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3.2. Benche’ l’imputato dia per assodato il presupposto fattuale della propria eccezione, in realta’ nel caso di specie non risulta affatto che il file intercettato dalla PG (l’unico nella specie) sia stato simulatamente acquistato dalla polizia giudiziaria, tutt’altro. Il G.u.p. descrive un fatto del tutto diverso: l’individuazione del file denominato (OMISSIS)” e’ avvenuta nell’ambito di un’attivita’ finalizzata al contrasto della divulgazione di materiale a carattere pedopornografico sulla rete peer-to-peer “e-Donkey”, e nel corso della quale si rilevo’ che l’imputato in tre occasioni (il 09/05/2008, il 28/05/2008 ed il 26/06/2008) aveva posto in condivisione il file suddetto, nella sua interezza, dal nome chiaro ed evocativo del suo contenuto. Di qui la qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 600-quater c.p., non certo perche’ la detenzione fosse stata “stimolata” attraverso indagini di PG..
3.3. E’ sufficiente questa notazione per relegare la questione sollevata nell’ambito di quelle non rilevabili d’ufficio in sede di legittimita’ poiche’ l’eccezione di inutilizzabilita’ della prova cosi’ acquisita (questione tutt’altro che pacifica nella giurisprudenza di questa Corte) presuppone che ne sia certo il presupposto di fatto; il che non e’.
3.4. Occorre peraltro ricordare che, a norma della L. 16 marzo 2006, n. 146, articolo 9, la possibilita’ di effettuare attivita’ sotto copertura e’ consentita, tra gli altri, per l’accertamento di tutti i delitti contro la personalita’ individuale di cui al libro 2, titolo 12, capo 3, sezione 1, del codice penale, compreso, dunque, il delitto di cui all’articolo 600-quater c.p..
4. Il terzo ed il quarto motivo sono generici e manifestamente infondati.
4.1. Prescindendo dalle specifiche risposte date dalla sentenza impugnata all’analogo quesito proposto con l’appello, l’imputato reitera la questione della rilevanza penale della frammentazione del file pedopornografico (indubbiamente fondata in termini astratti) dimentico del fatto che la Corte di appello ha affermato con chiarezza che la completezza e l’integralita’ del file (posto in condivisione in tre occasioni e con tre diversi indirizzi IP) costituiscono conditio sine qua non dell’indagine di PG, settata proprio per individuare i file gia’ completi e non gia’ in fase di elaborazione.
4.2. Il dato e’ tratto dal contenuto degli atti di PG (accettati dall’imputato come fonte di prova a suo carico) dei quali non viene contestata la corrispondenza a vero, ne’ la validita’ scientifica del metodo utilizzato. Il che rende generica l’eccezione proposta.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso (che ferma il corso del termine di prescrizione alla data della sentenza impugnata, impedendo il maturarsi successivamente ad essa) consegue, ex articolo 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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