Gli agenti sotto copertura possono attivare reti e procedere all’acquisto di materiale pedopornografico utilizzabili in giudizio contro il pedofilo.

Sentenza 13 settembre 2017, n. 41605
Data udienza 6 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/12/2015 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ACETO Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
uditi i difensori dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 10/12/2015 della Corte di appello di Ancona che, nel rigettare la sua impugnazione, ha confermato quella del 22/10/2013 del G.u.p. del Tribunale di quello stesso capoluogo che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione (oltre pene accessorie) per il reato di cui all’articolo 600-quater c.p. (cosi’ diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell’articolo 600-ter c.p.) per aver detenuto un file denominato “(OMISSIS)” di contenuto pedopornografico; il fatto e’ contestato come commesso in (OMISSIS) tra il (OMISSIS) ed il 26 giugno dello stesso anno.
1.1. Con i primi due motivi, deducendo che per il reato di cui all’articolo 600-quater c.p. (ipotizzabile sin dall’inizio delle indagini preliminari), non e’ consentito il ricorso all’agente di copertura a fini investigativi, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), l’erronea applicazione della L. n. 269 del 1998, articolo 14, e la conseguente inutilizzabilita’ dei risultati in tal modo acquisiti.
1.2. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), la manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui trae il convincimento della propria consapevolezza del contenuto del file dalla sua mera disponibilita’, a prescindere, cioe’, dall’esame del suo contenuto e cio’ benche’ il suo mancato rinvenimento da parte della PG potesse essere attribuito non ad una sua improbabile manipolazione (essendo del tutto ignaro dell’attivita’ di polizia e della futura perquisizione), bensi’ – piu’ ragionevolmente – alla corruzione del file stesso, come affermato dal CT della difesa.
1.3. Con il quarto motivo, che riprende i temi sviluppati con il terzo, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera d), la mancata assunzione della perizia richiesta con l’appello volta a dimostrare che il mancato reperimento del file poteva essere dipeso dalla sua corruzione.
1.4. Con il quinto motivo eccepisce la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso e’ inammissibile.
3. I primi due motivi sono manifestamente infondati e proposti ai di fuori dei casi consentiti dalla legge.
3.1. A norma della L. 3 agosto 1998, n. 269, articolo 14, commi 1 e 2, “nell’ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell’organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalita’ organizzata, possono, previa autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui all’articolo 600-bis c.p., comma 1, articolo 600-ter c.p., commi 1, 2 e 3, e articolo 600-quinquies c.p., introdotti dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attivita’ di intermediazione, nonche’ partecipare alle iniziative turistiche di cui all’articolo 5 della presente legge. Dell’acquisto e’ data immediata comunicazione all’autorita’ giudiziaria che puo’, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini. 2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui alla L. 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 15, l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarita’ dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorita’ giudiziaria, motivata a pena di nullita’, le attivita’ occorrenti per il contrasto dei delitti di cui all’articolo 600-bis c.p., comma 1, articolo 600-ter c.p., commi 1, 2 e 3, e articolo 600-quinquies c.p. commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto puo’ utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalita’ le attivita’ di cui al comma 1 anche per via telematica”.

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