Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2025| n. 1041.
Ricorso Cassazione giudicato trascrizione necessaria inammissibilità motivo
Massima: In tema di ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso nel quale la sentenza di primo grado – dalla quale desumere la violazione del giudicato interno in ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire e la conseguente inapplicabilità nei giudizi pendenti dell’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto con l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021 – era stata riportata solo nel frontespizio).
Ordinanza|16 gennaio 2025| n. 1041. Ricorso Cassazione giudicato trascrizione necessaria inammissibilità motivo
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Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – In genere giudicato – Interpretazione da parte del giudice di legittimità – Trascrizione sentenza – Necessità – Omissione – Inammissibilità – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Rel. Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 703-2023 proposto da:
Ma.Ma., domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Si.DI.;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura di Roma Capitale, in Roma, via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dall’Avvocato Gu.FR.;
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 10341/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 28/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/09/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Ricorso Cassazione giudicato trascrizione necessaria inammissibilità motivo
FATTI DI CAUSA
1. Ma.Ma. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 10341/22, del 28 giugno 2022, del Tribunale di Roma, che – nel pronunciarsi sull’appello da essa proposto avverso la sentenza n. 7373/20, del 18 maggio 2020, del Giudice di pace della stessa città – ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, per difetto di interesse ad agire, in virtù della sopravvenuta norma di cui all’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di non impugnabilità dell’estratto del ruolo.
2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver impugnato l’estratto del ruolo al fine di sentir dichiarare non dovute le somme portate dalla cartella esattoriale n. (Omissis), eccependo il difetto di notifica della stessa e la conseguente prescrizione del diritto di credito.
Costituitisi in giudizio sia l’ente impositore (il Comune di Roma, oggi Roma Capitale) sia l’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER, l’adito giudicante, dichiarata – secondo l’odierna ricorrente – l’ammissibilità dell’opposizione sull’estratto di ruolo, respingeva nel merito la domanda della Ma.Ma., ritenendo il titolo validamente notificato.
Esperito gravame, il giudice d’appello – nella contumacia dei già convenuti – lo dichiarava inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi della norma sopra richiamata, che ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione la Ma.Ma., sulla base – come detto – di un unico motivo.
3.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 343 e 345 cod. proc. civ., oltre che dell’art. 2909 cod. civ.
Si censura la sentenza impugnata per aver “applicato ufficiosamente” la norma sopravvenuta, recante “una disciplina sul tema “interesse ad agire” rispetto al quale si era formato giudicato interno stante la mancata impugnazione incidentale sul punto”, dato che la decisione del primo giudice, per quanto sfavorevole, “si era pronunciata in contraddittorio tra le parti per la sussistenza di valido interesse ad agire in capo all’attrice”.
Ricorso Cassazione giudicato trascrizione necessaria inammissibilità motivo
Orbene, si assume, il suddetto “ius superveniens” – pur come interpretato da Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283 – incontrerebbe un “limite invalicabile” nell’esistenza di un giudicato, che si assume sussistere nel caso di specie, sull’interesse ad agire.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Roma Capitale, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. È rimasta solo intimata l’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Il ricorso è inammissibile.
8.1. Osta, infatti, all’ammissibilità della presente impugnazione, più ancora che la scarna esposizione dei fatti di causa (che, nel complesso, appare di dubbia adeguatezza in relazione al “thema decidendum” devoluto all’esame di questa Corte, non integrando quella “esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata”, occorrente per ritenere osservato il requisito di “contenuto-forma” di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01; in senso analogo pure Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2018, n. 5640, Rv. 648290-01 e Cass. Sez. 1, ord. 3 novembre 2020, n. 24432, Rv. 659427-01), la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Invero, il ricorso riproduce (pag. 2) solo il frontespizio della sentenza di primo grado, seguito da uno “stralcio” che, per vero, neppure può dirsi tratto, con certezza, dalla stessa e che, oltretutto, si limita a richiamare un arresto delle Sezioni Unite – si tratta di cfr. Cass. Sez. Un., sent. 2 ottobre 2015, n. 19704, Rv. 636309-01 – che riconosce l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto del ruolo, senza neppure chiarire se tale principio si applichi al caso di specie.
Sotto questo profilo, ovvero dell’incompletezza della trascrizione della sentenza di prime cure, deve darsi seguito al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, “pur costituendo il giudicato la regola del caso concreto e conseguentemente una questione di diritto da accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposizione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l’inammissibilità del motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica” (Cass. Sez. 5, sent. 16 luglio 2014, n. 16227, Rv. 632127-01).
La riscontrata carenza descrittiva, pertanto, impedisce di dare seguito al principio secondo cui, in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, “l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con L. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione” (secondo quanto affermato da Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283), “trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse” (Cass. Sez. 3, ord. 14 febbraio 2023, n. 4448, Rv. 666744-01, analogamente, in motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 26 ottobre 2023, n. 29729, Rv. 669211-01).
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
10. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ricorso Cassazione giudicato trascrizione necessaria inammissibilità motivo
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Ma.Ma. a rifondere, a Roma Capitale, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 800,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 25 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2025.
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