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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2016, n. 6230. Per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto a pignoramento per l’intero il bene, pure se in parte compreso nella comunione legale con l’altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti tutti della procedura, fino alla aggiudicazione ed al trasferimento di quello in favore di terzi compresi, nonché con esclusione della fondatezza della pretesa del debitore esecutato e dell’opponente originaria non solo di caducare tali atti, ma pure di separare di quel bene parti o quote o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l’intero, salva la corresponsione al coniuge non debitore, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo di essa, dovuta in dipendenza dello scioglimento, avutosi sia pure in via eccezionale limitatamente a quel bene, ma per esigenze di giustizia ed all’atto del decreto di trasferimento, della comunione legale in parola

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2016, n. 6230 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 marzo 2016, n. 6209. L’imperfetta compilazione della cartella clinica per la presenza di vuoti temporali di ore nelle annotazioni non può tradursi in uno svantaggio processuale per il paziente che chiede il risarcimento del danno per errori dei sanitari, anziché per la parte il cui difetto di annotazione è imputabile. L’omessa regolare tenuta della cartella clinica, infatti, non può far presumere che non siano stati commessi errori da parte dei sanitari

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 31 marzo 2016, n. 6209 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 marzo 2016, n. 6155. La frase “sta bene provvederò” apposta dal cliente in calce alla parcella redatta da un avvocato non configura riconoscimento di debito con conseguente inapplicabilità della presunzione posta dall’art. 1988 cod. civ. L’avvocato, ottenuto un determinato compenso con la società attraverso apposito decreto ingiuntivo non può pretendere, con una domanda riconvenzionale, di ottenere cifre maggiori che allargano inevitabilmente l’ambito della richiesta iniziale

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 marzo 2016, n. 6155 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2016, n. 6049. Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 marzo 2016, n. 6049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DE GREGORIO Federico...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 aprile 2016, n. 6844. In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell’ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l’onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l’illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con 1 età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 aprile 2016, n. 6844 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza del luglio 2005, il Tribunale di L’Aquila rigettò la domanda proposta da S.A. e C.E. , nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore A. , per sentir condannare il Ministero dell’istruzione e la...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 aprile 2016, n. 6939. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, che l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dci conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dci singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mera fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico. Tale principio ha trovato applicazione anche in relazione all’incidente oggetto del caso di specie, benché lo stesso sia consistito non in uno scontro tra veicoli ma, piuttosto, nell’investimento di un bambino da parte di un veicolo. Nel caso specifico la Corte d’appello ha ricostruito la dinamica dell’incidente, evidenziando che lo stesso era da ricondurre a responsabilità esclusiva del bambino, sbucato improvvisamente davanti alla vettura del conducente investitore, in modo che l’urto era stato inevitabile; ed ha specificato che nessun addebito di colpa poteva essere mosso al conducente investitore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 aprile 2016, n. 6939 Svolgimento del processo E’ stata depositata la seguente relazione. «1. A.M. e D.B., nella qualità di genitori del figlio minore D. flutti, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, A.P., A.B. e la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a., nelle rispettive qualità di proprietario,...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 23 marzo 2016, n. 5691. Nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il d.m. n. 140 del 2012, in difetto di specifica indicazione, non può presumersi che la somma liquidata sia stata pararnetrata dal giudice ai valori medi, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti,massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 23 marzo 2016, n. 5691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROBERTA VIVALDI -Presidente – Dott. GIACOMO TRAVAGLINO – Consigliere – Dott. DANILO SESTINI – Consigliere – Dott. LUIGI ALESSANDRO – Consigliere –...