Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 12 settembre 2017, n. 41586. Omicidio aggravato dalla premeditazione e la valutazione dell’aggravante

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Di tali doglianze occorre dare partitamente conto, seguendo lo schema espositivo della difesa di (OMISSIS).
4.1. Quanto all’ipotesi di reato contestata al capo A, la difesa di (OMISSIS) proponeva sei doglianze difensive.
Con il primo motivo di ricorso si deducevano, innanzitutto, la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli articoli 85 e 89 c.p., articolo 27 Cost., articolo 530 c.p.p., commi 1 e 2, nella parte in cui si affermava la responsabilita’ di (OMISSIS) per l’omicidio volontario della convivente, cui si correlava ulteriormente l’incongruita’ del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale con conseguente violazione dell’articolo 391-decies c.p.p., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.p. e articolo 117 disp. att. c.p.p..
Nell’ambito di tale doglianza, si censurava l’incongruita’ del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Firenze sotto i seguenti profili valutativi: l’erronea valutazione della capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, che era stata effettuata dalla Corte territoriale sulla scorta di un’incongrua applicazione dei parametri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ consolidata (punto A); l’erronea valutazione degli esiti della consulenza tecnica della difesa relativa al giudizio sulla personalita’ del (OMISSIS) e alla conseguente incapacita’ di intendere e di volere dell’imputato (punto B); l’erronea valutazione del compendio probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari in relazione alla capacita’ di intendere e di volere del ricorrente (punto C); l’erronea valutazione degli esiti dei test psico-diagostici ai quali (OMISSIS) era stato sottoposto nel corso delle indagini preliminari dal consulente tecnico del pubblico ministero, sui quali il giudizio compiuto dal Giudice di appello fiorentino costituiva il frutto di un palese travisamento delle risultanze nosografiche (punto D).
Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza appena esaminata, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’articolo 111 Cost. e articolo 6 CEDU, conseguenti al fatto che sul problema dell’accertamento della capacita’ di intendere e di volere di (OMISSIS), che, secondo la difesa del ricorrente, costituiva il nucleo valutativo essenziale del giudizio di responsabilita’ espresso nei confronti dell’imputato, la Corte di assise di appello di Firenze non si era soffermata in termini motivazionali congrui, fondando le sue conclusioni sulla base di una consulenza tecnica – svolta nel corso delle indagini preliminari su incarico del pubblico ministero procedente – eseguita in assenza di contraddittorio tra le parti processuali e smentita dalle conclusioni alle quali era pervenuta l’omologa consulenza difensiva.
Si evidenziava, in tale contesto, che non poteva ritenersi conforme ai principi del giusto processo una decisione di merito che, come nel caso di specie, pur ponendosi il problema dell’imputabilita’ dell’imputato, si limitava a non prendere in considerazione, senza fare riferimento ad alcun elemento tecnico o scientifico, la contrapposta posizione processuale – e, a monte, scientifica espressa dalla difesa del ricorrente. Si trascurava, in tal modo, di considerare che, nel corso delle indagini preliminari, era stato precluso un pieno contraddittorio tra le parti processuali, relativamente all’accertamento della capacita’ di intendere e di volere dell’imputato, in conseguenza del rigetto della richiesta di incidente probatorio formulata dalla difesa del (OMISSIS) e del mancato esperimento di una perizia psichiatrica.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’articolo 577 c.p., comma 1, n. 3, conseguenti al riconoscimento dell’aggravante della premeditazione, la cui applicazione risultava in palese contrasto con le emergenze probatorie e con la ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento delle decisioni di merito.
Secondo la difesa del ricorrente, l’estemporaneita’ dell’azione omicida in esame discendeva dal fatto che (OMISSIS), la sera del (OMISSIS), non aveva preordinato di uccidere la propria convivente sulla base di un progetto predisposto prima della concretizzazione della sua determinazione criminosa, ma aveva agito in preda alla collera, in conseguenza del diverbio scaturito con la persona offesa nel corso della cena; diverbio che si innestava sullo stato di tensione risalente della coppia, provocato dalla decisione unilaterale della vittima di interrompere la relazione sentimentale intrapresa con l’imputato.
Si muovevano, del resto, in questa direzione, gli accertamenti compiuti nel corso delle indagini preliminari in relazione agli spostamenti effettuati dalla coppia nella giornata dell’omicidio, tra i quali peculiare rilevanza probatoria doveva essere attribuita al colloquio psicologico svolto, qualche ora prima dell’assassinio, con la dottoressa (OMISSIS).
Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11, conseguenti al riconoscimento dell’aggravante del rapporto di coabitazione tra l’imputato e la vittima, rispetto al quale non era ravvisabile alcun elemento idoneo a consentire di ipotizzare che vi fosse stato quell’abuso delle relazioni presupposte, indispensabile alla configurazione della circostanza in questione.
Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all’articolo 62-bis c.p., conseguenti al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, che appariva formulato dalla Corte di assise di appello di Firenze in contrasto con le emergenze probatorie, irragionevolmente disattese dalla decisione impugnata, anche alla luce delle considerazioni espresse nel primo motivo di ricorso, gia’ vagliato, in ordine alla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato.
Infine, con il sesto motivo di ricorso, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli articoli 23 e 575 c.p., conseguenti al fatto che la pena base per il reato di cui al capo A, dalla quale la Corte di assise di appello di Firenze era partita per calcolare il trattamento sanzionatorio applicato a (OMISSIS), quantificata in ventisette anni di reclusione, era superiore al limite edittale previsto dall’articolo 23 c.p., stabilito in ventitre’ anni di reclusione, in una misura edittale inferiore a quella considerata dal Giudice di appello ai fini della quantificazione della pena irrogata al ricorrente.
4.2. Quanto all’ipotesi di reato contestata al capo B, la difesa di (OMISSIS) proponeva due doglianze difensive.
Con la prima di tali doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli articoli 411 e 412 c.p., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari, necessari alla configurazione dell’ipotesi di reato contestata al capo B, rispetto alla quale non si era tenuto conto dell’eventuale incidenza di fattori atmosferici stagionali sul deterioramento del corpo di (OMISSIS), estranei alla volonta’ dell’imputato di distruggere il cadavere della vittima.
Ne discendeva che, nel caso di specie, la Corte di assise di appello di Firenze aveva ritenuto sussistente l’ipotesi della soppressione del cadavere della persona offesa prevista dall’articolo 411 c.p. e non gia’ quella dell’occultamento del suo corpo, cosi’ come prefigurata dall’articolo 412 c.p., senza tenere conto delle emergenze probatorie, sulle quali non si soffermava in termini congrui, che imponevano di escludere che l’intento di (OMISSIS) fosse quello di distruggere il corpo esanime della convivente e senza tenere ulteriormente conto dell’incidenza, sullo stato di decomposizione del corpo, di eventuali fattori atmosferici.
Con la residua doglianza si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli articoli 56, 83 e 411 c.p., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse adeguatamente conto degli elementi probatori acquisiti, indispensabili a escludere la ricorrenza di un’ipotesi di reato aberrante, in riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 411 c.p., la cui configurazione si imponeva alla luce delle emergenze probatorie, anche tenendo conto delle considerazioni esplicitate nelle censura precedente in relazione alle modalita’ di abbandono del corpo della vittima nel luogo dove veniva ritrovato.
4.3. Le ragioni che si sono esposte nei paragrafi precedenti imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) e’ fondato nei termini di cui appresso.
2. Occorre, innanzitutto, premettere che le doglianze proposta dalla difesa di (OMISSIS) venivano proposte distintamente in relazione alle ipotesi di reato di cui ai capi A e B.
Di tale differenziazione occorre tenere conto ai presenti fini processuali, prendendo le mosse dall’ipotesi di reato di cui al capo A, contestata a (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11, articolo 575 c.p. e articolo 577 c.p., comma 1, n. 3, in relazione alla quale la difesa del ricorrente proponeva sei motivi di ricorso.

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