L'ordinanza della Corte di Cassazione del 30 settembre 2024 n. 25888 chiarisce che la responsabilità dell'istituto negoziatore per il pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato è di natura contrattuale. Ciò significa che la banca può dimostrare di non essere responsabile per l'errata identificazione del beneficiario, fornendo una prova liberatoria.
Categoria: Corte di Cassazione
Garanzia per i vizi della cosa venduta ed onere della prova
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2024| n. 25747.
In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all’articolo 1490 del codice civile, il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all’articolo 1492 del codice civile è gravato dell’onere di offrire la prova dell’esistenza dei vizi, anche in applicazione del principio di vicinitas della prova.
La segnalazione di pericolo e l’ente proprietario della strada
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2024| n. 25767.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la segnalazione di pericolo, a cui è tenuto l'ente proprietario della strada ex art. 14 cod. strada, va correlata alla specifica fonte pericolosa, con la conseguenza che, qualora venga segnalata una diversa situazione di pericolo priva di concreto rilievo nell'accaduto, è configurabile una responsabilità colposa dell'ente.
Dicatio ad patriam e servitù di uso pubblico
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 settembre 2024| n. 25638.
La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente diretto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuità e non di mera precarietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives e ciò indipendentemente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima, ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo.
Ricorso per cassazione in ipotesi di pluralità di difensori
Corte di Cassazione, civile, Sentenza|25 settembre 2024| n. 25698.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, in ipotesi di pluralità di difensori, è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e che abbia sottoscritto l'atto, sia iscritto nell'apposito albo, rimanendo irrilevanti sia la mancata iscrizione in detto albo di altro avvocato sottoscrittore, sia l'omessa sottoscrizione di alcuno dei difensori a cui sia stata rilasciata la procura.
Dedotta inesistenza del giudicato ed autosufficienza
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 settembre 2024| n. 25700.
Nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.
Opera professionale e la misura degli interessi moratori
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 settembre 2024| n. 25692.
In tema di contratto d'opera professionale, la misura degli interessi moratori spettanti al professionista è quella di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, applicabile, sulla scorta delle definizioni contenute nell'art. 2, anche ai contratti conclusi tra liberi professionisti e pubbliche amministrazioni, quali le Aziende di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione, in considerazione della fisionomia attribuitagli dal d.lgs. n. 502 del 1992.
Il ricorso per cassazione è un atto unico
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 settembre 2024| n. 25593.
Il ricorso per cassazione è un atto unico, che deve possedere tutti i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge; in caso di vizi o lacune, non è possibile integrarlo con un successivo atto, ma si può soltanto sostituirlo con un nuovo ricorso, sempre che non siano decorsi i termini di impugnazione.






