Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 marzo 2014, n. 6784 Svolgimento del processo 1. Così la sentenza impugnata riassume lo svolgimento del processo. “Con preliminare datato 271712001, la Degran s.p.a., prometteva di vendere ad A.R. un immobile sito in (omissis) per la somma di L. 265.000.000… con espressa esclusione della garanzia per...
Categoria: Contratto in generale
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 marzo 2014, n. 5605. Un contratto traslativo della proprietà, nel quale la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura ed una somma di denaro (ove venga superata la ravvisabilità di una duplicità di negozi, di cui uno di adempimento mediante datio in solutum, o, in virtù del criterio dell'assorbimento, l'ipotesi di un unico negozio a causa mista), può realizzare tanto la fattispecie di una compravendita con integrazione del prezzo in natura, quanto quella di permuta con supplemento in denaro e, in tale ultimo caso, la questione dell'individuazione del negozio in concreto voluto e posto in essere dalle parti non può essere risolta con il mero richiamo all'equivalenza (o anche prevalenza) economica del valore del bene in natura o della somma di denaro che unitamente costituiscono la controprestazione, dovendo invece essere determinata in ragione della prevalenza giuridica dell'una o dell'altra prestazione. Agli effetti della qualificazione del contratto, è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all'integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 marzo 2014, n. 5605 Svolgimento del processo D.S.G. conveniva in giudizio la società SACAR e, premesso che in data 4 novembre 1999 stipulavano con la convenuta un contratto per l’acquisto di un veicolo Mercedes C 250, la proposta contrattuale scritta formulata dalla venditrice ed indirizzata ad entrambi...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 febbraio 2014, n. 4750. Nel contratto a favore di terzo, obbligato al pagamento dell'attività svolta è il committente e non il beneficiario
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 febbraio 2014, n. 4750 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 1° aprile 2008, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma con cui è stata accolta l’opposizione, proposta da S.S., avverso il decreto ingiuntivo che le...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3212. Risoluzione del contatto di compravendita di un cavallo da corsa poichè gli veniva diagnosticata un’ernia inguinale completamente taciuta dall’alienante ed aveva reso del tutto inservibile il cavallo allo scopo per il quale era stato stipulato il contratto di locazione finanziaria
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 febbraio 2014, n. 3212 Svolgimento del processo La Scuderia Enea s.d.f. corrente in Modena con atti di citazione del 26 giugno 1991 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Belluno l’Azienda agricola Sgrey di Bortolo Caneve & C. snc. per ivi sentire pronunciare la risoluzione del contatto...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 febbraio 2014, n. 3207. La vendita di un terreno, che venga stipulata per consentire all’acquirente una sua utilizzazione edificatoria, al momento non permessa dagli strumenti urbanistici, e venga quindi sottoposta alla condizione sospensiva della futura approvazione di una variante di detti strumenti che contempli quell’utilizzazione, non è affetta da nullità, né sotto il profilo dell’impossibilità dell’oggetto, né sotto il profilo dell’impossibilità della condizione, dovendosi ritenere consentito alle parti di dedurre come condizione sospensiva anche un mutamento di legislazione o di norme operanti “erga omnes”, salva restando l’inefficacia del contratto in conseguenza del mancato verificarsi di tale mutamento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 12 febbraio 2014, n. 3207 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 25-5-1999 V.F. conveniva dinanzi al Tribunale di Savona P.M. e Ma. , assumendo che con contratto preliminare del 31-3-1995 P.M. , dante causa dei convenuti, si era impegnato a trasferirgli la proprietà di un terreno...
Corte di Cassazione, sezione 6 febbraio 2014, n. 2725. In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam, l’interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, è ammissibile anche tra le parti solo se sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, perché in tal caso oggetto del mezzo di prova è l’inesistenza della compravendita immobiliare, e non anche se il mezzo probatorio tenda a dimostrare la simulazione relativa del contratto stesso.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 6 febbraio 2014, n. 2725 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 3 novembre 1999 P.A. e A.A. evocavano, dinanzi al Tribunale di Lucca, la NEW ETRUSCON PROPERTIES COMPANY Limited esponendo di avere costituito il 17.12.1982 la Calzaturificio FAB s.r.l. e che a causa della crisi...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1466. Nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 gennaio 2014, n. 1466 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – È chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia il 20.1.2010 e depositata in data 11.3.2010 in materia di simulazione per interposizione fittizia di persona in contratto...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 gennaio 2014, n. 629. È giustificato il recesso dell’acquirente dal preliminare di compravendita se il venditore non rilascia il certificato di abitabilità dell’immobile, in quanto si tratta di un requisito essenziale del bene idoneo ad incidere sulla sua funzione economico-sociale
Suprema Corte di Cassazione sezione II Sentenza 14 gennaio 2014, n. 629 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PARZIALE...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2014, n. 142. L’appaltatore puo’ provare, con ogni mezzo di prova ed anche in via presuntiva, che le variazioni dell’opera appaltata siano state richieste dal committente,essendo richiesta la prova scritta dell’autorizzazione di quest’ultimo solo ove le variazioni delle opere siano dovute ad iniziativa dell’appaltatore
Suprema Corte di Cassazione sezione ii Sentenza 8 gennaio 2014, n. 142 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GOLDONI Umberto – Presidente Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 dicembre 2013, n. 28581. In ipotesi di domanda di risarcimento per dolo incidente relativa al danno derivante da un contratto valido ed efficace ma sconveniente, l’eventuale esistenza dell’inganno nella formazione del consenso non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo contratto, ma comporta soltanto che il contraente, il quale abbia violato l’obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al minor vantaggio ovvero al maggior aggravio economico prodotto dallo stesso. Tuttavia, pur non avendo il contraente diritto di occultare i fatti, la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale, l’obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al medesimo contraente di manifestare i motivi per i quali stipula il contratto, cosi da consentire all’altra parte di trarre vantaggio non dall’oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e risorse
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 dicembre 2013, n. 28581 Svolgimento del processo 1 – Con atto notificato il 2.111.1984 i germani M.G.B. , E. e G. , premesso di essere conduttori di parte di un magazzino, sede della loro attività commerciale, ubicato in (omissis) , di proprietà di P.A. e R. ;...