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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza  3 febbraio 2014, n. 2231

Fatto e diritto

Rilevato che in data 17 settembre 2013 è stata 2013 depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta:
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 7 maggio 2012, ha pronunciato la separazione dei coniugi B. – P. con addebito alla B. , affido condiviso della figlia minorenne E. (nata nel …) alla madre, regolamentazione del diritto di visita del padre, obbligo del padre di versare per il mantenimento della figlia un assegno mensile di 250 Euro, oltre rivalutazione e rifusione del 50% delle spese straordinarie, rigetto della richiesta di emissione da parte del Tribunale di un ordine di provvedere alle opere necessarie alla suddivisione della casa coniugale in due appartamenti.
2. Ha proposto appello B.S. rilevando che il Tribunale aveva omesso qualsiasi valutazione in ordine a uno scritto del P. del 10 maggio 2008 con cui si era espressamente dichiarato responsabile della violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale mentre aveva valutato ai fini della pronuncia di addebito l’esistenza di una relazione extra-coniugale intervenuta dopo una lunga crisi matrimoniale di cui la citata lettera dava atto. Ha quindi chiesto l’appellante la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda di addebito della separazione a suo carico e imposizione al P. di un assegno di mantenimento destinato alla figlia di 400 Euro mensili e un assegno di mantenimento in suo favore di 2.000 Euro. Ha chiesto inoltre la riforma della sentenza quanto alla condanna alle spese del giudizio di primo grado.
3. Si è costituito P.S. e ha chiesto il rigetto dell’appello della B. e l’accoglimento del suo appello, proposto in via incidentale, con il quale ha chiesto l’emanazione delle disposizioni necessarie alla divisione dell’appartamento già adibito a residenza coniugale in due unità abitative.
4. L’appello della B. è stato accolto dalla Corte di appello limitatamente alla compensazione di un terzo delle spese del primo grado di giudizio mentre è stato respinto l’appello incidentale e sono state poste a carico della B. , nella misura di due terzi, le spese del giudizio di appello.
5. Propone ricorso per cassazione B.S. affidandosi a tre motivi di impugnazione con i quali deduce: a) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti controversi e decisivi della controversia, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 146, 147, 155 c.c. relativamente alla misura dell’assegno per il concorso al mantenimento a favore della figlia; b) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c. e 2967 c.c. per non avere la Corte di appello tenuto conto della lettera 10 maggio 2008 con cui il P. confessava di aver violato i doveri di assistenza morale e materiale e di essere stato per tale motivo la causa della crisi coniugale; c) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non avere la Corte di appello tenuto conto che il P. era rimasto soccombente su molte domande e non solo sulla domanda di divisione della casa coniugale e che pertanto vi era stata una soccombenza reciproca delle parti tale da legittimare almeno una pronuncia di compensazione integrale delle spese.
6. Non svolge difese il P. .
Ritenuto che:
7. La motivazione sui punti della responsabilità della separazione e dell’ammontare dell’obbligo di mantenimento gravante sul P. appare insufficiente e contraddittoria. Sul primo punto perché la lettera del P. non risulta adeguatamente valutata ai fini di individuare le ragioni della crisi coniugale e di stabilire quale efficienza causale abbia avuto la relazione extraconiugale della B. , sul secondo punto perché la decisione di rigetto dell’appello relativo alla misura del contributo al mantenimento della figlia segue senza alcuna reale motivazione a una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni circa la contrazione del reddito del P. , provenienti dai titolari dell’impresa presso cui lavora.
8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso e il rinvio al giudice del merito anche per la regolazione delle spese dell’intero giudizio.
La Corte condivide pienamente tale relazione e pertanto ritiene che i primi due motivi del ricorso siano da accogliere con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Firenze anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

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