La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30410 del 26 novembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di onere della prova e ammissione di mezzi istruttori.
La Corte ha affermato che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio richiesto da una parte costituisce un vizio della sentenza se il giudice, pur a fronte dell'offerta di prova, fonda la sua decisione sull'inosservanza dell'onere probatorio previsto dall'articolo 2697 del codice civile.
In altre parole, se una parte ha offerto di provare un fatto rilevante per la decisione attraverso un mezzo istruttorio (come ad esempio la prova testimoniale) e il giudice non ammette tale prova, la sentenza che poi rigetta la domanda di quella parte per mancata prova del fatto è viziata.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione di un giudice d'appello che aveva rigettato la domanda di un ricorrente volta a ottenere un contributo di autonoma sistemazione in seguito a un sisma, ritenendo non provata la sua dimora abituale nell'immobile inagibile, nonostante il ricorrente avesse richiesto di provare tale circostanza tramite testimonianze, richiesta che era stata implicitamente rigettata.
La Corte di Cassazione ha quindi chiarito che il giudice non può rigettare una domanda per mancata prova se la parte aveva offerto di fornire tale prova attraverso un mezzo istruttorio che è stato ingiustificatamente negato






