Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 24 agosto 2015, n. 17117

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29118-2012 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1028/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/12/2011 r.g.n. 2787/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2015 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS) e (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza che aveva ritenuto legittime le due sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio ed il successivo licenziamento, comminati a (OMISSIS) da (OMISSIS) s.p.a., a seguito di contestazioni aventi ad oggetto lo svolgimento in via continuativa in reparto e durante l’orario di lavoro di attivita’ promozionale e di vendita di prodotti dietetici, ritenendo le contestazioni sufficientemente specifiche e gli addebiti dimostrati.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS) s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, e lamenta che nei due giudizi di merito non siano state accolte le doglianze aventi ad oggetto la genericita’ delle contestazioni disciplinari, contestazioni che si sarebbero riempite di contenuti solo in sede di istruttoria testimoniale, ponendo la lavoratrice nella materiale impossibilita’ di spiegare un’ efficace attivita’ difensiva.

1.1. Il motivo e’ infondato, considerato la censura di genericita’ delle contestazioni e’ stata puntualmente esaminata e disattesa dalla Corte territoriale. In proposito infatti, nella parte iniziale della motivazione, sono stati trascritti i passi ritenuti significativi delle lettere di contestazione di addebito, desumendosene che la prima e la terza riguardavano la promozione in azienda e durante le ore di lavoro di prodotti dimagranti, mentre la vendita ad una collega era oggetto di contestazione nella seconda lettera, insieme all’entrata abusiva nei locali dell’infermeria dell’azienda; la terza lettera infine riguardava l’attivita’ di promozione commerciale svolta dalla lavoratrice, nonche’ il comportamento da lei adottato nei confronti dei dipendenti che avevano riferito all’azienda sul suo conto.

1.2. L’accertamento relativo al requisito della specificita’ della contestazione costituisce peraltro oggetto di un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, salva la verifica di logicita’ e congruita’ delle ragioni esposte dal giudice di merito (Cass. 7546 del 2006); nel caso in esame la censura di genericita’ delle contestazioni e’ stata rigettata sulla base della disamina delle stesse, con puntuale motivazione che non e’ stata fatta oggetto di specifiche critiche da parte della ricorrente, che si limita a riproporre la questione in modo generico.

1.3. La Corte si e’ quindi attenuta al principio, consolidato e condiviso nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificita’, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purche’ siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialita’, il fatto o i fatti addebitati (Cass. n. 7546 del 30/03/2006, Cass. n. 10662 del 15/05/2014).

2. Come secondo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione e lamenta che la Corte non si sia pronunciata in ordine alla prosecuzione dell’attivita’ di promozione in data successiva alla seconda contestazione disciplinare del 28 marzo 2007; sostiene che tale prosecuzione non sarebbe emersa dalle prove escusse, sicche’ il licenziamento sarebbe stato irrogato sulla base di un presupposto infondato.

2.1. Neppure tale motivo e’ fondato

La Corte territoriale, nel ritenere integralmente dimostrati gli addebiti contestati, ha specificamente argomentato a pag. 4 che le deposizioni circostanziate e concordi dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano confermato anche la continuazione dell’attivita’ di promozione dopo la seconda lettera di contestazione. Si tratta pertanto di circostanza che e’ stata esaminata dalla Corte, con specifico riferimento al contenuto delle deposizioni escusse. Il contenuto integrale di tali deposizioni non e’ peraltro riportato nel ricorso, sicche’ non e’ possibile comprendere quale specifica circostanza sia stata travisata o mal interpretata dalla Corte e ritenere quindi privo di valore ed attendibilita’ il ragionamento decisorio. Cio’ si pone in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che risulta dalle puntuali e definitive disposizioni contenute nell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

2.2. Occorre qui poi ribadire che il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (pur nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. nella Legge n. 134 del 2012), non equivale a revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione del giudice del merito per una determinata soluzione della questione esaminata, posto che essa equivarrebbe ad un giudizio di fatto, risolvendosi in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’: con la conseguente estraneita’ all’ambito del vizio di motivazione della possibilita’ per questa Corte di procedere a nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma e propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 28 marzo 2012, n. 5024; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

Sicche’, per la configurazione di un vizio di motivazione su un asserito fatto decisivo della controversia e’ necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di’ certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia probatoria delle risultanze fondanti il convincimento del giudice, onde la ratio decidendi appaia priva di base, ovvero che si tratti di elemento idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione e percio’ tale che, se tenuto presente dal giudice, avrebbe potuto determinare una decisione diversa da quella adottata (Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 18368 del 2013, Cass. n. 16655 del 2011, n. 16655; Cass. (ord.) n. 2805 del 2011).

2.3. Nel caso, la ricorrente si limita a proporre la propria lettura degli atti e dei documenti che sono gia’ stati esaminati dalla Corte d’appello: in tal modo, si chiede a questa Corte di riesaminare tutte le risultanze richiamate, cercando in esse i contenuti che potrebbero essere rilevanti nel senso voluto e patrocinato. Quella che si sollecita in sostanza e’ una nuova completa valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi dando cosi’ prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cosi’ tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).

3. Segue coerente il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad euro 100,00 per esborsi ed accessori di legge.

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