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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 31 luglio 2015, n. 33882

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola – Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala;

avverso l’ordinanza del 22/04/2014 del Tribunale di Marsala emessa nel procedimento penale nei confronti di:

2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);

esaminati gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;

udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;

lette le richieste del pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto di citazione diretta emesso dal procedente pubblico ministero (OMISSIS) e’ stato chiamato a rispondere, dinanzi al Tribunale di Marsala in composizione monocratica, del reato di omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza alla moglie separata e ai figli minorenni affidati alla donna.

Nell’udienza di comparizione delle parti del 22.4.2014 il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare del difensore dell’imputato, che ha addotto la nullita’ della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini a lui diretto, la notificazione dell’atto essendo avvenuta mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo del professionista risultante dall’elenco p.e.c. dell’Ordine degli avvocati di Marsala), cioe’ con modalita’ non consentite dalla legge all’epoca della comunicazione dell’avviso e destinate a divenire obbligatorie, in materia penale, soltanto dal 15.12.2014 (giusta quanto stabilito dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Per tanto il Tribunale con ordinanza in pari data ha dichiarato la nullita’ della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415-bis c.p.p. indirizzato al difensore dell’imputato, disponendo la restituzione degli atti all’ufficio del pubblico ministero.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Marsala, denunciando l’abnormita’ del provvedimento determinante una indebita regressione del procedimento penale.

Ad avviso del ricorrente p.m. il Tribunale ha omesso di valutare la regolarita’ dell’eseguita notifica dell’avviso di conclusione delle indagini inviato al difensore del giudicabile. In vero, al di la’ delle stesse previsioni normative in tema di notificazione degli atti a persone diverse dall’indagato o imputato con lo strumento della posta elettronica certificata, il mezzo di notifica impiegato per l’avviso ex articolo 415-bis c.p.p. al difensore deve reputarsi perfettamente legittimo alla luce del disposto dell’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, che consente la notificazione degli avvisi destinati ai difensori “con mezzi tecnici idonei”, tra i quali non puo’ non includersi anche l’uso della posta elettronica certificata. Sistema di comunicazione che assicura la conoscenza dell’atto con garanzie pari, se non maggiori, rispetto a quelle offerte dalla trasmissione mediante telefax (modalita’ di notificazione considerata pacificamente esperibile dalla giurisprudenza di legittimita’ proprio alla luce del menzionato articolo 148 c.p.p., comma 2-bis).

3. Il ricorso non ha pregio e va dichiarato inammissibile, perche’ l’impugnata ordinanza del Tribunale di Marsala in tutta evidenza non riveste i connotati di abnormita’, che soli ne legittimerebbero l’annullamento, non vulnerando il principio di irretrattabilita’ dell’azione penale e delineandosi come espressione di un legittimo potere funzionale riconosciuto al giudice del dibattimento.

Nel caso in esame non viene in discussione l’eventuale invalidita’ delle comunicazioni (avvisi) inerenti alla efficacia della vocatio in iudicium ed alla ritualita’ dell’esercizio dell’azione penale. Viene in gioco, invece, la legittimita’ di un atto anteriore e propedeutico alla regolare emissione del decreto di citazione, quale quello integrato dall’avviso della conclusione delle indagini preliminari. Sicche’ la ritenuta irregolarita’/nullita’ (per quanto opinabile o, perfino, erronea) dell’avviso al difensore dell’imputato previsto dall’articolo 415-bis c.p.p. e’ pregiudiziale al corretto ingresso alla fase del giudizio, la nullita’ dell’avviso incidendo proprio sul passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio. E, poiche’ l’avviso in esame e’ atto proprio del pubblico ministero, non vi e’ spazio per una sua rinnovazione in sede dibattimentale, essendo la stessa preclusa dall’articolo 552 c.p.p., comma 2, nella parte in cui sanziona di nullita’ il decreto di citazione diretta non preceduto da valido avviso ex articolo 415-bis c.p.p.. Coerentemente, dunque, il Tribunale di Marsala ha dichiarato la nullita’ degli atti susseguenti e in particolare del decreto di citazione a giudizio.

Quand’anche si ritenga incongruo o erroneo il richiamo contenuto nell’ordinanza impugnata ad una decisione di legittimita’ (Sez. 3, n. 7058 del 11.2.2014, Vacante, Rv. 258443), che ritiene non consentito per le comunicazioni effettuate dalle parti private l’uso della posta elettronica certificata (laddove nel caso di specie tale strumento di comunicazione e’ stato attivato dall’ufficio giudiziario inquirente), non puo’ non riconoscersi l’esistenza, al momento dell’adozione del provvedimento del Tribunale, di margini di incertezza interpretativa sulla legittimita’ delle notificazioni effettuate dagli uffici giudiziari mediante p.e.c. alle parti processuali diverse da indagati o imputati, come deve evincersi – sia pure a posteriori – dell’intervento di altra pronuncia di legittimita’ che ha avvalorato la tesi enunciata dal Tribunale di Marsala, solo in seguito superata da questa S.C. (Sez. 2, n. 32430 del 9.7.2014, Nedzvetskyi, Rv. 260243).

Ne discende che l’ordinanza impugnata non puo’ ritenersi affetta da abnormita’, costituendo manifestazione dell’esercizio di un potere riconosciuto al giudice dalla legge e non ponendosi, quindi, al di fuori del sistema ordinamentale processuale. Di tal che l’eventuale – in ipotesi – illegittimita’ dell’ordinanza non puo’ sancirne l’impugnabilita’, non altrimenti consentita dalla legge (in ossequio al principio di tassativita’ delle impugnazioni), sotto un generico profilo di abnormita’ (v., in termini, ex plurimis: Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra’, Rv. 258569; Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, Decreto Ministeriale, Rv. 260069).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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