Suprema Corte di Cassazione sezione III Sentenza 9 gennaio 2014, n. 195 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott....
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3219. La servitù per destinazione del padre di famiglia si intende stabilita ‘ope legis’ per il fatto che al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell’unico fondo, lo stato dei luoghi sia stato posto o lasciato per opere o segni manifesti ed inequivoci ed univoci – nel che si concreta l’indispensabile requisito dell’apparenza – in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri ‘de facto’ il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell’unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla; conseguentemente, il requisito della subordinazione deve essere ricercato non già nell’intenzione del proprietario dei fondo, bensì nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all’onere proprio della servitù
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 12 febbraio 2014, n. 3219 Osserva in fatto Con atto di citazione del 29 maggio 2001 la s.a.s. Edilcasa conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lodi, la s.r.l. C. per sentir riconoscere, in capo alla stessa, la titolarità di una servitù ex art. 1079 c.c., costituitasi per...
Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 13 febbraio 2014, n. 3365. Riconsociuto l’assegno divorzile, pur in considerazione della breve durata del matrimonio, in favore del coniuge le cui potenzialità lavorative erano gravemente compromesse dalle condizioni di salute accertate mediante la c.t.u. medico-legale svolta in istruttoria
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 febbraio 2014, n. 3365 Fatto e diritto 1. Il Tribunale di Palermo con sentenza dell’11.9.2008 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra A.M. e C.L.P. negando a quest’ultima il diritto a un assegno divorzile, pur dando atto della evidente sproporzione esistente fra i redditi dei due ex...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2802. Non perde il diritto alla genitorialità la madre che per un trauma psicologico non riconosce la figlia. Il diritto soggettivo, dotato di rilevanza costituzionale, ad essere genitori giuridici (oltre che biologici) si correla non al solo fatto della nascita del figlio ma a regole legali e segnatamente ad una manifestazione di volontà di riconoscere il nato (o il nascituro, ex art. 254 c.c.) come proprio figlio; tale diritto e quello al riconoscimento del figlio, che ne costituisce la fonte, involgono lo stato delle persone e come tali sono indisponibili e, dunque, non estinguibili per manifestazione di volontà abdicativa, al pari delle connesse facoltà processuali, propedeutiche al relativo esercizio. Pertanto, il diritto sostanziale alla genitorialità giuridica può rimanere definitivamente ed irreversibilmente pregiudicato, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, solo dal non esercizio del diritto al riconoscimento del figlio biologico nelle forme ed entro i limiti anche temporali imposti dall’ordinamento positivo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 7 febbraio 2014, n. 2802 Ritenuto in fatto Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche, con decreto del 27.12.2011, chiedeva al Tribunale minorile la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore, nata a (omissis), la cui madre aveva espresso dopo il parto la...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 febbraio 2014, n. 3196. In tema di revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., dell’atto di vendita di un appartamento con box
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 febbraio 2014, n. 3196 Osserva in fatto Con citazione del 18/10/1999 O.A. citava in giudizio C.L. e M.N. e G.A. e, premesso che il primo in data 6/9/1999 aveva venduto agli altri due un appartamento con box al prezzo di lire 280.000.00, proponeva revocatoria ordinaria, ex art....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 febbraio 2013, n. 6685. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. Dalla motivazione della sentenza non risulta che, oltre ai denuncianti, altre persone almeno potenzialmente potessero essere disturbate dai latrati del cane degli imputati
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 febbraio 2013, n. 6685 Motivi della decisione Con sentenza in data 29 maggio 2012 il Tribunale di Foggia – per quanto qui rileva – ha condannato alla pena dell’ammenda di euro centocinquanta ciascuno E.D.F. ed E.G. per le contravvenzioni di disturbo delle occupazioni o del riposo delle...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 gennaio 2014, n. 1917. Non essendo la societa’ di persone dotata di personalita’ giuridica e godendo soltanto di autonomia patrimoniale, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale societa’ e’ sufficiente che siano presenti in giudizio tutti i soci, nei quali, sia dal punto di vista sostanziale che formale, si esaurisce la societa’ medesima
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 gennaio 2014, n. 1917 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 febbraio 2014, n. 2948. L’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 febbraio 2014, n. 2948 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza depositata il 22 aprile 2009, la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente il gravame proposto da M.T.B. nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma che, dopo che con sentenza non definitiva era stata pronunciata la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3010. Condanna al risarcimento dei danni arrecati da un incendio ad un edificio. Gli attori imputavano alla convenuta, incaricata di installare nell’appartamento abitato dagli attori una lampada alogena a stelo di 300 watt di potenza – di avere lasciato la lampada accesa e priva del vetro di protezione vicino ad una finestra con tenda in stoffa, dopo avere concluso il lavoro e abbandonato l’appartamento. Da quel punto si era sviluppato l’incendio, che aveva danneggiato l’intero edificio ed i suoi arredi
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 febbraio 2014, n. 3010 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 marzo 1996 R.B., F.P. e la s.r.l. P. Impiantistica, hanno convenuto davanti al Tribunale di Mantova la s.n.c. M. di M.V. e G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati da un...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3089. Ai fini della legittimità del recesso ex art. 1385 cod. civ., come della risoluzione, non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto della effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva dello stesso. Per altro, la mancata indicazione di un termine essenziale non vale ad escludere che i ritardi nella stipula del definitivo possano costituire di per sé un inadempimento di non scarsa importanza, ove concretamente i ritardi nell’adempimento superino ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all’oggetto del contratto e alla natura del medesimo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 11 febbraio 2014, n. 3089 Ritenuto in fatto Il Tribunale di Chiavari con sentenza n. 283 del 2004 rigettava la domanda proposta da L.A. (promissario acquirente di un fabbricato abitativo sito in (omissis) località (omissis) , per la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore P.M....