Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 settembre 2017, n. 41586. Omicidio aggravato dalla premeditazione e la valutazione dell’aggravante

Il giudice non può fondare l’aggravante della premeditazione valorizzando solo l’esistenza del rapporto conflittuale tra l’omicida e la sua convivente.

Sentenza 12 settembre 2017, n. 41586
Data udienza 6 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);
Avverso la sentenza n. 24/2015 emessa il 02/03/2016 dalla Corte di assise di appello di Firenze;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Udito il Procuratore generale, in persona del dott. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell’aggravante della premeditazione; per il rigetto del ricorso nel resto.
RILEVATO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 22/01/2015 il G.U.P. del Tribunale di Grosseto, procedendo con rito abbreviato, giudicava (OMISSIS) colpevole dell’omicidio aggravato di (OMISSIS) e del connesso reato di soppressione di cadavere, cosi’ come contestati ai capi A e B della rubrica, condannandolo – ritenute le contestate aggravanti prevalenti sulle attenuanti generiche e concessa la diminuente per il rito alternativo con cui si procedeva – alla pena di anni trenta di reclusione.
L’imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge, al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia in carcere, nonche’ al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita in giudizio.
2. Con sentenza emessa il 02/03/2016 la Corte di assise di appello di Firenze, pronunciandosi sull’impugnazione proposta dall’imputato, in riforma della decisione appellata – concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti – rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato a (OMISSIS) in anni diciannove di reclusione, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. Da entrambe le sentenze di merito, convergenti in ordine all’accertamento di responsabilita’ dell’imputato e divergenti sul piano del trattamento sanzionatorio applicato all’imputato, emergeva che, la sera del (OMISSIS), una frazione di (OMISSIS), (OMISSIS) uccideva la convivente (OMISSIS), una cittadina di nazionalita’ russa, premendole le mani intorno al collo e provocandone la morte per asfissia, cosi’ come contestatogli al capo A.
Dopo l’uccisione della convivente, (OMISSIS) sopprimeva il cadavere della donna, cosi’ come contestatogli al capo B, gettandolo, privo di vestiti, in una scarpata posta a ridosso di un’arteria stradale periferica – ubicata in contrada (OMISSIS), nella stessa frazione di (OMISSIS) – e celandone la vista a eventuali passanti, che avrebbero potuto scorgerlo dall’alto, mediante l’apposizione di arbusti e rami, allo scopo di impedire che il corpo della vittima potesse essere ritrovato.
L’accertamento degli accadimenti criminosi traeva origine dalla denuncia presentata dall’imputato, intorno alle ore 19.30 del giorno 16/10/2013, presso i carabinieri della Stazione di Grosseto.
In occasione della denuncia, (OMISSIS) si presentava presso le predette forze dell’ordine grossetane, denunciando la scomparsa della persona offesa e precisando che non aveva piu’ avuto notizie della propria convivente dalle ore 19.30 del giorno precedente.
In conseguenza della denuncia di scomparsa presentata da (OMISSIS) e delle indicazioni fornite dal denunciante, sulle quali ci si soffermera’ di qui a breve, i carabinieri della Stazione di Grosseto avviavano le ricerche della donna, che venivano attivate sull’intero territorio nazionale.
Il cadavere della persona offesa, quindi, veniva rinvenuto il successivo (OMISSIS), intorno alle ore 15.30, privo di vestiti e in avanzato stato di decomposizione, presso una scarpata, posta a ridosso di una strada periferica, ubicata nella contrada (OMISSIS) di (OMISSIS) che, come si e’ detto, e’ una frazione di (OMISSIS).
Nell’immediatezza dei fatti, durante le operazioni di riconoscimento del cadavere, (OMISSIS) ammetteva di avere ucciso la propria convivente, dicendo di avere fatto una “stupidaggine” e precisando di avere strangolato la donna il (OMISSIS), all’interno della propria abitazione, dopo avere cenato con la vittima.
(OMISSIS), pertanto, veniva arrestato e, interrogato il 25/10/2013, ribadiva le sue dichiarazioni confessorie, precisando ulteriormente di avere ucciso la propria convivente nella camera da letto della sua abitazione, dopo un litigio, conseguente al fatto che la donna aveva deciso, contro la sua volonta’, di interrompere la loro relazione sentimentale e non intendeva recedere da tale decisione, nonostante il suo invito a ripensarci; (OMISSIS) precisava anche che tali tensioni erano risalenti nel tempo, tanto e’ vero che, proprio per questo, la coppia aveva deciso di sottoporsi a una terapia di sostegno psicologico effettuata presso la dottoressa (OMISSIS).
Dopo avere strangolato la convivente, con le modalita’ descritte al capo A, (OMISSIS) spogliava completamente il cadavere della persona offesa e, caricatolo a bordo della sua autovettura, lo andava a gettare nella scarpata dove veniva trovato dalle forze dell’ordine, nel pomeriggio del (OMISSIS), con le modalita’ descritte nel capo B.
Nel prosieguo delle indagini, si individuava quale causa dell’assassinio in esame, lo stato di tensione esistente tra (OMISSIS) e la convivente, che veniva accertato anche grazie alle testimonianze rese da alcune conoscenti della vittima – tra le quali si citavano nelle sentenze di merito, per la loro pregnanza probatoria, quelle rese da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – e dalla psicologa (OMISSIS); quest’ultima testimonianza assumeva un peculiare rilievo probatorio, ai fini della collocazione cronologica degli accadimenti criminosi, atteso che la professionista aveva condotto una seduta di coppia tra i due conviventi, nel contesto della terapia di sostegno psicologico di cui si e’ detto, che si svolgeva nel pomeriggio del (OMISSIS), nel corso della quale i pazienti avevano avuto un aspro diverbio.
Si accertava, ancora, che (OMISSIS), allo scopo di allontanare i sospetti sulla sua persona, aveva cercato di simulare un allontanamento volontario della convivente dalla propria abitazione, recandosi in treno presso la (OMISSIS), dove aveva abbandonato una valigia della vittima, all’interno della quale aveva collocato il telefono cellulare della donna, il quale veniva trovato e consegnato spontaneamente da (OMISSIS), un cittadino rumeno senza fissa dimora, alle forze dell’ordine.
L’attivita’ di simulazione di (OMISSIS) veniva portata avanti anche attraverso ulteriori condotte, tra le quali, nelle sentenze di merito, si evidenziavano, la consegna di una torta ai propri colleghi di lavoro, effettuata in epoca successiva all’uccisione della vittima, che l’imputato riferiva essere stata preparata dalla convivente; nonche’, una conversazione effettuata con la titolare di un panificio del centro grossetano dove abitava il ricorrente, abitualmente frequentato dalla coppia, alla quale l’imputato riferiva – anche in questo caso in epoca successiva all’uccisione della propria convivente – che la donna si era recata a Roma, presso l’ambasciata del suo Paese, per risolvere alcune questioni burocratiche relative alla sua permanenza in Italia.
(OMISSIS) completava l’attivita’ di simulazione della scomparsa volontaria di (OMISSIS), diffondendo la notizia che la convivente si sarebbe dovuta recare a Roma per risolvere delle questioni burocratiche presso l’Ambasciata di Russia cui sopra ci si e’ riferiti – e rivolgendosi alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto-“, che dedicava un apposito servizio alla scomparsa della vittima, sulla base delle indicazioni fornitegli artatamente dall’imputato, che ricostruiva cronologicamente il falso allontanamento della convivente nei termini simulatori che si sono evidenziati.
Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi e delle dichiarazioni pienamente confessorie rese da (OMISSIS) nella prima fase delle indagini preliminari, i Giudici di merito ritenevano dimostrate entrambe le ipotesi di reato ascritte all’imputato ai capi A e B della rubrica, formulando nei suoi confronti un giudizio di colpevolezza.
3.1. Come si e’ detto, i giudizi di merito divergevano tra loro sotto il profilo del trattamento sanzionatorio applicato a (OMISSIS), in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche, che venivano ritenute soccombenti dal Giudice di primo grado e che, viceversa, erano riconosciute dalla Corte di assise di appello di Firenze, mediante un giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti.
Tale giudizio di equivalenza veniva formulato dalla Corte territoriale fiorentina sulla base del comportamento processuale pienamente collaborativo dell’imputato che, fin dalle fasi immediatamente successive al ritrovamento del cadavere della vittima, avvenuto il (OMISSIS), ammetteva le sue responsabilita’, confessando di avere ucciso la convivente e di avere soppresso il suo cadavere.
4. Avverso tale sentenza (OMISSIS), a mezzo dell’avv. (OMISSIS), ricorreva per cassazione, proponendo un atto di impugnazione fondato su otto doglianze difensive, che venivano distinte a seconda che riguardassero l’ipotesi di reato contestata all’imputato al capo A ovvero l’ipotesi di reato contestata al capo B.

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