Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 13 aprile 2016, n. 1476

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale

Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10293 del 2014, proposto da:

-OMISSIS-,

rappresentato e difeso dall’avv.to Fr. Lu. Br. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Roma, viale (…),

contro

– il MINISTERO dell’INTERNO,

in persona del Ministro p.t.;

– il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile,

in persona del Capo Dipartimento p.t.;

– la PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI,

in persona del Presidente del Consiglio p.t.,

costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via (…);

nei confronti di

-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-,

non costituitisi in giudizio,

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA – SEZIONE I BIS n. 08402/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dalla procedura selettiva per l’accertamento dell’idoneità fisica per la copertura di posti nei vigili del fuoco.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

Visto che non si sono costituiti in giudizio i controinteressati evocati;

Vista la memoria prodotta dall’appellante a sostegno delle sue domande;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2016, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Uditi, alla stessa udienza, l’avv. Ma. di Lu., in sostituzione dell’avv. Fr. Lu. Br., per l’appellante e l’avv. Pa. Sa. dello Stato per gli appellati;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, l’odierno appellante, premesso di essere vigile del fuoco volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dal 22 settembre 1999 e di aver partecipato alla procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario del Corpo indetta con D.M. n. 3747 del 27 agosto 2007, chiedeva l’annullamento:

– del provvedimento (decreto prot. n. 34 in data 14 gennaio 2014 del Direttore Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco) di esclusione per inidoneità fisica dalla procedura selettiva per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco mediante stabilizzazione del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– del D.M. 11 marzo 2008 n. 78 recante “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”;

– per quanto occorrer possa, del decreto del Capo del Dipartimento n. 3747 del 27 agosto 2007, con cui è stata indetta la procedura selettiva per titoli ed accertamento dell’idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di Vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

– ove occorra del decreto ministeriale con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva, indetta con DM n. 3747 del 27.8.2007;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Deduceva all’uopo:

– erroneità dell’accertamento istruttorio svolto dall’Amministrazione nel corso delle visite del dicembre 2013;

– inapplicabilità alla fattispecie per cui è causa della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. n. 78/2008 in quanto norma sopravvenuta alla disciplina richiamata dal bando di concorso;

– illegittimità della disciplina posta dal citato art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. n. 78/2008, nella parte in cui, con riferimento al requisito uditivo, prevede irragionevolmente un parametro più restrittivo di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. g), della Tabella I allegata al D.P.R. n. 76/2004 per i Vigili del fuoco volontari.

Con la sentenza in forma semplificata indicata in epigrafe il T.A.R. adìto ha respinto il ricorso, osservando:

– “che la disposta verificazione ha confermato la non idoneità del ricorrente in quanto l’esame audiometrico svolto in contraddittorio dalla Commissione medica incaricata della verificazione ha evidenziato un’ -OMISSIS- (-OMISSIS-)”;

– “che l’art. 1, punto 1, lettera g), del DM n. 78/2008 è la disposizione sopravvenuta a quelle del DM 3 maggio 1993, n, 228 (cfr. art. 2 del bando, nonché l’esplicita indicazione nel preambolo del DM n. 78/2008) ed è dunque la norma di riferimento nell’accertamento di cui trattasi”;

– “che il giudizio di cui è causa si forma nell’ambito e al tempo del procedimento concorsuale e che pertanto eventuali accertamenti in altre sedi o in momenti diversi della carriera non possono rilevare ai fini di un’asserita contraddittorietà, potendo peraltro le condizioni del soggetto interessato mutare nel tempo”.

Appella l’originario ricorrente, contrastando, anche con successiva memoria, le conclusioni del primo giudice in relazione al secondo e terzo motivo del ricorso introduttivo, qui riproposti.

Resistono, con clausole di mero stile e con il deposito di relazione dell’Amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati evocati.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 28 gennaio 2016.

2. – L’appello è infondato.

2.1 – Quanto alla pretesa inapplicabilità alla procedura di cui si tratta, ai fini dell’emanazione del provvedimento di esclusione oggetto del giudizio, della disciplina di cui al D.M. n. 78/2008 sopravvenuta alla indizione della procedura medesima, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 217 del 2005, l’accertamento dell’idoneità sotto il profilo psicofisico trova la sua collocazione primaria e naturale fra i requisiti previsti per la partecipazione al concorso per l’assunzione dei vigili del fuoco (comma 1, lett. c)).

All’accertamento dell’idoneità al servizio, a norma dell’art. 5, comma 1, del D.M. 18 settembre 2008, n. 163 (espressamente richiamato nelle premesse del contestato provvedimento di esclusione e rimasto tuttavia estraneo all’impugnazione) “i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso. Qualora durante il periodo di validità della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l’assunzione dei candidati idonei è subordinata, comunque, all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, secondo le modalità del presente articolo”.

Orbene, l’espressione letterale di tale norma, laddove fa riferimento alla “normativa vigente”, non può che essere ragionevolmente rapportata ai requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale previsti dalla normativa in vigore alla data dell’accertamento, che non a caso la disciplina regolamentare di cui si tratta colloca in un momento quanto più possibile prossimo all’immissione in ruolo, la quale richiede appunto “naturaliter” il possesso pieno ed incondizionato dell’idoneità fisica ed attitudinale al servizio di istituto secondo parametri attuali di salvaguardia della sicurezza pubblica e di tutela della salute nei luoghi di lavoro, che non possono che essere quelli “codificati” al momento dell’accertamento e della successiva immissione (l’accertamento dell’idoneità al servizio può in tale ottica essere richiesto anche dopo l’espletamento della procedura concorsuale e l’esaurimento delle verifiche dei requisiti dalla stessa previsti, ai fini della successiva fase dell’assunzione in servizio: Cons. St., III, 28 novembre 2014, n. 5911).

E’ dunque del citato art. 5 del D.M. n. 163/2008 che l’Amministrazione ha fatto applicazione nel sottoporre l’interessato alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale sulla base dei parametri di cui al decreto 11 marzo 2008, n. 78 (“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”), la cui applicabilità quale normativa sopravvenuta alla procedura in questione trova appunto in detta norma fondamento e ragione, senza che alcuna censura il ricorrente abbia in proposito svolto.

Del resto, il comma 1 dell’art. 17 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni) prevede che “i candidati dichiarati vincitori sono invitati… ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova…”; e nulla impedisce che detti requisiti possano esser valutati sulla base di una normativa sopravvenuta al bando di concorso (nella fattispecie quella di cui al D.M. 11 marzo 2008, n. 78), che può trovare appunto applicazione nella procedura di cui si tratta non in virtù di quanto in essa espressamente stabilito (ché detto decreto non contiene alcuna specifica clausola in tal senso) e nemmeno (come ritenuto dal T.A.R.) per una sorta di rinvio implicito rinvenibile nella lex specialis (laddove fa riferimento alle regole di cui al DM 3 maggio 1993, n, 228 e successive modificazioni ed integrazioni), ma, come s’è detto, per l’effetto mediato della disposizione di cui al ridetto art. 5, come sopra interpretata nel senso della sua immediata precettività con riferimento a tutte le verifiche successive alla sua entrata in vigore ed alla normativa alle stesse applicabile, rimasta inoppugnata.

2.2 – Quanto alla dedotta illegittimità del D.M. n. 78/2008 laddove prevede, per l’accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, requisiti psicofisici ed attitudinali, in particolare avuto riguardo al requisito auditivo, diversi e più restrittivi rispetto a quanto previsto per i Vigili del fuoco volontari, il motivo di impugnazione si appalesa manifestamente infondato alla stregua dello specifico precedente della Sezione n. 2055 del 24 aprile 2015, relativo all’accertamento proprio del possesso dello stesso requisito da parte di altro candidato nella stessa procedura, che ha ritenuto “non… illogico che si richiedano siffatti, più rigorosi requisiti” ed alla cui esaustiva motivazione si fa rinvio, ex art. 74 c.p.a., anche in ordine alla specificità del diverso requisito dell’altezza, la cui diversificazione è stata invece ritenuta non giustificata dalla insufficiente diversità delle mansioni del vigile di ruolo rispetto a quelle del volontario con riguardo specifico a quel requisito (cfr. Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 768).

Questo comporta che non trova alcuna fondatezza neppure l’evocato profilo di contraddittorietà dell’attività amministrativa articolato sul presupposto dell’asserita idoneità riscontrata al ricorrente nel periodo in cui egli ha svolto il vigile su base volontaria, apparendo in ogni caso più che ragionevole il più alto grado di severità selettiva del personale adottato dall’Amministrazione per l’assunzione del vigile del fuoco in servizio permanente, attesa anche la valenza specifica e più impegnativa delle funzioni che quest’ultimo è chiamato ad espletare in via continuativa (Cons. St., III, 13 novembre 2015, n. 5196).

3. – Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con le precisazioni di cui sopra in punto di motivazione e conseguente conferma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi, in relazione in particolare all’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione appellata, per compensare integralmente tra le parti spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza appellata.

Spese del grado integralmente compensate fra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Sussistendo i presupposti di cui all’art. 22, comma 8, del D.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento stesso.

Così deciso in Roma, addì 28 gennaio 2016, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Filippo Patroni Griffi – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Salvatore Cacace – Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Pierfrancesco Ungari – Consigliere

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2016.

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