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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

 sentenza 20 dicembre 2013, n. 28581

Svolgimento del processo

1 – Con atto notificato il 2.111.1984 i germani M.G.B. , E. e G. , premesso di essere conduttori di parte di un magazzino, sede della loro attività commerciale, ubicato in (omissis) , di proprietà di P.A. e R. ; che queste ultime avevano a loro notificato – in conseguenza del diritto di prelazione ad essi spettante ex art. 38 legge 392/78 – un fittizio preliminare avente ad oggetto la vendita a terzi del magazzino da essi condotto in locazione, in cui il prezzo pattuito con il terzo acquirente risultava pari a L. 70.000.000, oltre al 50% dell’INVIM; che il predetto preliminare di vendita li aveva indotto ad acquistare l’immobile da loro utilizzato per il loro lavoro, per un prezzo notevolmente superiore al suo reale valore commerciale; sulla base di queste premesse, gli attori citavano in giudizio le predette sig.re P. oltre a C.G. – che aveva acquistato con separato atto la restante parte dell’immobile in cui si trovava inserito il loro magazzino – chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni causati, pari alla differenza tra il prezzo corrisposto per il magazzino ed il suo valore reale di mercato.
Si costituivano le P. contestando la domanda, mentre il C. deduceva la propria estraneità ai fatti. Nel corso del giudizio a seguito del decesso delle P. , si costituiva il loro erede D.B.A. .
L’adito Tribunale di Palermo – previo espletamento di due distinte CTU – con sentenza del 16.12.2001, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del C. e rigettava la domanda di risarcimento dei danni, sostenendo che i M. , si erano risolti ad acquistare il magazzino al prezzo “imposto” di L. 70.000.000, non perché indotti in inganno, ma per necessita di non perdere la disponibilità dell’immobile ove esercitavano la loro attività lavorativa, pur essendo consapevoli dell’esosità del prezzo richiesto.
La sentenza veniva appellata dai M. che insistevano nella loro domanda e cioè che la stipula del preliminare fosse preordinata allo scopo fraudolento di incrementare il prezzo del magazzino, da essi obtorto collo pagato, prezzo che secondo la CTU collegiale espletata, era assai superiore a quello effettivo di mercato.
Resisteva il Blasi, proponendo appello incidentale, e l’adita Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 1292/2006, depositata in data 5.12.2006, in riforma dell’impugnata decisione, condannava il D.B. al pagamento in favore degli appellanti della somma di Euro 14.460,79 oltre rivalutazione e spese.
La corte palermitana sosteneva che nell’ipotesi in esame si verteva in tema di dolo incidente ex art. 1440 c.c., in cui il raggiro architettato dalle venditrici non era tale da determinare il consenso dell’altra parte a stipulare il negozio, ma aveva comunque indotto quest’ultima a concludere il contratto a condizioni certamente più onerose rispetto a quelle da essi sperate. I M. nella fattispecie avevano sborsato la somma richiesta (che sapevano sproporzionata rispetto al prezzo di mercato, come del resto stabilito dalla CTU collegiale), allo scopo di non perdere il magazzino (e connesso avviamento) dove esercitavano la loro azienda familiare.
Per la cassazione della sentenza ricorre il D.B. sulla base di n. 4 mezzi; resistono gli intimati con controricorso.

Motivi delle decisione

2- Con il 1 motivo del ricorso il D.B. denuncia la violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c.; lamenta la mancata partecipazione al giudizio d’appello del C. che aveva fatto parte dell’accordo simulatorio, senza peraltro che fosse stata disposta l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. da parte di quel giudice: ciò avrebbe cagionato la nullità della sentenza impugnata.
Osserva il Collegio che nella fattispecie non è configurabile alcuna violazione del contraddittorio necessario, atteso che il C. era rimasto del tutto estraneo al contratto interpartes, ed era dunque terzo rispetto alla vicenda in esame; d’altra parte, avverso la pronuncia di primo grado che il C. aveva estromesso dal giudizio, non era stata avanzata alcuna censura. Dunque si era formata una preclusione per effetto del giudicato interno, in quanto il punto della sentenza di primo grado che stabiliva il difetto di legittimazione del C. non era stato impugnato da nessuna delle parti.
3 – Con il secondo motivo, l’esponente eccepisce la violazione dell’art. 1440 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Il ricorrente contesta che nella fattispecie in esame fosse configurabile l’ipotesi del dolo incidens fatta propria dal giudice distrettuale, atteso che la conclusione del contratto non fu frutto di attività ingannatoria posta in essere dalle venditrici, sia pure limitatamente ad alcune condizioni soltanto del contratto stesso( il prezzo di vendita). In effetti il Tribunale aveva escluso – e a ragione – che “non sarebbe stato ravvisabile alcun inganno ai danni dei M. , in quanto i predetti avevano espressamente ammesso di essersi immediatamente resi conto del raggiro usato dalle P. : di conseguenza i predetti avevano concluso il contratto (…) non in quanto indotti in errore, ma consapevolmente per avere conosciuto la necessità di dover affrontare un sacrificio economico eccessivo pur di rimanere nella disponibilità del magazzino”. Per l’esponente in altre parole non rientrano nella fattispecie del dolo – sia incidente che determinante – “tutti quegli artifici e raggiri o in genere quei comportamenti che non abbiano influito sulla rappresentazione della realtà o che, essendo stati percepiti dalla vittima potenziale, non hanno influenzato in alcun modo le loro determinazioni”. Nel caso in esame – nota l’esponente – “costituisce un fatto assolutamente certo che i M. , ammesso in ipotesi che le P. con la stipulazione e la notifica del contratto preliminare di compravendita avessero inteso ordire una macchinazione in loro danno, si sono resi chiaramente conto di tale supposto disegno fraudolento”; ciò può avere conferma nell’atto stragiudiziale fatto da essi notificare alle P. in cui si dice chiaramente di essere stati costretti ad accettare il prezzo di L. 70.000.000, “non intendendo concedere alle venditrici alcuna scusante per recedere dall’obbligo della stipulazione del trasferimento a favore dell’istante”.
4 – Con il 3 motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 2697, 2727,2729 c.c. Secondo l’esponente la corte palermitana aveva rilevato che l’esistenza del raggiro (e, conseguentemente della malafede) emergerebbe da 2 elementi indiziari univoci, gravi e concordanti, consistenti nel fatto che a distanza di un solo giorno le P. avevano proceduto ad alienare al C. la restante parte dell’immobile e nella sproporzione del valore del magazzino rispetto a quello della restante parte del fabbricato, come accertato dalla CTU collegiale. Nega l’esponete la rilevanza di tali circostanze che in realtà sono del tutto prive di qualsiasi valore indiziario.
4 – Le due doglianza – congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse – sono fondate nei limiti di cui si dirà.
Giova premettere che il dolo quale vizio del consenso si riferisce a quegli artifici o raggiri posti in essere dal deceptor (contraente in mala fede) allo scopo di indurre il deceptus (contraente raggirato), alla conclusione di un negozio. Dottrina e giurisprudenza distinguono il dolo determinante – che si caratterizza per avere determinato la vittima a stipulare un atto che non avrebbe concluso ove non fosse stata ingannata – dal dolo incidente (incidens) che si limita ad incidere solo su tutte o su alcune condizioni del contratto. Si dice che in tal caso il dolo ha giuocato un ruolo solamente nel contesto del regolamento negoziale in quanto “se non fosse caduta in errore, la parte raggirata avrebbe stipulato l’atto a condizioni diverse e quindi per lei meno onerose”. Proprio per questo, ai sensi dell’art. 1440 c.c. il contratto non è annullabile e rimane valido, ma viene però riconosciuto al deceptus il risarcimento del danno conseguente all’attività fraudolenta.
Questa S. C. ha precisato al riguardo: “In ipotesi di domanda di risarcimento per dolo incidente relativa al danno derivante da un contratto valido ed efficace ma sconveniente, l’eventuale esistenza dell’inganno nella formazione del consenso non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo contratto, ma comporta soltanto che il contraente, il quale abbia violato l’obbligo di buona fede, è responsabile del danno provocato dal suo comportamento illecito, commisurato al minor vantaggio ovvero al maggior aggravio economico prodotto dallo stesso“.
Tuttavia, pur non avendo il contraente diritto di occultare i fatti, la cui conoscenza sia indispensabile alla controparte per una corretta formazione della propria volontà contrattuale, l’obbligo informativo non può essere esteso fino al punto di imporre al medesimo contraente di manifestare i motivi per i quali stipula il contratto, cosi da consentire all’altra parte di trarre vantaggio non dall’oggetto della trattativa, ma dalle altrui motivazioni e risorse“. (Cass. n. 5965 del 16/04/2012)
Ciò posto, il menzionato art. 1440 c.c. prevede: “Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto e valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni”. In effetti, come si è visto, l’esponente censura la sentenza proprio in ordine all’effettiva rilevanza degli elementi indiziari da cui la corte aveva dedotto la malafede delle venditrici.
Ad avviso del Collegio, in effetti, si tratta di circostanze che sembrerebbero invece tutt’altro che univoche, quali sicuri indicatori di malafede delle venditrici, cioè di una vera e propria macchinazione ordita dalle P. in danno dei M. per ottenere un prezzo di vendita per esse più lucroso. Nel caso in esame la motivazione della corte territoriale appare però apodittica e comunque piuttosto generica. Appare circostanza assolutamente neutra, invero, il fatto che le P. avessero venduto al C. la restante parte del fabbricato il giorno successivo alla vendita del magazzino. Anche la “sproporzione” del prezzo di vendita – ove effettivamente esistente:ma era stata in sostanza esclusa dalla prima CTU – è tutt’altro che evidente e conclamato (L. 42.000.000 contro L. 70.000.000).
In altre parole questi unici due supposti indizi, non sembrerebbero univoci, ma neppure gravi o concordanti.
Può essere utile rammentare a mo’ di raffronto (a proposito di come l’ordinamento valuta in linea generale lo squilibrio del sinallagma) che, nel caso di azione generale di rescissione di cui all’art. 1448 c.c., “l’azione non è ammissibile se la lesione non ecceda la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa aveva al tempo del contratto” (c.d. lesione ultra dimidium).
Né va trascurata la circostanza che, nel nostro caso, non si trattava di una mera proposta contrattuale, bensì di proposta finalizzata all’esercizio del diritto di prelazione accordato al conduttore dall’art. 38 della legge 392/78, quindi di una prelazione ope legis, della quale il conduttore era libero o meno avvalersi, finalizzandola ad una valutazione dei suoi interessi.
In conclusione dev’essere rigettato il 1 motivo del ricorso; accolto il 2 e 3 motivo ed assorbito il 4 motivo (vizio di motivazione con riferimento alle c.t.u. espletate). Dev’essere cassata la sentenza impugnata e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il 1 motivo del ricorso, accoglie il 2 e il 3 motivo del ricorso; assorbito il 4 motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

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