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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015, n. 16369. Nel godimento della cosa comune e’ configurabile una posizione possessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione e di manutenzione contro l’attivita’ del compossessore comproprietario che sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda piu’ gravose le modalita’ di esercizio. Piu’ precisamente, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria, quando uno di essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima. Le concrete modalita’ di godimento della cosa comune – desumibili dagli articoli 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c. – assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attivita’ con le quali uno dei compossessori comproprietari introduca unilateralmente una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri. Del pari, la violazione dei limiti alle modalita’ di esercizio del compossesso puo’ concretare una molestia possessoria tutelabile con l’azione di manutenzione contro l’attivita’ del compossessore che turbi o modifichi le dette i modalita’ di esercizio.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 agosto 2015, n. 16369 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 agosto 2015, n. 16406. In tema di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 5 agosto 2015, n. 16406 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI IASI Camilla – Presidente Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere Dott. GRECO Antonio – Consigliere Dott. CIGNA Mario – Consigliere Dott. IOFRIDA...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2015, n. 16465. Il concetto di giusta causa di licenziamento, così come quello di giustificato motivo, costituisce una nozione ascrivibile alle cd. clausole generali dell’ordinamento

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 agosto 2015, n. 16465 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 agosto 2015, n. 16469. L’avvocato va in pensione in base ai contributi versati senza che sia di impedimento il reddito professionale dichiarato ai fini Irpef

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 agosto 2015, n. 16469 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 agosto 2015, n. 16553. L’ammissione al passivo fallimentare del credito ipotecario comporta la sospensione del termine di durata dell’iscrizione dell’ipoteca, sicché non è necessaria la rinnovazione dell’iscrizione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 agosto 2015, n. 16553 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 7 agosto 2015, n. 16597. L’accertamento di maggiori ricavi d’impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto ove tale difformità aggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 7 agosto 2015, n. 16597 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRECO Antonio – Presidente Dott. CIGNA Mario – Consigliere Dott. FERRO Massimo – Consigliere Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere Dott. IOFRIDA Giulia...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 8 settembre 2015, n. 17742. A) Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti (quale la delibera 28.06.97 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31.07.97 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del prò rata, previsto dall’art. 3, c. 12, della stessa legge 8.08.95 n. 335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti. B) Nel regime previdenziale dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli end previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione l’art 3, c. 12, della 1. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del prò rata. C) Nel regime previdenziale e per gli enti indicati al capo che precede, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 in poi trova applicazione l’art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall’art 1, c. 763, della 1. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del prò rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 1° gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ai sensi dell’ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, come interpretato dall’art 1, c. 488, della 1. 27.12.13 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. D) Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali), oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma in quello decennale ordinario previsto dall’art 2946 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  8 settembre 2015, n. 17742 Svolgimento del processo Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, Ferrerò Cesare, titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti commerciali (CNRP) dal 1°.12.01, contestava la liquidazione della prestazione, assumendo l’illegittimità del massimale...