aggressione cane

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 12 febbraio 2013, n. 6685

Motivi della decisione

Con sentenza in data 29 maggio 2012 il Tribunale di Foggia – per quanto qui rileva – ha condannato alla pena dell’ammenda di euro centocinquanta ciascuno E.D.F. ed E.G. per le contravvenzioni di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, ai sensi dell’articolo 659 cod. pen., e di omessa custodia e malgoverno di animali, ai sensi dell’articolo 672 cod. pen., così riqualificata la contestazione originaria di contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell’articolo 660 del Codice Penale, reati commessi fino al 23 gennaio 2008 in Foggia in danno di F.P.D.N. e di E.R. Il Tribunale ha accertato che i giudicabili avevano disturbato le occupazione e il riposo delle persone offese, non avendo impedito il latrato del cane di essi imputati «nelle ore del giorno e della notte».
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con il quale hanno sviluppato quattro motivi.
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’ articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’articolo 521 cod. pen., deducendo che il giudice a quo è incorso nella violazione dei «principio di correlazione tra accusa e sentenza», con lesione del diritto di difesa, in concreto pregiudicato in quanto, alla stregua della originaria fattispecie contestata, caratterizzata dai requisiti della pubblicità del locus criminis della condotta contravvenzionale e della intenzionalità della condotta, la difesa si era incentrata proprio sulla confutazione dei succitati requisiti.
Con il secondo motivo i ricorrenti dichiarano di denunciare, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 659 cod. pen. nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, negando l’attitudine della condotta omissiva ad arrecare nocumento alla pubblica quiete, non essendo a tal fine sufficiente neppure il superamento della soglia della normale tollerabilità, laddove le abitazioni degli imputati e delle parti civili sono site in aperta campagna, in località Tratturo Castelluccio, a tre chilometri di distanza dal centro abitato di Foggia.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’articolo 672 cod. pen., e inosservanza di norme processuali in relazione all’articolo 530 cod. proc. pen., eccependo la depenalizzazione della ridetta fattispecie di reato, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano, ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettere b) e c) cod. proc. pen., «violazione dell’articolo 175 cod. pen.», censurando la mancata concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, non ostante ricorressero condizioni per la concessione del beneficio, avuto riguardo alla sanzione inflitta e alla incensuratezza dei ricorrenti.
Il ricorso è fondato.
Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 659 cod. pen., nonostante sia già maturata la prescrizione del predetto reato, la sentenza deve essere annullata per insussistenza dei fatto addebitato agli imputati, risultando dalla stessa motivazione la mancanza di uno degli elementi costitutivi del predetto reato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (V. Sez. 1 sentenza n.47298 del 29.11.2011, Rv. 251406).
Dalla motivazione della sentenza non risulta che, oltre ai denuncianti, altre persone almeno potenzialmente potessero essere disturbate dai latrati del cane degli imputati.
In ordine alla residua violazione, ritenuta ai sensi dell’articolo 672 cod. pen., la fattispecie è stata depenalizzata ai sensi dell’articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sicché il fatto (costituente infrazione amministrativa) non è previsto dalla legge come reato.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla violazione dell’art. 672 cod. pen. Perché il fatto non sussiste e in relazione alla violazione dell’art. 672 cod. pen. Perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata relativamente alla violazione dell’art.672 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e relativamente alla violazione dell’art. 659 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

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