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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 marzo 2016, n. 6046. La relata di notifica costituisce un atto pubblico, sicché le attestazioni di essa, inerenti sia alle attività che l’ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute – nei limiti ovviamente del loro contenuto estrinseco, a prescindere cioè dalla veridicità dei fatti dichiarati – sono assistite da fede pubblica privilegiata ex art. 2700 cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 marzo 2016, n. 6046 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DIDONE Antonio – Presidente Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. FERRO Massimo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 marzo 2016, n. 5880. Se il danno subito da uno studente in un sinistro stradale produce un’invalidità «non lieve», il giudice non può ricondurre la menomazione della futura capacità lavorativa subita dal minore all’interno del danno «non patrimoniale» ma deve quantificarla separatamente, anche se non è provata la perdita di chance rispetto ad una specifica

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 24 marzo 2016, n. 5880 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 marzo 2016, n. 5757. Escluso il collocamento della minore presso il padre, malgrado gli accertati comportamenti della mamma per distruggere la figura paterna, se il rapporto padre figlia si è inasprito

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 marzo 2016, n. 5757 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3260. Ai fini della quantificazione equitativa del danno morale, l’utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle sezioni Unite n. 26972 del 2008, non comporta che, accertato il primo, il secondo non abbia bisogno di alcun accertamento, perché se così fosse si duplicherebbe il risarcimento degli stessi pregiudizi; invece, il metodo suddetto va utilizzato solo come parametro equitativo, fermo restando l’accertamento con metodo presuntivo, attenendo la sofferenza morale a un bene immateriale, dell’esistenza del pregiudizio subito, attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 febbraio 2016, n. 3260 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 4 febbraio 2016, n. 2194. Il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (articolo 89 del Cpc), in considerazione della forma per esso prevista (l’ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l’esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo), ha carattere meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l’eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale provvedimento, anche se contenuto nel provvedimento che definisce il giudizio, non può costituire oggetto di impugnazione e non è, al riguardo, configurabile la violazione dell’articolo 112 del Cpc in relazione a una pronuncia non dovuta da parte del giudice del merito

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 4 febbraio 2016, n. 2194 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6791. La responsabilità prevista dalla legge 13 aprile 1988 n. 117, ai fini della risarcibilità del danno cagionato dal magistrato nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, è incentrata sulla colpa grave del magistrato stesso, tipizzata secondo ipotesi specifiche ricomprese nell’art. 2 della citata legge (nel testo, applicabile ratione temporis alla presente controversia, previgente alla novella di cui alla legge n. 18 del 2015), le quali sono riconducibili al comune fattore della negligenza inescusabile, che implica la necessità della configurazione di un quid pluris rispetto alla colpa grave delineata dall’art. 2236 cod. civ., nel senso che si esige che la colpa stessa si presenti come “non spiegabile”, e cioè priva di agganci con le particolarità della vicenda, che potrebbero rendere comprensibile, anche se non giustificato, l’errore del magistrato. In altri termini, i presupposti della responsabilità di cui al citato art. 2, devono ritenersi sussistenti allorquando nel corso dell’attività giurisdizionale si sia concretizzata una violazione evidente, grossolana e macroscopica della norma stessa ovvero una lettura di essa in termini contrastanti con ogni criterio logico o l’adozione di scelte aberranti nella ricostruzione della volontà del legislatore o la manipolazione assolutamente arbitraria del testo normativo o ancora lo sconfinamento dell’interpretazione nel diritto libero

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6791 Ritenuto in fatto 1. – Con decreto reso pubblico in data 10 marzo 2014, la Corte di appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo, proposto ai sensi della legge n. 117 del 1988 dalla P. s.r.l. avverso il decreto del Tribunale della stessa...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 aprile 2016, n. 6787. Il diritto di satira, a differenza da quello di cronaca, è sottratto al parametro della verità dei fatto, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, purché il fatto sia espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, tanto da potersene apprezzare subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico: altrimenti, nemmeno la satira sfugge al limite della correttezza e della continenza delle espressioni o delle immagini utilizzate, rappresentando comunque una forma di critica caratterizzata dal carattere corrosivo dei particolari mezzi espressivi. Beninteso, nessuna scriminante può ammettersi allorché la satira diventa forma pura di dileggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona, ovvero quando comporta l’impiego di espressioni gratuite, volgari, umilianti o dileggianti, non necessarie all’esercizio del diritto, comportanti accostamenti volgari o ripugnanti o tali da comportare la deformazione dell’immagine pubblica del soggetto bersaglio e da suscitare il disprezzo della persona o il ludibrio della sua immagine pubblica

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 7 aprile 2016, n. 6787 Svolgimento del processo § 1. – In relazione alla scoperta del coinvolgimento dell’onorevole e giornalista R.F. col SISMI, sulla rubrica on-line dei giornale Repubblica e nella rubrica curata da V.Z., alla lettera 26.7.06 di un lettore, che gli chiedeva se la vicenda poteva...