Cassazione 14

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

ORDINANZA 4 aprile 2016, n.6427

[omissis]

Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.

Ai fini dell’imposizione a carico del ricorrente dell’obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge e del figlio, la sentenza impugnata si è infatti attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di separazione, secondo cui il parametro indispensabile di riferimento per la valutazione di congruità dell’assegno è costituito dal tenore di vita di cui i coniugi hanno goduto nel corso della convivenza, quale elemento condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, al cui accertamento il giudice di merito deve procedere verificando le disponibilità patrimoniali dell’onerato, senza limitarsi a considerare il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma tenendo conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199; 24 aprile 2007, n. 9915; 27 giugno 2006, n. 14840).

Nell’ambito del predetto apprezzamento, la Corte distrettuale ha posto correttamente in risalto una pluralità di elementi, univocamente attestanti la disponibilità di considerevoli mezzi economici da parte del Gallo, e segnatamente la titolarità di un cospicuo patrimonio immobiliare nonché di beni mobili registrati, quali autovetture, motoveicoli e natanti, il cui possesso, risultando di per sé sintomatico di uno standard di vita particolarmente elevato, può ritenersi ampiamente sufficiente a giustificare il giudizio d’inattendibilità espresso in ordine ai dati reddituali emergenti dalla documentazione fiscale prodotta dal ricorrente. Tale valutazione non si pone in alcun modo in contrasto con l’efficacia probatoria delle dichiarazioni dei redditi, la cui funzione, tipicamente fiscale, esclude la possibilità di attribuirvi portata vincolante al di fuori delle controversie riguardanti rapporti tributari, restando il loro apprezzamento rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale è libero di andare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 18196; Cass., Sez. 1, 12 giugno 2006, n. 13592; 28 aprile 2006, n. 9876).

Nel porre a confronto le potenzialità economiche delle parti, la sentenza impugnata non ha poi affatto omesso di valutare la capacità di lavoro della Magro, avendo dato puntualmente atto delle opportunità connesse al titolo di studio universitario ed all’abilitazione professionale di cui la donna è in possesso, ma avendone anche ridimensionato la portata, alla luce delle difficoltà, ineccepibilmente desunte da nozioni di comune esperienza, che ella è verosimilmente destinata ad incontrare nell’inserimento del mondo del lavoro, a causa dell’età ormai avanzata e della mancanza di precedenti esperienze professionali. È noto d’altronde che l’attitudine al lavoro del coniuge, quale elemento di valutazione della sua capacità di guadagno, in tanto può assumere rilievo ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell’assegno di mantenimento, in quanto venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. Cass., Sez. I, 13 febbraio 2013, n. 3502; 25 agosto 2006, n. 18547; 2 luglio 2004, n. 12121).

In definitiva, nel contestare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, il ricorrente non è in grado di evidenziare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad invocare ulteriori elementi, asseritamente trascurati, la cui valutazione non potrebbe tuttavia condurre a risultati diversi, avuto riguardo all’accertata consistenza delle risorse a sua disposizione ed alla mancata indicazione di circostanze idonee a comprovare il deterioramento della sua situazione economica o il mancato peggioramento di quella del coniuge. In tal modo, egli dimostra di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una rivisitazione del giudizio di merito, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare la vicenda processuale, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. E 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 19 marzo 2009, n. 6694)’.

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente, il quale si limita ad insistere su questioni di fatto già dedotte nel ricorso, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni.

Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna G.P. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00, ivi compresi Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.

Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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