cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 29 marzo 2016, n. 6046

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11036-2010 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la Direzione Affari Legali, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1942/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi che ha concluso per l’inammissibilita’ dei motivi secondo e terzo, per l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del quarto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Treviso, (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. e ne chiese la condanna generica al risarcimento dei danni conseguiti alla declaratoria di fallimento in estensione, quale socia della s.n.c. (OMISSIS), resa dalla sentenza dello stesso tribunale di Treviso in data 14-12-1994.

Dedusse di esser stata menomata del diritto di difesa in quanto il plico raccomandato, relativo alla fissazione dell’udienza prefallimentare, era stato dall’agente postale consegnato all’altra socia (OMISSIS) nonostante il difetto di delega al ritiro, la quale (OMISSIS) aveva poi omesso di recapitarlo a essa attrice.

Le convenute si costituirono resistendo.

Nella sede propria, giusta sentenza n. 446-97 della corte d’appello di Venezia, venne nel frattempo annullata la sentenza dichiarativa del fallimento in estensione, per la ritenuta nullita’ della notifica anzidetta.

Nella causa di danni il tribunale di Treviso rigetto’ la domanda di condanna generica.

La decisione di primo grado veniva ribaltata dalla corte d’appello di Venezia, la quale escludeva che il plico concernente l’avviso di fissazione dell’udienza ex articolo 15 della legge fall. fosse stato ritirato dalla (OMISSIS) previa esibizione di delega, non essendo stato rinvenuto, presso l’ufficio postale, l’avviso di giacenza portante la presunta delega, e avendo l’impiegata postale dapprima sottoscritto una nota evidenziante di non ricordare se la (OMISSIS) avesse nell’occasione esibito una delega della (OMISSIS) al ritiro del plico, e poi contraddittoriamente dichiarato, in causa, che tale delega era stata sicuramente esibita.

Dall’essere la (OMISSIS) residente in altra localita’, rispetto al luogo di ubicazione dell’ufficio postale, la corte deduceva l’inverosimiglianza di quanto dalla medesima dichiarato circa il fatto di aver riportato in quel diverso luogo (Oderzo) l’avviso di giacenza con la delega che la (OMISSIS) le aveva fatto trovare nella cassetta postale dell’abitazione, e concludeva che in effetti dovevasi confermare quanto gia’ ritenuto dalla sentenza n. 446 del 1997 con la quale era stato revocato il fallimento in estensione: vale a dire che la dicitura apposta in occasione del ritiro del piego all’ufficio postale (“incaricata”) non fosse tale da comprovare la consegna alla persona delegata al ritiro.

Considerata inoperante l’esclusione di responsabilita’ delle Poste, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 96, siccome limitata ai casi di consegna a omonimi eseguita con le modalita’ stabilite nel regolamento, la corte in conclusione accoglieva la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni derivati dalla nullita’ della notifica della convocazione di cui all’articolo 15 della L. Fall., danni da definire in separato giudizio.

Per la cassazione della sentenza d’appello, depositata il 12-11-2009, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.p.a., deducendo quattro motivi.

Si e’ costituita la (OMISSIS) con controricorso.

Non ha svolto difese la (OMISSIS).

Le parti costituite hanno depositato una memoria.

La difesa della (OMISSIS) ha infine depositato note scritte in replica alle conclusioni del procuratore generale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo la societa’ ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, articoli 4, 7 e 8 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 96. Premesso che (OMISSIS) non era stata parte del giudizio fallimentare definito con la richiamata sentenza n. 446-97, con conseguente irrilevanza di quella sentenza nei di lei confronti, eccepisce che l’attestazione dell’agente postale resa nell’ambito della eseguita notifica a mezzo posta era da considerare atto fidefacente fino a querela di falso in ordine alle formalita’ eseguite. Sicche’ non poteva la corte d’appello decidere in senso difforme senza che fosse stata giustappunto proposta, dalla (OMISSIS), querela di falso. Inconferente era poi da considerare il riferimento della corte territoriale al Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 96, trattandosi di norma applicabile alla sola corrispondenza prevista nel medesimo testo, e non quindi agli atti giudiziari, esclusivamente disciplinati, ai fini specifici, dalla L. n. 890 del 1982.

Col secondo e col terzo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’articolo 2697 cod. civ., per inversione dell’onere della prova in ordine alla delega rilasciata alla (OMISSIS) per il ritiro del plico, nonche’ l’omessa e contraddittoria motivazione sul punto controverso.

Infine col quarto motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine all’attribuzione di rilevanza del giudizio sulla declaratoria di fallimento in estensione, il quale di contro non poteva riflettere efficacia di giudicato nella causa di danni, distinta per petitum e causa petendi.

2.- E’ fondato il primo motivo, il cui esame assorbe tutte le restanti questioni.

A tal riguardo osserva innanzi tutto la corte che non appare centrata l’avversa considerazione circa una presunta tardivita’ del rilievo, su cui il motivo si incentra, in ordine alla mancanza di querela di falso.

La controricorrente eccepisce l’esistenza di un giudicato interno che si sarebbe formato, in difetto di appello incidentale, sull’affermazione del primo giudice secondo la quale la partecipazione della (OMISSIS) all’udienza prefallimentare era stata “impedita per la descritta condotta illecita della (OMISSIS) e dell’Ente (OMISSIS)”.

Ma e’ di tutta evidenza la forzatura che sta al fondo della tesi, dal momento che la frase estrapolata dalla sentenza di primo grado non si risolve in un accertamento suscettibile di giudicato, apparendo invece funzionale a descrivere la postulazione dell’interessata nel giudizio di danno; giudizio che infine il tribunale ha disatteso ravvisando una ragione (piu’) liquida nella mancanza di nesso causale – potrebbe dirsi, in ogni caso – tra la (dedotta) notifica irregolare e il danno, essendo stato il fallimento conseguente alla situazione di decozione della societa’.

2. – Per converso e’ la sentenza d’appello che, riformando la suddetta statuizione negativa, si e’ incentrata sull’affermazione di nullita’ della notificazione dell’avviso di convocazione di cui all’articolo 15 della L.F. siccome eseguita presso l’ufficio postale di Oderzo a mani di persona (la (OMISSIS)) non munita di delega per il ritiro del plico a nome della destinataria.

Su questa affermazione si annida l’errore dell’impugnata sentenza, denunziato col primo motivo di ricorso.

E’ da considerare pacifico – in base a quanto la sentenza impugnata ha riferito emergere dall’altra richiamata decisione, n. 446-97, di revoca del fallimento in estensione – che il plico era stato consegnato alla persona che, presso l’ufficio postale, l’impiegato aveva indicato come “incaricata” al ritiro.

La corte d’appello invero non ha posto in discussione tale circostanza, vale a dire che l’ufficiale postale aveva attestato che il plico era stato consegnato a persona “incaricata” al ritiro, ma l’ha disattesa sul piano probatorio relativo all’effettivita’ della asserita delega, in quanto non era stato rinvenuto, poi, presso l’ufficio, l’avviso di giacenza e in quanto le dichiarazioni dell’impiegata postale riguardo alla esibizione effettiva di una delega al ritiro si erano rivelate contraddittorie o comunque inattendibili.

4. – Sennonche’ il punto centrale della causa, sul quale la decisione d’appello si rivela carente, e’ interno al profilo dell’attestazione dell’ufficiale postale circa l’essere stato il plico consegnato a persona “incaricata” al ritiro, giacche’ quell’attestazione equivale a relata di notifica.

La relata di notifica costituisce un atto pubblico, sicche’ le attestazioni di essa, inerenti sia alle attivita’ che l’ufficiale notificante certifica di avere eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute (nei limiti ovviamente del loro contenuto estrinseco, a prescindere cioe’ dalla veridicita’ dei fatti dichiarati), sono assistite da fede pubblica privilegiata ex articolo 2700 cod. civ..

Naturalmente, a fronte di tale valore probatorio della relata, puo’ essere invece sempre contestata la veridicita’ del contenuto sostanziale delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante; vale a dire, nella specie, il fatto se il dichiarante (id est, la (OMISSIS)) sia stato davvero delegata al ritiro; fermo restando che la verita’ intrinseca di tali dichiarazioni comunque si presume, nel senso che suppone in chi la contesta l’assolvimento dell’onere della prova della loro intrinseca inesattezza, sebbene con tutti i mezzi consentiti e senza ricorso, quindi, in tale specifica prospettiva, alla querela di falso (cfr., tra le altre, Sez. 5 n. 21817-12).

Quel che rileva e’ che nella specie non si discorreva, quanto alla pretesa azionata verso (OMISSIS) s.p.a, di veridicita’ intrinseca, ma dell’esistenza (in se’) di cio’ che era stato attestato a monte della consegna dell’atto, vale a dire dell’essersi la consegnataria effettivamente dichiarata all’ufficio postale, nelle dovute forme, come “incaricata” al ritiro.

Ebbene la corte non ha considerato, e anzi ha apertamente violato, il sopra detto criterio di giudizio, avendo affermato in base a circostanze asseritamente indiziarie che la dichiarazione raccolta dall’ufficiale postale – riportata de relato dalla sentenza n. 446-97 – circa la posizione della consegnataria del plico (la (OMISSIS)) quale “incaricata” al ritiro non potesse essere interpretata come probante della consegna a persona effettivamente munita di delega. Il che, non riguardando il profilo della veridicita’ intrinseca della delega, quanto il fatto se una delega fosse stata in effetti esibita, supponeva giustappunto la previa esplicazione del giudizio di falso.

5. – Non rileva, in pregiudizio dell’attuale ricorrente, quanto al riguardo deciso dalla sentenza di revoca del fallimento in estensione, atteso che non risulta che a quella procedura l’attuale ricorrente abbia preso parte.

6. – E non e’ pertinente, e anzi e’ completamente errato, il riferimento della corte territoriale al regolamento postale del 1973, quale fonte della responsabilita’ di (OMISSIS) nei servizi di corrispondenza e pacchi.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta rileva, in correlazione con l’articolo 149 cod. proc. civ., soltanto la L. n. 890 del 1982, la quale, con riguardo alla circostanza che il piego sia ritirato durante la permanenza presso l’ufficio postale, giustappunto prevede quanto presupposto dal ragionamento appena svolto: e cioe’ che il ritiro possa avvenire da parte del “destinatario o un suo incaricato”, cosi’ che l’ufficiale postale abbia a dichiararne il fatto “sull’avviso di ricevimento” che, datato e formato dal destinatario o dal suo incaricato, “e’ subito spedito al mittente, in raccomandazione” (L. n. 890 del 1982, articolo 8).

7. – L’impugnata sentenza va quindi cassata in relazione al primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la causa rinviata alla medesima corte d’appello di Venezia, diversa sezione, la quale rinnovera’ l’esame del merito uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti.

La corte d’appello provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Venezia.

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