Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 giugno 2016, n. 13043
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Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 23 giugno 2016, n. 13043

A norma dell’articolo 1495 c.c., comma 3, il termine di prescrizione di un anno per l’esercizio dell’azione redibitoria decorre dalla consegna della cosa indipendentemente dalla scoperta del vizio Per un maggior approfondimento sulla Compravendita cliccare sull’immagine seguente Suprema Corte di Cassazione sezione II civile sentenza 23 giugno 2016, n. 13043 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL...

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2016, n. 10329
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2016, n. 10329

Il rigetto dell’azione volta ad ottenere l’annullamento di un contratto di compravendita «per incapacità di intendere e di volere» dell’alienante non esclude la successiva azione, mirante questa volta alla nullità dell’atto, per «circonvenzione» del venditore. Per un maggior approfondimento sulla compravendita cliccare sulla seguente immagine Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2016,...

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Non ha responsabilità il venditore che abbia ceduto a terzi la propria vettura e quest'ultima abbia presentato malfunzionamenti dovuti alla scarsa manutenzione da parte del nuovo proprietario. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 aprile 2016, n. 8481.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 aprile 2016, n. 8481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 maggio 2016, n. 8703.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 maggio 2016, n. 8703 Ritenuto in fatto 1. – M.S. e G.A. convennero in giudizio Z.F. , chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno patito per l’evizione subita a seguito dei decreti del giudice dell’esecuzione di Cosenza, che avevano trasferito a terzi la proprietà di...

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Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione, nonché nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio destinato a parcheggio, nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, consegue la nullità del contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del negozio, mediante il riconoscimento di un diritto reale di uso, dell’area, in favore del condomino, e nella misura corrispondente ai parametri della normativa applicabile ratione temporis. Ciò posto, alla nullità del contratto di compravendita relativo a singole unità immobiliari, nella parte in cui risulti sottratta la superficie destinata all’inderogabile funzione di parcheggio, consegue l’integrazione della convenzione negoziale ope legis, con l’attribuzione, in favore dell’acquirente dell’unità immobiliare, del diritto reale d’uso di tale area, e, in favore dell’alienante, di un corrispettivo ulteriore, da concordarsi tra le parti, ovvero, in difetto, da determinarsi giudizialmente, in tal modo ripristinando l’equilibrio del sinallagma contrattuale. In coerenza a tale impostazione, la corte di merito, nel caso di specie ha dichiarato la nullità parziale dell’atto intercorso tra i due fratelli, nella parte relativa al trasferimento integrale dell’area destinata a parcheggio all’acquirente. Ha inoltre evidenziato che gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2016, n. 7065

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE II sentenza 11 aprile 2016, n. 7065 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 26 febbraio 1991, L.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno i germani El.Gi. ed E.L. , al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell’atto di compravendita per Notar Colliani in data 10-12-1990...

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La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora di cui all’art. 2934 c.c. comma 4 i quali debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c. comma 1, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai diritti potestativi. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8418

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 aprile 2016, n.8418 Ritenuto in fatto La ditta individuale “Locanda Podere il Riposo” di P.D. convenne davanti al Giudice di Pace di Massa la New Com srl, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un centralino telefonico affetto da vizi ed il risarcimento dei danni....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 febbraio 2016, n. 2438. La consegna del certificato di abitabilita’ dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per se’ condizione di validita’ della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’articolo 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilita’ di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto. Il venditore-costruttore ha dunque l’obbligo di consegnare all’acquirente dell’immobile il certificato, curandone la richiesta e sostenendo le spese necessarie al rilascio, e l’inadempimento di questa obbligazione e’ ex se foriero di danno emergente, perche’ costringe l’acquirente a provvedere in proprio, ovvero a ritenere l’immobile tal quale, cioe’ con un valore di scambio inferiore a quello che esso diversamente avrebbe, a prescindere dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all’alienazione a terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 febbraio 2016, n. 2438 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669. La diversità strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonché la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento dell’estensione dell’istituto alla vendita forzata risultano ostative all’adozione in materia di una nozione lata dell’aliud pro alio. L’indicata nullità del decreto di trasferimento è, dunque, ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l’oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall’offerta dell’aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell’organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella sulla quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario. In tale prospettiva, e in applicazione di un criterio distintivo di natura funzionale, l’aliud pro alio va ravvisato anche quando, successivamente al trasferimento, la cosa oggetto della vendita forzata risulti del tutto inidonea, nella considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione propria della cosa, quale risultante dagli atti del procedimento; cosi individuandosi il tratto distintivo dell’aliud prò alio, sub specie di mancanza delle particolari qualità della cosa necessaria ad assolvere la sua funzione economico-sociale rispetto al vizio redibitorio (che rientra, invece, nell’area dell’art. 2722 cod. civ.) in una situazione di radicale e definitiva compromissione della destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l’offerta dell’aggiudicatario

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 29 gennaio 2016, n. 1669 Ritenuto in fatto Con sentenza n. 190 in data 08.03.2013 il Tribunale di Mantova ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la quale T.M. aveva chiesto dichiararsi la nullità dell’ordinanza di aggiudicazione del 23.02.2010 e del conseguente decreto di trasferimento...