Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 24 agosto 2015, n. 17111

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.c.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), come da mandato a margine del ricorso C.F. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al controricorso C.F. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto n. 5193/2009 cron., del Tribunale di Como, depositato il 22 aprile 2009;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udite le conclusioni del P.M., Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato il Tribunale di Como rigetto’ l’opposizione proposta dalla (OMISSIS) s.c.p.a. avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., nel quale il suo credito per complessivi euro 801.319,56 era stato ammesso in rango chirografario anziche’ con il richiesto privilegio di cui al Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 9. Risulta dagli atti che il 21 ottobre 2004 la (OMISSIS) s.p.a. aveva erogato alla (OMISSIS) s.r.l. un finanziamento agevolato di euro 1.581.850, da destinarsi a un programma di penetrazione commerciale in (OMISSIS), garantito da fideiussioni, una delle quali prestata dalla dante causa della (OMISSIS) s.c.p.a. Il contratto di mutuo era stato pero’ risolto l’11 gennaio 2008 per inadempimento della (OMISSIS) s.r.l., che era stata poi dichiarata fallita; e la (OMISSIS) s.c.p.a., avendo in parte restituito alla (OMISSIS) s.p.a. la somma mutuata, aveva richiesto di essere ammessa al passivo del fallimento con il suddetto privilegio.

Nel pronunciarsi su tale richiesta, ritennero i giudici del merito che il privilegio invocato dalla banca non potesse essere riconosciuto, perche’ il decreto legislativo che lo aveva introdotto non era mai entrato in vigore per mancata emanazione dei regolamenti attuativi cui era condizionato.

Ricorre per cassazione la (OMISSIS) s.c.p.a. e propone due motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 9, con riferimento alla Legge 15 marzo 1997, n. 59, articolo 20.

Sostiene che, essendo stato adottato il regolamento di disciplina dei finanziamenti pubblici alle imprese esportatrici, il privilegio previsto per il credito di restituzione conseguente a revoca del finanziamento e’ assistito dal privilegio riconosciuto dal Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 9, comma 5.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che erroneamente i giudici del merito hanno argomentato dal mancato richiamo al Decreto Legislativo n. 123 del 1998, nel contratto di finanziamento e nella successiva revoca per concludere in ordine alla mancata vigenza del privilegio controverso.

Sostiene che il privilegio previsto dal Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 9, comma 5, si applica anche ai finanziamenti concessi dalla pubblica amministrazione per mezzo di terzi.

2. Benche’ la motivazione del decreto impugnato debba essere corretta a norma dell’articolo 384 c.p.c., il ricorso risulta infondato, perche’ non compete alla (OMISSIS) s.c.p.a. il privilegio richiesto.

Il Decreto Legislativo n. 123 del 1998, prevede interventi pubblici di sostegno alle imprese che, secondo quanto dispone il suo articolo 7, possono essere attuati nelle forme piu’ diverse: “credito d’imposta, bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dal Decreto Legge 23 giugno 1995, n. 244, articolo 1, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato”.

L’articolo 9, del decreto prevede che tali interventi possano essere revocati “per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili”, stabilendo al comma 4, che, “nei casi di restituzione dell’intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all’impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purche’ proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali”.

Il privilegio controverso e’ previsto al quinto comma dello stesso articolo 9, ove si stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751 bis c.c., e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”; e si precisa che “al recupero dei crediti si provvede con l’iscrizione al ruolo, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, articolo 67, comma 2, delle somme oggetto di restituzione, nonche’ delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.

Sicche’ e’ evidente che il privilegio e’ riconosciuto solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche, come e’ confermato dall’articolo 9, comma 6, ove si aggiunge che “le somme restituite ai sensi del comma 4, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilita’” dei programmi di intervento. In particolare deve dunque ritenersi che nel caso, come quello in esame, di contributi in contro interessi su finanziamenti agevolati, il privilegio assiste solo i crediti dello Stato per la restituzione dei contributi in conto interessi, non il credito della banca erogatrice del mutuo. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso.

Si giustifica tuttavia la compensazione delle spese, in ragione della mancanza di precedenti e dell’erronea giustificazione esibita nel decreto impugnato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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