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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407. Ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 aprile 2016, n. 6407 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione. 1. E.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Viterbo, Sezione distaccata di Civita Castellana, la F. moda s.r.l., chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla sua caduta, avvenuta dentro il negozio della convenuta...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 marzo 2016, n. 4175. Confermata la sentenza della Corte d’appello con la quale si disponeva l’assegno divorzile nei confronti di una donna, sul presupposto che la stessa svolgeva attività lavorativa saltuaria e “in nero” e pur avendo intrapreso una nuova convivenza, questa non aveva il carattere della stabilità

Suprema Corte di Cassazione Sezione VI Ordinanza 2 marzo 2016, n. 4175   Rilevato che: 1. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza del 4 febbraio 2011, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra G.D. e R.C. e ha respinto la domanda della C. intesa al riconoscimento del diritto a un assegno divorzile...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 aprile 2016, n. 6623. Nell’ipotesi in cui il terzo sia stata chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di un’espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull’individuazione del responsabile sulla base di un rapporto – obbligazione ex illicito – oggettivamente unico

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 6 aprile 2016, n. 6623 [omissis] – Preliminarmente si rileva che dagli atti in possesso di questo consigliere relatore non risulta l’avviso di ricevimento della notificazione effettuata al condominio Vicolo San Pancrazio a mezzo del servizio postale. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotto il vizio di...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 febbraio 2016, n. 3479. In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale deve escludersi qualsiasi subordinazione della ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all’esito della prova storica sulla esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre del riconoscendo. Il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall’articolo 269 del Cc – infatti – non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologia tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente, mediante la imposizione al giudice di una sorta di ordine cronologico nella loro ammissione e assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo – per converso – tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge. Una diversa interpretazione si risolverebbe in un sostanziale impedimento all’esercizio del diritto di azione, garantito dall’articolo 24 della Costituzione, in relazione a una azione volta alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo status

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 febbraio 2016, n. 3479 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2195. In tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare a esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione e in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso pro quota delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’articolo 1110 del Cc, le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. Invero le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari – da accertarsi in fatto – possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse e di essere può essere chiesto il rimborso

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 febbraio 2016, n. 2195 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott....