Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 12 settembre 2017, n. 41571. L’articolo del codice di rito (603 comma 3), per essere in linea con l’articolo 6 della Cedu sull’equo processo

L’articolo del codice di rito (603 comma 3), per essere in linea con l’articolo 6 della Cedu sull’equo processo, deve essere interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna del primo giudice deve rinnovare la prova testimoniale della persona offesa se costituisce una prova decisiva e lui intende valutare diversamente la sua attendibilità. Questo a meno che tale prova non sia travisata per omissione, invenzione o falsificazione

Sentenza 12 settembre 2017, n. 41571
Data udienza 20 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franc – rel. Presidente

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) – parte civile;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) – parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
avverso la sentenza del 11/03/2016 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Dr. FRANCO FIANDANESE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MAZZOTTA GABRIELE, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori:
– avvocato (OMISSIS) per le parti civili ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso e ha depositato le conclusioni.
– avvocato (OMISSIS) per la responsabile civile (OMISSIS) che ha chiesto la conferma della sentenza di 2 grado;
– avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) per l’imputato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto dei ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza in data 27 marzo 2014, dichiarava (OMISSIS) colpevole del delitto di estorsione, commesso in concorso con (OMISSIS) e (OMISSIS), separatamente giudicati con rito abbreviato, e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 600 di multa, nonche’, in solido con la (OMISSIS), al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS), da liquidarsi in separata sede, con il pagamento di una provvisionale, per ciascuna delle parti civili, di Euro 20.000,00.
Secondo l’accusa, il (OMISSIS), operando in concorso con i suddetti coimputati, aveva costretto (OMISSIS) e (OMISSIS), ai quali un’anziana signora, (OMISSIS), aveva in precedenza donato un immobile, a risolvere questa donazione per donare nello stesso contesto l’immobile medesimo alla (OMISSIS) di cui il (OMISSIS) era ministro del culto.
Risoluzione della donazione e successiva donazione verificatesi in (OMISSIS).
Il giudice di primo grado chiarisce che la vicenda processuale traeva origine dalle sommarie informazioni testimoniali rese, in data 27 febbraio 2008, da (OMISSIS), figlia delle persone offese, davanti al sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, la quale aveva narrato di aver subito, nel (OMISSIS), atti di violenza sessuale da parte del (OMISSIS). In tale circostanza, riferiva, tra l’altro, la vicenda di cui al presente procedimento. Il tribunale esponeva il contenuto delle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento, non solo delle persone offese, ma anche di altri testi, sulla cui credibilita’ esprimeva motivata valutazione positiva; concludeva nel senso che il (OMISSIS) era ben consapevole delle minacce che (OMISSIS) e (OMISSIS), parenti di (OMISSIS), rivolgevano alle persone offese e si era inserito nella vicenda estorsiva come “autore non di una singola ed esplicita minaccia, ma di una serie di pressioni velate, di intensita’ progressivamente crescente, tali da determinare la coartazione della volonta’ delle persone offese, anche avvalendosi, in modo incisivo, della forza intimidatrice e di persuasione derivante dal ruolo apicale da egli ricoperto nell’ambito dell’organizzazione religiosa della quale l’ (OMISSIS) e la sua famiglia erano adepti”, ricevendo, infine, il profitto della contestata estorsione, alla quale contribuiva in modo decisivo.
In esito ad impugnazione dell’imputato, la Corte di Appello di Messina, con sentenza in data 11 marzo 2016, assolveva il (OMISSIS) dal delitto ascritto con la formula “perche’ il fatto non costituisce reato”, ritenendo contraddittoria la prova in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo. La Corte territoriale rilevava che le parti offese avevano descritto la vicenda soltanto sette anni dopo e che sia la moglie di (OMISSIS), (OMISSIS), sia la figlia (OMISSIS), avevano continuato a praticare il culto presso la chiesa di cui il (OMISSIS) era il pastore fino al (OMISSIS), quando (OMISSIS) avrebbe subito gli atti di violenza sessuale da parte del (OMISSIS), deducendone che “la condotta tenuta dal (OMISSIS) in occasione della vicenda della donazione sia stata letta dagli (OMISSIS) in quegli anni (fino alle rivelazioni di (OMISSIS)) in modo diverso da come poi dichiarato da loro nel 2008, altrimenti non si spiegherebbe come possano aver tollerato la sua presenza accanto a loro nella chiesa da loro frequentata”. La Corte, pertanto, ritenendo le dichiarazioni della costituite parti civili prive di specifici riscontri, affermava che non esisteva prova certa che il (OMISSIS) intendesse coartare la volonta’ degli (OMISSIS), che “e’ possibile” che l’imputato fosse semplicemente intervenuto in una questione che aveva interessato i membri della comunita’ religiosa e che “nulla esclude” che l’imputato stesso si fosse convinto che gli (OMISSIS) stessero veramente approfittandosi dell’anziana signora. Il giudice di appello sottolineava, in particolare, l’irrilevanza della anomalia individuata dal Tribunale nella risoluzione della prima donazione modale sostituita con una seconda donazione meno conveniente per la donante, perche’ il notaio rogante aveva confermato che gli atti corrispondevano alla reale volonta’ delle parti.
Propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Messina e il difensore delle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS).

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *