cassazione 7

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 20 aprile 2016, n.7785 

Ritenuto in fatto

Il tribunale di Genova, con sentenza in data 28.3.2008, dichiarò la nullità della compravendita immobiliare con cui O.C.G. , quale procuratore generale di G.T. , aveva alienato la nuda proprietà di quattro immobili alla società Immobiliare Palon s.p.a., la cui compagine era costituita da O.C.G. e il di lui fratello O.A.C..
Per l’effetto aveva disposto la restituzione degli immobili agli eredi di G.T. : M.G. , M.A. , Ma.An. e Mo.Fe. , condannando i convenuti alle spese.
Proposero appello, con separati atti, O.C.G. e O.A.C. , nonché Immobiliare Palon s.p.a..
La corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado e in parziale accoglimento dell’appello di O.A.C. , condannò O.C.G. al rimborso ad O.A.C. delle spese di primo grado relative al rapporto processuale tra tali parti; in accoglimento dell’appello incidentale di M.G. , M.A. , Ma.An. e Mo.Fe. , dispose che la condanna al risarcimento dei danno patrimoniali di cui al capo b) del dispositivo della sentenza di primo grado fosse estesa in solido con i convenuti fratelli O. alla Immobiliare Palon.
Ricorrono in cassazione, con separati atti, O.A.C. e Immobiliare Palon: il prima articolando sette motivi e la seconda sei. M.G. , M.A. , Ma.An. e M.F. propongono controricorso. Ricorrenti e controricorrenti hanno depositato memorie

Motivi della decisione

Poiché gli odierni ricorrenti hanno impugnato separatamente la stessa sentenza, i ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.. Disposta pertanto la riunione del ricorso n. 12478/2013 al ricorso n. 12442/2013, gli stessi possono così riassumersi accorpando i motivi in essi comuni.

Con il primo motivo di ricorso nell’interesse di O.A.C. si censura, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. cod. proc. civ. la sentenza impugnata per violazione degli artt. 275, secondo comma, 352, secondo comma, e 121 cod. proc. civ. rilevando che, pur avendo detto ricorrente richiesto nel giudizio di appello – sia in sede di precisazione delle conclusioni che in calce alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica – la discussione orale della causa, la corte territoriale, richiamando erroneamente il disposto dell’art. 275 cod. proc. civ., relativo al procedimento in primo grado, ha assunto la decisione senza consentire la discussione.

L’infondatezza del motivo discende dal fatto che, come sottolineato nel controricorso, la parte interessata alla discussione orale deve reiterare detta richiesta, ai sensi dell’art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., al presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito della memoria di replica. L’odierno ricorrente non ha assolto a tale onere, limitandosi a reiterare, inutilmente rispetto all’effetto avuto di mira, la richiesta nel corpo della memoria conclusionale senza depositare autonoma istanza al presidente della corte.

Il secondo motivo di ricorso di O. , e il primo motivo di ricorso di Immobiliare Palon, hanno ad oggetto, in relazione all’articolo 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., violazione degli articoli 2697 cod. civ. e 184 cod. proc. civ. Si ribadiscono le critiche, già svolte in appello, sulla mancata o tardiva prova della qualità di eredi degli odierni controricorrenti i quali, in assenza di tale prova, sarebbero sforniti di legittimazione ad agire.

L’infondatezza dei motivi discende dalla mancata correlazione tra rubrica e contenuto delle doglianze. Pur affermandosi la ricorrenza di violazioni di legge, le stesse non sono in alcun modo argomentate. Del tutto diversamente, si sottopone alla corte di legittimità una critica circa il merito della controversia, stigmatizzando il giudizio di fatto reso dalla corte di appello sui documenti depositati in prova dello stato di eredi dei controricorrenti.

Il terzo motivo di ricorso di O. , e il secondo motivo di ricorso di Immobiliare Palon, hanno ad oggetto, in relazione all’articolo 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ., violazione degli articoli 354, primo comma cod. pen.c e 102 cod. proc. civ. laddove, nella sentenza impugnata, è respinta la eccezione sulla sussistenza di un difetto di litisconsorzio necessario determinato dalla sussistenza di eventuali eredi ulteriori a quelli coinvolti nel presente giudizio.

L’infondatezza del motivi discende dalla giurisprudenza di questa corte affermata nella decisione a sezioni unite 28.11.2007 n. 24657, la quale sulla premessa che i crediti del ‘de cuius’ non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, ha statuito che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (nella giurisprudenza che è seguita cfr. Cass. 4 gennaio 2012 n. 995).

Di tal che, l’azione esperibile da taluni dei coeredi, riverberando a vantaggio dell’intera comunione, realizza automaticamente l’interesse della stessa.

Poiché, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno evidenziato la sussistenza di un loro concreto interesse, fondato sulla situazione sostanziale, relativo alla estensione del contraddittorio ad eventuali coeredi non chiamati in causa (e nemmeno identificati come tali), le censure risultano infondate.

Il quarto motivo di ricorso di O. , e il terzo motivo di ricorso di Immobiliare Palon, riguardano, in relazione all’articolo 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ., violazione degli articoli 521, 651, 652, 654 cod. proc. pen., nonché articolo 2909 cod. civ.. Si lamenta che la corte territoriale abbia, in violazione delle disposizioni citate, valutato il contenuto delle sentenze penali emesse nei confronti dei fratelli O. , nessuna delle quali conclusasi con sentenza definitiva di condanna.

In realtà, nella sentenza impugnata la corte ha svolto una articolata ricostruzione del fatto, linearmente esposta in motivazione, dando atto della sussistenza delle sentenze penali ma autonomamente giungendo ad un proprio convincimento come tale insindacabile in sede di legittimità, non essendo nemmeno stata avanzata critica alcuna sulla motivazione resa, nei limiti ammessi dal novellato art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. circa l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

Deve solo aggiungersi che la facoltà di ricostruire il fatto penalmente rilevante ai fini civilistici non incontra nel caso di specie nessun limite benché nel giudizio penale, anche provvedendo all’applicazione della amnistia, sia stato svolto, come nel caso di specie, una valutazione nel merito. Vale in tal senso il precedente a sezioni unite del 26 gennaio 2011, n. 1768, secondo cui in tema di giudicato, la disposizione di cui all’art. 652 cod. proc. pen., cosi come quelle degli art. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.

Il quinto motivo di ricorso di O. riguarda, in relazione all’articolo 360, primo comma n. 3 cod. proc.civ., violazione degli articoli 643 e 110 cod. pen. nonché, in relazione all’articolo 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ. violazione dell’articolo 132 cod. proc. civ. La doglianza ha ad oggetto l’accertamento, svolto nella sentenza impugnata, sulla corresponsabilità del ricorrente nella fattispecie di circonvenzione realizzata per cui è causa.

Anche in tal caso, non è rinvenibile correlazione tra rubrica e contenuto della doglianza sollevata posto che parte ricorrente si limita a svolgere una critica, peraltro non ammissibile in seguito alla novellazione dell’articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. sulla tenuta logica della motivazione resa nella sentenza impugnata.

Anche tale doglianza risulta pertanto infondata.

Il sesto motivo di ricorso di O. , e il sesto motivo di ricorso di Immobiliare Palon, riguardano, in relazione all’articolo 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., violazione degli articoli 2947 cod. civ., nonché, in relazione all’articolo 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ., violazione degli artt.112, 132 e 156 cod. proc. civ., nonché, in relazione all’articolo 360, primo comma n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo.

I ricorrenti affermano che la motivazione sulla non maturata prescrizione delle pretese risarcitorie avanzate nei loro confronti sia apparente, omessa, o comunque contraddittoria.

Sul punto, deve rilevarsi l’inammissibilità di tali censure non più consentite dal novellato disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., avendo la corte di appello preso in esame l’aspetto della prescrizione ed avendo esaurientemente motivato sulla non intervenuta prescrizione dei diritti svolgendo rilievi ed argomentazioni di fatto come tali non suscettibili di sindacato ulteriore in sede di legittimità.

I ricorrenti sollevano, inoltre, plurime critiche circa l’efficacia interruttiva della prescrizione di diversi atti, tuttavia, non rendendo il ricorso autosufficiente. È bastevole osservare che gli atti sui quali si fonda l’argomentazione svolta nei ricorsi non sono trascritti negli stessi né sono indicati come presenti nel fascicolo (essendo per conseguenza omessa ogni notizia su tale eventuale ubicazione). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. pen.c., novellato dal d.lg. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369, comma 2, n. 4 cod. pen.c., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. pen.c., per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso. Poiché nessuna delle condizioni ora descritte è risultata soddisfatta nel caso di specie, deve rilevarsi il difetto di autosufficienza dei ricorsi.

Infine, deve osservarsi che, essendo i ricorrenti condebitori solidali rispetto alla condanna al risarcimento dei danni, sono soggetti all’art. 1310 cod. civ. sull’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di uno dei condebitori anche rispetto agli altri. Di modo che, nessun rilievo può assumere l’eventuale omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione formulata dalla società sussistendone, come nel caso, esauriente motivazione, sulla non maturata prescrizione nei confronti dei condebitori fratelli O. .

Il settimo motivo di ricorso nell’interesse di O. è svolto in relazione all’articolo 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 132 n.4, cod. proc. civ. lamentandosi il mancato esame sul motivo di appello concernente l’eccessività dell’ammontare del danno liquidato.

In realtà, come anche emerge dal ricorso (cfr. pag. 109 del ricorso) la corte ha risposto all’eccezione richiamando la decisione del tribunale ed espressamente condividendo i criteri adottati dal ctu e le conclusioni che ne sono conseguite.

Vi è, infine, da dire del quarto e del quinto motivo sollevati dalla società Immobiliare Palon con riguardo alla decisione sulla nullità dell’atto di compravendita immobiliare e della procura rilasciata al rappresentante di G.T. , trattandosi di atti contrari alla norma imperativa di cui all’art. 643 cod. pen., o privi di causa.

In tal senso si lamenta ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1418 primo comma cod. civ., in combinato disposto con l’art. 643 cod. pen., nonché degli artt. 651, 652, 654 cod. proc. pen., 2697 primo comma cod.civ., 132 secondo comma n. 4 e 156 secondo comma cod. proc. civ., osservando come erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che la violazione dell’art. 643 cod. pen. possa determinare la nullità, anziché la mera annullabilità, del contratto che integra la condotta delittuosa. Si considera criticamente l’opposto orientamento di questa corte e se ne sollecita sinteticamente la revisione.

Con l’ulteriore motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 1418 secondo comma cod. civ., in combinato disposto con l’art. 1325 n. 2, 1470 e 2697 primo comma cod. civ., nonché degli artt. 651, 652, 654 cod. proc. pen., 132 secondo comma n. 4 e 156 secondo comma, 115 cod. proc. civ., osservando che erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto la nullità del contratto di compravendita immobiliare per mancanza di causa non risultando avvenuto il pagamento del prezzo, attenendo tale profilo all’ambito dell’esecuzione e rilevando non in termini di invalidità ma in termini di inadempimento.

In realtà sia la procura a vendere rilasciata dal soggetto circonvenuto sia il contratto di compravendita, come anche presupposto nella motivazione della sentenza impugnata, integrano la complessa fattispecie circonvenzionale essendo il risultato di condotte fornite di rilievo penale, per come accertato nella sentenza impugnata.

Parte ricorrente ripropone una critica a soluzioni giurisprudenziali ormai consolidate e non di meno oggetto di diffusa critica in dottrina.

Se si analizza l’evoluzione giurisprudenziale nella soluzione dei problemi di nullità virtuale posti dalla violazione di norme penali può infatti notarsi come le corti nel motivare le decisioni sulla nullità virtuale in tema di violazione di norme penali apparentemente si avvalgano sia del criterio, che potrebbe dirsi di natura sostanziale, della verifica sul contrasto tra contratto e norma imperativa di ordine pubblico (così interrogandosi sulla natura della norma penale violata), sia del criterio formale che, privilegiando l’autonomia dell’indagine sul piano civilistico, si rivolge alla verifica della rilevanza civilistica del “vizio” introdotto nel contratto dalla condotta di reato (cosicché, se si tratta di un vizio del consenso, come nel caso della circonvenzione, dovrebbe concludersi per la annullabilità, e non per la nullità del contratto).

Deve tuttavia osservarsi che in realtà le corti seguono sempre il criterio sostanziale, così valorizzando il rilievo della condotta contrattuale tenuta dal reo da un lato e dalla vittima del reato dall’altro.

È a tal fine sufficiente, considerare brevemente i casi emblematici della truffa e della circonvenzione. Si tratta di fattispecie in cui viene in questione non semplicemente la riprovazione penale della condotta di uno soltanto dei contraenti, ma l’abuso della libertà contrattuale compiuto da quel contraente ai danni dell’altro.

Entrambi i delitti, di cooperazione artificiosa della vittima, possono realizzarsi spingendo quest’ultima alla conclusione di un contratto, vantaggioso per il reo e dannoso per l’altro contraente o per terzi. Nella truffa sta in primo piano l’elemento del dolo, inteso non come volontà delittuosa ma, specificamente, come comportamento ingannatore, artificioso e raggirante: la stessa condotta che nel diritto dei contratti cagiona nell’altra parte l’errore (art. 1439 cod. civ.). Nella circonvenzione di persone incapaci spicca l’elemento costitutivo dell’incapacità (naturale o legale) del soggetto passivo, perciò vittima dell’altrui condotta delittuosa di approfittamento: incapacità che nel diritto dei contratti rileva, a volte in concorso con altri elementi, come causa di annullabilità (artt. 428 e 1425 cod. civ.).

La giurisprudenza sostiene l’annullabilità del contratto derivato da truffa, atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non appare diverso da quello che vizia il consenso negoziale. Cfr., di recente, Cass. 31.3.2011, n. 7468, secondo cui il contratto concluso per effetto di truffa di uno dei contraenti in danno dell’altro non è radicalmente nullo (art. 1418 cod. civ., in correlazione con l’art. 640 cod. pen.), ma solo annullabile ex art. 1439 cod. civ., in quanto il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale, nemmeno dal punto di vista dell’intensità, risolvendosi entrambi in artifici e raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e quindi a viziare il consenso allo scopo di ottenere l’ingiusto profitto mediante il trasferimento della cosa contrattata. Pertanto, una truffa non è causa né di nullità né, tantomeno, di inesistenza del contratto, ma, trattandosi di un mero vizio di volontà, può portare al solo annullamento del contratto, che resta in vita sino a che non intervenga una sentenza costitutiva (art. 1427 cod. civ.).

Diversamente, per il contratto con cui si realizza il delitto di circonvenzione, la giurisprudenza da un lato – applicando il metodo raccomandato dalla dottrina prevalente – verifica ed esclude l’assimilabilità dell’incapacità di cui all’art. 643 cod. pen. a quella di cui all’art. 428 cod. civ.; dall’altro rilevando l’imperatività della norma penale conclude per la comminatoria di nullità (cfr. Cass. 23.4.2008, n. 27412: il giudice penale, nel condannare l’imputato alla restituzione in favore della parte civile del bene immobile il cui trasferimento ha costituto l’oggetto della condotta criminosa, può dichiarare la nullità del contratto di compravendita che lo riguarda, salvo che tale declaratoria comprometta anche gli interessi di terzi rimasti estranei al processo. Fattispecie relativa all’acquisizione da parte dell’imputato della proprietà di un immobile a seguito della consumazione del reato di circonvenzione di incapace).

Queste conclusioni, conformi a quelle della dottrina prevalente con riguardo alla truffa ma rispetto a esse assolutamente difformi con riferimento alla circonvenzione sono sovente criticate in dottrina come contraddittorie, giacché mentre nel primo caso le decisioni si orientano ricercando le regole civilistiche autonomamente applicabili al contratto, invece nel secondo caso sembra che per i giudici l’incapacità rilevi non come causa di annullabilità (secondo quanto imporrebbero le regole civilistiche) ma come causa di nullità.

Tuttavia, applicando il criterio della verifica della natura di ordine pubblico della norma imperativa violata, si giunge in tutti e due i casi (truffa e circonvenzione) alla conclusione fatta propria, con motivazioni varie, dalla giurisprudenza maggioritaria.

Il bene protetto nel delitto di truffa è, secondo l’opinione comune, il patrimonio. La tutela si rivolge a un interesse (del soggetto passivo alla integrità del suo patrimonio) di portata non pubblicistica ma schiettamente privatistica. Coerentemente, se non ricorrono circostanze aggravanti, il delitto è perseguibile a querela (art. 640, terzo comma, cod. pen.). Alla stregua della lettura giurisprudenziale dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., il contratto derivato dal delitto non offendendo l’interesse pubblico (ma è meglio dire: di ordine pubblico) viola una norma imperativa non suscettibile di determinare nullità, ma eventualmente una diversa conseguenza: ponendosi in evidenza un vizio del volere (errore determinato dal dolo altrui) con l’annullabilità.

Tradizionalmente, anche nel delitto di circonvenzione si stimava che il bene protetto fosse il patrimonio dell’incapace. Tuttavia, secondo l’opinione della moderna giurisprudenza, qui la legge penale tutela (piuttosto che il patrimonio) la libertà di autodeterminazione dell’incapace in ordine agli interessi patrimoniali: l’interesse alla libertà negoziale dei soggetti deboli e svantaggiati. La tutela si fonda pertanto su ragioni di ordine pubblico. Alla stregua della lettura giurisprudenziale dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., il contratto derivato dal delitto, offendendo l’interesse di ordine pubblico, viola una norma imperativa da ottemperarsi a pena di nullità nullità.

La peculiarità della fattispecie penale non è nello stato di incapacità (o deficienza) in cui versa la vittima, ma è nella induzione e nell’abuso che si materializzano nell’approfittamento che il reo consuma ai danni della vittima incapace; questo approfittamento si traduce in una forma particolarmente grave di abuso contrattuale, lesiva dell’altrui libertà negoziale quale valore fondamentale riconosciuto dall’ordinamento. Nella previsione dell’art. 428 cod. civ. rileva, invece, la semplice malafede (v. il secondo comma): la conoscenza dell’altrui stato di incapacità; si prende in considerazione la possibilità che ha il contraente di formarsi una volontà propria e non, come nella legge penale, la concreta possibilità di resistere alla volontà altrui.

Nel contratto concluso tra circonveniente e circonvenuto l’illiceità si manifesta nella forma dell’abuso nel contratto: non come risultato concordemente perseguito dalle parti ma come prevaricazione della parte forte ai danni della parte debole. Non ponendosi alcun problema di affidamento dell’altro contraente ed evidenziandosi l’esigenza di reprimerne l’abuso, anche le forme più lievi di incapacità assumono importanza; si prescinde inoltre dalla gravità del pregiudizio arrecato alla parte debole: è sufficiente che essa subisca (genericamente) un danno, secondo alcuni non necessariamente di carattere patrimoniale.

Dal che discende la fondatezza del consolidato orientamento di questa corte sulla nullità del contratto con cui si realizza la fattispecie sanzionata dall’art. 643 cod. pen.,e dunque la correttezza della decisione impugnata sulla nullità degli atti di autonomia privata – procura a vendere e vendita – ricostruiti come in violazione di detta norma.

Ne consegue l’assorbimento dell’ulteriore motivo sollevato sulla insussistenza della nullità del contratto di compravendita.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riunito il ricorso n. 12478/13 al ricorso n. 12442/13, li rigetta. Condanna i ricorrenti in solido a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 13.300,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis

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