Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I
Sentenza 22 gennaio 2014, n. 2956

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAMPETTI Umberto – Presidente
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere
Dott. ROMBOLA’ Marcello – Consigliere
Dott. TARDIO Angela – Consigliere
Dott. CASSANO Margherita – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 80/2013 GIP TRIBUNALE di TREVISO, del 26/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 marzo 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva l’istanza avanzata da (OMISSIS), volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ex articolo 671 c.p.p., tra i reati oggetto delle seguenti sentenze:
– sentenza emessa, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso del 17 maggio 2007 (irrevocabile il 6 luglio 2007), – sentenza pronunziata, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso il 15 febbraio 2011 (irrevocabile il 20 novembre 2012)
Per l’effetto rideterminava in sei anni e ventiduemila euro di multa le pene stabilite in dette decisioni.
2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, (OMISSIS), il quale lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, avendo il giudice dell’esecuzione rideterminato in peius le pene individuate sia come pena base che come pene a titolo di aumento per la continuazione, cosi’ pervenendo ad una pena di appena quattro mesi inferiore al cumulo materiale risultante dall’ultimo provvedimento esecutivo.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non e’ fondato.
1. Il giudice dell’esecuzione, il quale riconosca il vincolo della continuazione ai sensi dell’articolo 671 c.p.p., ha il potere-dovere di determinare nuovamente la pena, avuto riguardo ai limiti fissati dell’articolo 81 c.p. e articolo 671 c.p.p., comma 2 e di individuare il reato piu’ grave nell’ambito delle violazioni commesse alla luce del criterio di cui all’articolo 187 disp. att. e coord. c.p.p..
Il giudice dell’esecuzione diventa, dunque, “giudice naturale” della pena, in quanto, avendo una visione compiuta di tutti i reati oggetto delle sentenze irrevocabili di condanna, e’ idoneo piu’ di ogni altro a stabilire la sanzione complessiva piu’ idonea per chi di tali episodi si e’ reso responsabile.
2. L’entita’ delle pene irrogate in fase cognitiva per i reati posti in continuazione nel ruolo di “satelliti” non vincolano il giudice dell’esecuzione (Sez. U., n. 4901 del 27 marzo 1991) che incontra il limite stabilito dall’articolo 671 c.p.p., comma 2, in base al quale la pena complessivamente inflitta non puo’ essere superiore al triplo della pena base ne’ a quella che sarebbe applicabile in caso di cumulo.
Le sanzioni gia’ pertinenti ai singoli reati (esclusa la violazione piu’ grave ex articolo 187 disp. att.) possono essere superate con riguardo alle singole fattispecie, dovendosi solo curare dal giudice che la nuova pena non ecceda nel suo complesso la somma materiale di quelle precedenti (articolo 671 c.p.p., comma 2).
2.11 provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di questi principi, individuando correttamente la pena base per il reato piu’ grave, individuato in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si e’ manifestata e al giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U., n. 25939 del 28 febbraio 2013) in quella di sei anni e ventiseimila euro di multa irrogata per il delitto di cui al capo d), oggetto della sentenza emessa il 15 febbraio 2011, dal g.u.p. del Tribunale di Treviso e su di essa ha apportato, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 671 c.p.p., comma 2, gli aumenti di pena per i singoli reati ritenuti in continuazione, oggetto delle sentenze irrevocabili di condanna, e procedendo, infine, alla riduzione complessiva di un terzo per la scelta del rito nell’ambito dei singoli processi.
3. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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