Cassazione 13

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 luglio 2015, n. 15763

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) con studio il (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 400/2011 del TRIBUNALE DI BARI – SEDE DISTACCATA di RUTIGLIANO -, depositata il 22/12/2011, R.G.N. 522/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2015 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso p.q.r..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), titolare del locale (OMISSIS), per sentirla condannare al risarcimento del danno all’immagine che aveva subito a seguito della pubblicazione – sul sito web del Club – di alcune fotografie che ritraevano l’attrice mentre partecipava – in qualita’ di ballerina – alla serata di inaugurazione del locale; dedusse che le foto erano state scattate e pubblicate senza autorizzazione ed avevano provocato un concreto danno alla sua onorabilita’.

Il Giudice di Pace di Casamassima accolse la domanda e condanno’ la (OMISSIS) a risarcire il danno, liquidandolo nella somma di 1.500,00 euro.

Il Tribunale di Bari, Sez. Distaccata di Rutigliano ha riformato la sentenza, rigettando la domanda e condannando la (OMISSIS) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ricorre per cassazione la (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi; l’intimata non svolge attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Compiute alcune considerazioni di carattere generale sul concetto di “diritto all’immagine”, il Tribunale esaurisce la motivazione affermando: “tanto premesso, e’ evidente che la domanda introduttiva del giudizio di primo grado e’ rimasta priva di ogni prova, richiesta, ovvero offerta. Ne’ prova puo’ considerarsi l’avvenuta produzione in giudizio di foto effettuate con l’espresso consenso della persona ritratta che, si badi bene, si stava esibendo in un pubblico spettacolo. Manca, in altri termini ogni concreta prova del disdoro derivato alla attrice e la entita’ del danno”.

2. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione della Legge n. 633 del 1941, articoli 96 e 97 e dell’articolo 10 c.c.”, nonche’ “omessa e/o insufficiente motivazione”), la (OMISSIS) si duole che il Tribunale non si sia pronunciato sulla questione “della insussistenza del diritto de (OMISSIS) a pubblicare e diffondere sul proprio sito internet le fotografie” e lamenta “un vuoto motivazionale che impedisce l’individuazione e la verifica dell’esattezza dell’iter logico seguito dal giudice d’appello”.

Col secondo motivo (che ripete la stessa rubrica del primo con l’aggiunta del riferimento all’articolo 2697 c.c. e del rilievo della contraddittorieta’ della motivazione), la ricorrente si duole specificamente della mancata considerazione degli elementi probatori che deponevano nel senso del difetto di qualunque autorizzazione all’effettuazione delle fotografie e alla loro pubblicazione; evidenzia che il Tribunale non ha considerato che gravava sulla parte convenuta l’onere di fornire la prova dell’avvenuto consenso e dell’esistenza delle condizioni di cui alla Legge n. 63 del 1941, articolo 97, tanto piu’ che le fotografie erano state scattate all’interno di un “locale da ballo privato” ed erano state utilizzate a fini promozionali e pubblicitari e, quindi, a scopo di lucro.

Il terzo motivo (avente rubrica identica al secondo) censura la sentenza per avere ritenuto insussistente la prova della lesione del decoro e della reputazione, senza considerare che le foto avevano avuto diffusione anche nell’ambiente di lavoro della (OMISSIS) (il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato di Bari), determinando commenti pesanti e facendo guadagnare alla donna la “reputazione di donna di facili costumi”.

Il quarto motivo prospetta ogni possibile vizio motivazionale in merito al fatto che la (OMISSIS) avrebbe affermato di avere svolto – in occasione della festa – anche attivita’ di animatrice.

3. I motivi – che vanno esaminati congiuntamente per l’evidente connessione – sono fondati.

Premesso che – per quanto emerge dal ricorso – le due fotografie di cui si tratta ritraggono la (OMISSIS) (l’una) “in primissimo piano in ginocchio col viso all’altezza della zona pubica maschile” e (l’altra) mentre sembra “slacciare il copri perizoma della stessa figura maschile” e considerato che e’ pacifica la circostanza che tali foto rimasero pubblicate per alcuni mesi sul sito web del Club, deve ritenersi che l’affermazione categorica compiuta dal giudice di appello circa il fatto che la domanda introduttiva sia “rimasta priva di ogni prova” non risulti adeguatamente motivata.

La sentenza – che si segnala per l’estrema concisione – non spiega le ragioni della conclusione secondo cui le foto furono effettuate con “l’espresso consenso” dell’interessata (potendosi, tutt’al piu’, presumere un consenso implicito per il fatto che la ragazza si stava esibendo in pubblico), ma -soprattutto- tace del tutto sul distinto profilo del consenso alla pubblicazione sul sito internet, che la (OMISSIS) ha recisamente negato di avere espresso e che risultava invece necessario per legittimare la pubblicazione.

Ne’, nell’escludere “ogni concreta prova di disdoro”, la sentenza ha dato alcun conto – neppure al fine di escluderne la rilevanza – delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS).

In punto di diritto, va rimarcato come le disposizione della Legge n. 633 del 1941, articoli 96 e 97 affermino il principio della necessita’ del consenso della persona interessata ai fini dell’esposizione del suo ritratto (e’ tale e’ stata sicuramente la pubblicazione continuativa su un sito internet accessibile da parte di un numero indeterminato di utenti) e che anche laddove si possa prescindere da tale consenso (come in relazione ad eventi “svoltisi in pubblico”) permane tuttavia il divieto di esposizione allorquando la stessa “rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata” (Legge n. 633 del 1941, articolo 97).

4. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza e il rinvio della causa al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Bari, in persona di altro magistrato.

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