dentista

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 27 febbraio 2014, n. 4750

Ritenuto in fatto

1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 1° aprile 2008, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma con cui è stata accolta l’opposizione, proposta da S.S., avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare £. 15.289.400 in favore di G.L.N., a titolo di corrispettivo di prestazioni odontoiatriche.
1.1. – Nel giudizio di primo grado, l’opponente S. aveva contestato la pretesa avversaria con riferimento alla entità delle cure siccome non dimostrate dal parere dell’ordine professionale, prodotto a corredo del ricorso monitorio -, ed aveva altresì dedotto che l’opposto aveva trattato ogni questione economica con il sig. S., padre dell’opponente, il quale aveva provveduto ai pagamenti.
L’opposto N. si era costituito, aveva chiesto ed ottenuto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concludendo per il rigetto dell’opposizione.
1.2. – Il Tribunale aveva accolto l’opposizione sul rilievo che la parte opposta non aveva depositato il proprio fascicolo, in precedenza ritirato, e quindi non aveva consentito la verifica della documentazione prodotta, anche alla luce delle prove assunte in istruttoria.
2. – Il dott. N. aveva proposto appello per chiedere l’accoglimento della domanda di condanna di Stefania Susini al pagamento dell’importo indicato, deducendo che il relativo credito era stato riconosciuto dalla controparte in sede di interrogatorio formale, e che l’entità e qualità delle prestazioni rese era provata dal parere dell’ordine professionale e dalle dichiarazioni dei testi.
L’appellata S. si costituiva e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
2.1. – La Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame, osservando innanzitutto che i rilievi di natura processuale, sulla base dei quali il Tribunale aveva respinto la domanda del dott. N., erano superati dall’avvenuta produzione del fascicolo di parte.
Quanto al merito della pretesa, le prove assunte nel giudizio di primo grado dimostravano l’accordo intervenuto tra il professionista e i genitori dell’appellata S.S., per l’espletamento di complesse cure odontoiatriche, effettuate nell’arco di un lungo periodo di tempo (1994-1998) in favore della stessa, all’epoca ventiduenne. Risultavano altresì provate, secondo la Corte d’appello, la quantità e qualità delle prestazioni rese, mentre doveva ritenersi tardiva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, proposta dall’appellata sul rilievo che l’accordo si era perfezionato tra il professionista e suo padre, secondo lo schema del contratto a favore di terzo.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello, ha proposto ricorso la sig.ra S.S., sulla base di nove motivi.
Resiste con controricorso il dott. N.
La ricorrente ha presentato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato in diritto

1. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
1.1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., rilevando che, quanto meno sotto il profilo dell’allegazione, ella aveva contestato, sin dal primo grado di giudizio, di non essere legittimata passiva della pretesa azionata dal professionista su base contrattuale.
Il motivo è corredato dal quesito di diritto, formulato come segue: «[se,] nell’ipotesi di opposizione ad ingiunzione, ove l’opponente (convenuto sostanziale e totalmente vittorioso in primo grado), nel chiedere il rigetto della domanda di pagamento dei compensi relativi a prestazioni professionali, così come proposta nei suoi confronti, nel ricorso per ingiunzione, dal professionista, abbia dedotto in primo grado che l’accordo, in ordine allo svolgimento ed al pagamento di tali prestazioni in favore dell’opponente medesimo, era intervenuto direttamente ed esclusivamente tra il predetto professionista ed altra persona ed abbia quindi sostanzialmente dedotto la diversa natura del rapporto (contratto a favore di terzo) , in ragione della quale dovrebbe escludersi la sua legittimazione passiva, pur in assenza di uno specifico e formale riferimento alla carenza di legittimazione passiva, tale eccezione può essere reiterata, ai sensi del’art. 346 cod. proc. civ., nel giudizio d’appello o soggiace alle preclusioni di cui all’art. 345 cod. proc. civ.».
1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza della Corte d’appello sotto il profilo del vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, individuato nella circostanza che l’accordo per le cure odontoiatriche era intervenuto tra il professionista ed il genitore della ricorrente, secondo lo schema del contratto a favore di terzo, donde la carenza di legittimazione passiva di quest’ultima. Si assume, in particolare, che la Corte d’appello, arrestandosi alla valutazione di inammissibilità della questione per presunta novità della relativa eccezione, non avrebbe motivato sul punto, oltretutto cadendo in contraddizione nella parte in cui ha affermato che le prove assunte in primo grado dimostravano l’intervenuto accordo tra il professionista e i genitori di S.S.
2. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, sono fondate.
2.1. – La legittimazione passiva dell’odierna ricorrente era stata contestata già con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso l’allegazione della circostanza che l’accordo era intervenuto tra il professionista e il padre della stessa, e che quest’ultimo aveva provveduto ai pagamenti.
Trattandosi di questione di merito, riguardante l’accertamento in concreto se la parte convenuta per il pagamento delle prestazioni professionali fosse effettivamente titolare del rapporto fatto valere in giudizio, non era rilevabile d’ufficio (ex plurimis, Cass., sez. 3, sentenza n. 14468 del 2008), nondimeno, l’allegazione tempestiva dei fatti costitutivi della relativa eccezione, pur in assenza di rituale formulazione della stessa, imponeva al giudice d’appello di valutarne la fondatezza.
Risulta, pertanto, erronea la dichiarazione di inammissibilità della questione perché nuova.
2.2. – La motivazione della sentenza impugnata risulta poi deficitaria nella parte in cui, dopo avere espressamente riconosciuto che il rapporto contrattuale si era instaurato tra il dott. N. e i genitori della ricorrente, non trae da tale affermazione le necessarie conseguenze in tema di carenza di legittimazione passiva della parte evocata in giudizio.
La ricostruzione del rapporto inter partes, come effettuata dalla Corte d’appello richiamando gli esiti dell’istruttoria, risulta sussumibile nella fattispecie del contratto a favore di terzo, nel quale obbligato al pagamento dell’attività svolta è il committente e non il beneficiario (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 19596 del 2004).
3. – I rimanenti motivi di ricorso rimangono assorbiti posto che le questioni con essi prospettate, ove non ripetitive di quelle esaminate, risultano incondizionatamente irrilevanti ai fini della decisione della controversia, in relazione all’esito prevedibile del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per i motivi accolti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

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