Corte di Cassazione, ordinanza n. 525 del 9 gennaio 2025: se un giudice rifiuta di richiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione (come previsto dall'articolo 213 del codice di procedura civile) in modo non giustificato, la sua decisione può essere contestata. Tuttavia, ciò è possibile solo se la parte interessata ha richiesto al giudice di farlo e se non ci sono altri modi per ottenere quelle informazioni.
In un caso di risarcimento danni per emotrasfusioni, ad esempio, la Cassazione ha annullato una sentenza perché il giudice non aveva spiegato perché non poteva chiedere alla Regione i documenti sugli indennizzi già ricevuti dalla vittima.
In sostanza, la Cassazione ha stabilito che i giudici devono usare questo potere per ottenere informazioni dalle Pubbliche Amministrazioni quando è necessario, ma solo se le parti lo richiedono e non ci sono alternative.




