Corte di Cassazione, sezione seconda penale, sentenza 12 settembre 2017, n. 41571. L’articolo del codice di rito (603 comma 3), per essere in linea con l’articolo 6 della Cedu sull’equo processo

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Il procuratore generale deduce i seguenti motivi:
1) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c) in relazione all’articolo 192 c.p.p. e articolo 6 della Convenzione EDU, nonche’ violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) per motivazione inesistente o manifestamente illogica.
Il P.G. ricorrente censura il giudizio di inaffidabilita’ pronunciato dalla Corte territoriale delle dichiarazioni delle parti civili e della figlia di costoro solo perche’ la frequentazione con il (OMISSIS) era continuata negli anni, osservando che lâââEurošÂ¬Ã‹Å” (OMISSIS), fin dalla patita estorsione, si era allontanato dall’imputato e dalla Chiesa e che, in ogni caso, essendo stata l’estorsione commessa dall’imputato con una costante azione di violenza morale, ben puo’ comprendersi che, solo con il trascorrere del tempo e con il verificarsi di atti di violenza sessuale in danno di (OMISSIS) (fatti definiti per intempestivita’ della querela), si sia verificata l’emancipazione di madre e figlia dalla condizione di sottomissione nei confronti del (OMISSIS).
Comunque, la Corte di appello, avendo espresso un giudizio di inattendibilita’ delle prove dichiarative diverso rispetto a quanto ritenuto in primo grado, aveva l’obbligo di rinnovare l’istruzione ed escutere nuovamente i dichiaranti.
2) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c) in relazione agli articoli 110 e 629 c.p. e all’articolo 192 c.p.p. per erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di estorsione ed al concorso nello stesso, per erronea applicazione delle regole in materia di valutazione della prova e travisamento del fatto, nonche’ violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) per motivazione inesistente o manifestamente illogica e per omessa motivazione rafforzata.
Il P.G. ricorrente osserva che le dichiarazioni di (OMISSIS) sono riscontrate da quelle della figlia e da quelle degli altri testimoni e che particolarmente significativa e’ proprio la testimonianza del notaio (OMISSIS), travisata dal giudice di appello, avendo costui ammesso l’assoluta anomalia di quanto accaduto.
Propone ricorso per cassazione il difensore delle parti civili, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c) in relazione all’articolo 192 c.p.p. e articolo 6 della Convenzione EDU, nonche’ violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) per motivazione inesistente o manifestamente illogica.
Il difensore ricorrente osserva come la sentenza di primo grado aveva ripercorso dettagliatamente il contenuto di tutte le dichiarazioni testimoniali, non solo di quelle delle persone offese, mentre la sentenza di appello si limita a censurare come lacunose alcune prove dichiarative, senza doverosamente farne oggetto di approfondimento in sede di rinnovazione istruttoria.
2) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c) in relazione agli articoli 110 e 629 c.p. e all’articolo 192 c.p.p. per erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di estorsione ed al concorso nello stesso, per erronea applicazione delle regole in materia di valutazione della prova e travisamento del fatto, nonche’ violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera e) per motivazione inesistente o manifestamente illogica e per omessa motivazione rafforzata.
Il difensore ricorrente, premesso che i concorrenti nel reato contestato all’imputato, giudicati separatamente con le forme del rito abbreviato, sono gia’ stati condannati in primo e in secondo grado, afferma che la sentenza impugnata e’ viziata in punto di valutazione del ruolo dell’imputato come concorrente nell’estorsione in danno delle parti civili, avendo trascurato di valutare i molteplici elementi – specificamente elencati nel ricorso – posti dal giudice di primo grado a base dell’affermazione di responsabilita’.
Inoltre, la stessa sentenza erroneamente afferma che le dichiarazioni di (OMISSIS) non siano riscontrate, mentre esse trovano conferma in altre dichiarazioni testimoniali anche di testi imparentati con i correi dell’imputato e quindi non sospetti di favoritismo per le parti civili. La testimonianza del notaio (OMISSIS), poi, sarebbe stata travisata dal giudice di appello, avendo costui dovuto ammettere l’anomalia inspiegabile della vicenda.
La sentenza impugnata, in definitiva, sarebbe meramente apparente e totalmente priva di quella motivazione “rafforzata” richiesta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione per ribaltare il giudizio espresso dal primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei termini di cui alla presente motivazione.
2. Occorre preliminarmente ribadire il principio enunciato da lungo tempo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo il quale la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Inoltre, il giudice di appello, allorche’ prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non puo’ limitarsi a formulare una mera possibilita’, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realta’ processuale, ma deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito.
Quando la sentenza appellata e quella di appello, non divergono sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entita’ logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (da ultimo: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701), dovendo il giudice di appello soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall’appellante (da ultimo: Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 – dep. 01/07/2013, Santapaola e altri, Rv. 25643501).
In questo caso, dunque, il controllo del giudice di legittimita’ si limitera’ alla verifica della congruita’ e logicita’ delle risposte fornite alle predette doglianze.

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