maltrattamenti-violenza

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI
ordinanza 30 gennaio 2014, n. 2086

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio del Dott. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), per delega a margine del ricorso che dichiara di voler ricevere comunicazioni relative al processo al n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, emessa il 15 dicembre 2011, depositata il 29 dicembre 2011, n. R.G. 1495/2010;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha aderito alla relazione.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che in data 27 maggio – 24 giugno 2013 e’ stata depositata relazione ex articolo 380 bis che qui si riporta:
1. Con sentenza del 19 luglio 2010 il Tribunale di Trani ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) rigettando la domanda di addebito della separazione proposta dalla (OMISSIS) in relazione alla deduzione di un comportamento dispotico e violento, da parte del (OMISSIS), che avrebbe reso impossibile la convivenza e di una sua relazione extra-coniugale.
2. Ha proposto appello la (OMISSIS) lamentando la erronea valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova da cui poteva evincersi chiaramente il comportamento violento e aggressivo del (OMISSIS) e la sua infedelta’ coniugale.
3. Si e’ costituito (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto dell’appello.
4. La Corte di appello ha respinto l’impugnazione della (OMISSIS) rilevando che “i comportamenti violenti posti in essere dal (OMISSIS), che hanno trovato idonea sanzione in sede penale, si pongono immediatamente a ridosso della presentazione del ricorso per separazione: gli episodi sono del maggio e giugno 2003, il ricorso e’ del luglio 2003. Cio’ sta a significare che gli episodi di intolleranza da parte del (OMISSIS) si inseriscono in un quadro ormai logoro della convivenza e degradato nei suoi rapporti, in cui l’affectio maritalis era ormai venuta meno”. La Corte territoriale ha ritenuto generica e non significativa la prova acquisita in merito alla dedotta infedelta’ coniugale del (OMISSIS).
5. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi due motivi di impugnazione con i quali deduce violazione degli articoli 143 e 151 c.c., e difetto di motivazione.
6. Non svolge difese (OMISSIS).
Ritenuto che:
7. Il ricorso appare fondato essendo palesemente illogica e contraddittoria la motivazione sopra riportata della Corte di appello dato che la vicinanza temporale fra gli episodi di violenza subiti dalla (OMISSIS) e la presentazione del ricorso per separazione da parte della stessa dimostra semmai proprio la decisivita’ del comportamento violento e intimidatorio del (OMISSIS) nel determinare la fine del rapporto.
8. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verra’ condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
Ritenuto che la Corte condivide pienamente tale relazione e pertanto il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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