Appello PEC cartaceo non improcedibile sanatoria possibile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2025| n. 1031.

Appello PEC copia cartacea sanatoria vizio

Massima: La tempestiva costituzione dell’appellante mediante il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, delle relata e delle ricevute di consegna via PEC, anziché degli originali informatici, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma primo, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto.”

 

Ordinanza|16 gennaio 2025| n. 1031. Appello PEC copia cartacea sanatoria vizio

Integrale

Tag/parola chiave: IMPROCEDIBILITA’ – PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL’APPELLANTE Notifica dell’appello con modalità telematica – Costituzione dell’appellante – Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere Rel.

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12462/2023 R.G. proposto da:

Fe.Vi. e Ra.An., rappresentati e difesi dall’avvocato FR.LA.;

– ricorrenti –

Contro

BANCA MO.DE. Spa, in persona del procuratore speciale Giuseppe Perri, rappresentata e difesa dall’avvocato EU.MO.;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4918/2022, depositata il 21/11/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

Appello PEC copia cartacea sanatoria vizio

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, Fe.Vi. e Ra.An. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, resa pubblica in data 21 novembre 2022, che ne dichiarava improcedibile l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Torre Annunziata del 4 marzo 2020 che, a sua volta, ne aveva rigettato la domanda proposta contro il Mo.De. (di seguito anche solo M.P.) per ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza della procedura esecutiva promossa dall’Istituto bancario nei confronti di un terzo, ma nella quale erano stati inclusi, tra i beni oggetto di espropriazione forzata, anche immobili di proprietà degli istanti; fatto per cui, pur avendo M.P. poi rinunciato all’esecuzione, ne era derivato un pregiudizio per gli stessi attori.

Il Tribunale aveva ritenuto, a sostegno della pronuncia di rigetto, che la domanda attorea era da ricondursi nell’ambito della previsione di cui all’art. 96, secondo comma, c.p.c. e, dunque, doveva essere proposta nel giudizio presupposto, ossia con l’opposizione ex art. 619 c.p.c. pur promossa dagli attori, e non con autonomo giudizio di cognizione.

2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto rileva in questa sede), ha osservato che: a) gli appellanti, costituitisi con modalità telematica il 17 aprile 2020, non hanno “depositato i messaggi di posta elettronica certificata attestanti la corretta notificazione dell’appello”, che “si assume notificato il 16/4/2020”, ma unicamente “la scannerizzazione in formato “.pdf” delle sole ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata presumibilmente contenente l’atto di citazione in appello (non essendo possibile sulla base di tali documenti accertare il contenuto del messaggio di posta elettronica”; b) l’appellato, costituitosi con modalità telematica il 21 settembre 2020, “pur non avendo fino ad allora sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione degli appellati, non ha depositato telematicamente l’originale o il duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto”; c) gli “atti prodotti dagli appellanti non sono idonei a consentire la verifica della loro tempestiva costituzione quando la citazione introduttiva del processo d’appello, come nel caso di specie, sia stata notificata telematicamente dall'(avvocato dell’)appellante ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53”, potendo in tal caso fornirsi prova della notificazione in forma cartacea solo quando “non sia possibile fornirla con modalità telematiche” (art. 9, commi 1-bis e 1-ter della citata legge n. 53/1994); d) argomentando anche da Cass., S.U., n. 16598/2016, la mancata prova della notificazione con modalità telematiche entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. – “o la stessa non sia ricavabile con le medesime modalità dagli atti depositati dall’appellato” – comporta la nullità della costituzione “e, non essendo per il giudice possibile verificare direttamente se essa sia avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 347, co. 1, c.p.c., l’appello deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348, co. 1, c.p.c.”, potendo essere effettuate le “verifiche ufficiose” anche sulla “tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante” soltanto “mediante lettura diretta degli originali o dei duplicati informatici delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata inviato dall’appellante all’appellato per notificargli la citazione introduttiva del processo d’appello o dell’originale o del duplicato informatico del messaggio ricevuto dall’appellato (in altri termini, mediante i file in formato .eml o .msg)”;

e) non possono trovare applicazione nel caso di specie i principi desumibili da Cass., S.U., n. 22438/2018, dettati per ipotesi specifica relativa al giudizio di cassazione, e da Cass. n. 20214/2021, avendo attinenza alla validità della notificazione e non alla relativa prova; f) neppure è sostenibile che la “prova della notifica (e della sua data) possa desumersi dal deposito dei file in formato .pdf unitamente alla mancata contestazione dell’appellato che si sia costituito”, trattandosi di fatti concernenti “la regolare costituzione del contraddittorio e la procedibilità dell’appello e che, dunque, sono assoggettati al controllo d’ufficio del giudice e sottratti alla disponibilità delle parti”; f) è irrilevante, tra l’altro, “anche il fatto che l’appellante abbia richiesto di rimettere la causa sul ruolo un depositaria nelle ricevute di accettazione e consegna informato .eml … e che poi vi abbia provveduto, in data 25/10/2022, … dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.” e, dunque tardivamente; g) in ogni caso, l’appello è anche infondato nel merito alla luce di Cass., S.U., n. 25478/2021, non avendo gli appellanti fornito prova del fatto che “il processo esecutivo si estingueva senza che intervenisse una sentenza statuire sulla soccombenza”, non avendo prodotto tempestivamente gli atti della procedura esecutiva e, comunque, non essendo possibile, anche in base ai documenti in atti, “stabilire chiaramente l’esito del giudizio di opposizione” ex art. 619 c.p.c.

3. – Ha resistito con controricorso il Mo.De..

4. – Il pubblico ministero ha depositato, ex art. 380-bis.1 c.p.c., conclusioni scritte, chiedendo che la sentenza impugnata venga cassata in accoglimento del terzo motivo di ricorso, con assorbimento dei primi due e declaratoria di inammissibilità del quarto motivo.

5. – I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi del citato art. 380-bis.1 c.p.c.

Appello PEC copia cartacea sanatoria vizio

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 348 c.p.c., per non aver la Corte territoriale, una volta sollevato d’ufficio, e in prima udienza, il difetto di costituzione della parte appellante, concesso alla stessa parte la possibilità di sanatoria ai sensi dell’art. 182 c.p.c.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 350, comma secondo, e 182, comma primo, c.p.c., per aver la Corte territoriale – dopo aver rilevato l’improcedibilità dell’appello per difetto di costituzione tempestiva degli appellanti in ragione della inidoneità degli atti da questi prodotti a provare il tempo della notificazione telematica dell’impugnazione – escluso erroneamente che tale irregolarità si potesse sanare ai sensi dell’art. 182 c.p.c. con la concessione di un termine per regolarizzare la costituzione.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 348, comma primo, c.p.c., per aver la Corte territoriale errato nel dichiarare l’improcedibilità dell’appello essendovi in atti la prova della relativa notificazione in data 16 aprile 2020, e, dunque, della tempestiva costituzione degli appellanti, in ragione del “deposito della scansione delle stampe e delle ricevute di accettazione e consegna” del predetto atto e della conferma proveniente da M.P., parte appellata costituitasi in giudizio, “che la busta conteneva proprio l’atto di appello”, non avendo sollevato la stessa parte “alcuna eccezione di intempestività dell’iscrizione a ruolo” pur indicando erroneamente come data di notifica il 16 marzo 2020, “ovvero la data in cui l’appello veniva redatto”.

3.1. – Va scrutinato, anzitutto, il terzo motivo, il cui accoglimento – giacché fondato – comporta l’assorbimento dei primi due motivi, come anche prospettato, condivisibilmente, nelle conclusioni scritte del pubblico ministero.

3.1.1. – Il giudice di appello (cfr. sintesi al par. 2 dei “Fatti di causa”; pp. 3/7 della sentenza impugnata) ha ritenuto che: a) gli appellanti si sono costituitisi con modalità telematica il 17 aprile 2020, assumendo di aver notificato l’impugnazione in data 16 aprile 2020, ma non hanno “depositato i messaggi di posta elettronica certificata attestanti la corretta notificazione dell’appello”, ossia i file in formato .eml o .msg; b) è stata depositata dagli stessi appellanti “la scannerizzazione in formato “.pdf” delle sole ricevute di avvenuta accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata presumibilmente contenente l’atto di citazione in appello”, ma “sulla base di tali documenti” non è possibile “accertare il contenuto del messaggio di posta elettronica”; c) M.P. appellato, costituitosi con modalità telematica il 21 settembre 2020, “pur non avendo fino ad allora sollevato alcuna contestazione in ordine alla regolarità della costituzione degli appellati, non ha depositato telematicamente l’originale o il duplicato informatico del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto”; d) gli “atti prodotti dagli appellanti non sono idonei a consentire la verifica della loro tempestiva costituzione quando la citazione introduttiva del processo d’appello, come nel caso di specie, sia stata notificata telematicamente dall'(avvocato dell’)appellante ai sensi dell’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53”.

3.1.2. – La decisione si scontra con il principio – in più di un’occasione enunciato, recentemente, da questa Corte (Cass. n. 33601/2022; Cass. n. 9269/2023; Cass. n. 17711/2023; Cass. n. 6583/2024; Cass. n. 7314/2024, da cui sono tratte, in particolare, le argomentazioni che seguono) e che il Collegio intende ribadire – secondo cui la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo PEC, della relata e delle ricevute di consegna via PEC, anziché mediante deposito telematico dei relativi originali informatici, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, comma primo, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell’atto.

Trattasi di principio che trae le proprie radici dall’approdo nomofilattico di cui a Cass., S.U., n. 16598/2016 in tema di interpretazione dell’art. 347 c.p.c. e che si fonda sul rilievo che la sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme e sulla generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo.

Appello PEC copia cartacea sanatoria vizio

Interpretazione, dunque, in sintonia con la più ampia espansione del diritto di difesa, che – come più di recente evidenziato da Cass., S.U., n. 2075/2024 e Cass., S.U., n. 2077/2024 – trova piena considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), il cui coordinamento consente una sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un Tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6 par. 1 CEDU: tra le altre, Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, Corte EDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia e Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia; ma anche: Cass., S.U., n. 10648/2017; Cass., S.U., n. 27199/2017; Cass., S.U., n. 22438/2018; Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 7186/2022; Cass., S.U., n. 8950/2022; Cass., S.U., n. 2075/2014; Cass., S.U., n. 2077/2014).

3.1.3. – Nella specie, la costituzione nel giudizio di appello del Fe.Vi. e della Ra.An. avvenuta il 17 aprile 2020 risulta tempestiva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 347, primo comma, e 165 c.p.c., rispetto alla notificazione dell’impugnazione, avvenuta in data 16 aprile 2020, di cui in atti vi è prova in modalità non “.eml” o “.msg.”, ma con scannerizzazione del formato .pdf (atto depositato anche in questa sede nel fascicolo informatico) – e di tanto non dubita la stessa Corte territoriale, che, per altro verso, reputa tale modalità non probante -, né avendo la stessa parte appellata M.P. contestato la regolarità di detta costituzione (e anche di ciò non dubita la Corte territoriale), da intendersi, quindi, come non contestazione del fatto di aver ricevuto nella data anzidetta la notificazione dell’atto di gravame.

4. – Con il quarto mezzo (proposto per “mero scrupolo”) è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, secondo comma, c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente deciso, pur “senza l’acquisizione del fascicolo di primo grado”, che “gli opponenti avrebbero comunque avuto la possibilità di promuovere la domanda ex art. 96 c.p.c. facendosi concedere un termine con le modalità previste dall’art. 289 c.p.c. o introducendo direttamente nel termine stabilito in tale norma il giudizio di merito nel quale possono essere valutate anche le questioni relative alle spese”.

4.1. – Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha dichiarato improcedibile l’appello e solo ad abundatiam ha provveduto a motivare sul rigetto della domanda risarcitoria proposta dal Fe.Vi. e dalla Ra.An.

Trova, dunque, applicazione il principio di diritto per cui, ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile o improcedibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (tra le altre: Cass., S.U., n. 3840/2007; Cass. n. 23635/2010; Cass. n. 17004/2015; Cass. n. 8755/2018; Cass., S.U., n. 2155/2021; Cass. n. 18429/2022; Cass. n. 27388/2022).

5. – Deve, quindi, essere accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti il primo e il secondo motivo e inammissibile il quarto motivo.

Appello PEC copia cartacea sanatoria vizio

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, perché provveda a delibare nel merito delle censure l’appello del Fe.Vi. e della Ra.An. e a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il primo e secondo motivo, nonché inammissibile il quarto motivo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.