Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2025| n. 1104.
Litisconsorzio omesso Cassazione annulla rinvia primo grado
Massima: Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’articolo 383, comma 3, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, rilevato che in un giudizio di scioglimento di una comunione ereditaria non era stata notificata ai contumaci litisconsorti necessari la domanda riconvenzionale di usucapione, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 febbraio 2021, n. 4665).
Ordinanza|16 gennaio 2025| n. 1104. Litisconsorzio omesso Cassazione annulla rinvia primo grado
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Litisconsorzio – Necessario – Mancata integrazione del contraddittorio del giudice di primo grado – Omessa rimessione della causa da parte del giudice di appello – Nullità dell’intero procedimento – Sussistenza – Rinvio della causa al giudice di prime cure ex art. 383 c.p.c. – Necessità – Fattispecie in tema di scioglimento di una comunione ereditaria. (Cc, articolo 1158; Cpc, articoli 102, 292, 354, 383 e 784)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15330/2020 R.G. proposto da:
Sa.Ra., domiciliato ex lege in R, (OMISSIS) presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RE.ST. (Omissis)
-ricorrente-
Contro
De.St., domiciliata ex lege in R, (OMISSIS) presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SA.RO. (Omissis), Di.Se. (Omissis)
-controricorrente-
nonchè contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, De.An.
-intimati-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6167/2019 depositata il 15/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere ANTONIO MONDINI.
Litisconsorzio omesso Cassazione annulla rinvia primo grado
Premesso che:
1. la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 6167 del 2019, ricordato che Sa.Ra. aveva citato davanti al Tribunale di Latina De.An., Sa.Ev. (moglie di De.An.), De.An., De.Si. e De.St. (figli di De.An.) e Co.An. e Co.Le. chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra le parti con riferimento ad alcuni immobili in Ponza, già di proprietà di Av.Gi., ricordato che il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo fondata la riconvenzionale proposta da De.An. per accertamento dell’acquisto in suo favore di uno dei beni, posto in Ponza, distinto in catasto al (Omissis), in quanto usucapito dalla di lui madre -De.An.- e a lui, da questa, poi donato, riteneva infondato l’appello di Sa.Ra. e confermava la decisione del Tribunale;
2. per la cassazione della sentenza della Corte di Appello, Sa.Ra. ricorre con tre motivi avversati da Sa.St. Le altre parti, indicate in epigrafe, sono rimaste intimate;
3. il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 784, 292, 102 e 303 c.p.c.”.
Il ricorrente evidenzia che tra i soggetti da lui citati davanti al Tribunale si era costituito il solo De.An., che alla prima udienza, in data 21 marzo 2000, il Tribunale aveva dichiarato contumaci Co.An. e Co.Le. dimenticando gli altri convenuti, che De.An. aveva proposto la già menzionata domanda riconvenzionale, che il Tribunale avrebbe dovuto disporre la notifica della domanda ai contumaci, che il Tribunale si era invece pronunciato in difetto di contraddittorio, che la Corte di Appello non aveva sanato il vizio processuale. Il ricorrente evidenzia inoltre che all’udienza del 10 settembre 2015 i difensori di De.An. ne avevano dichiarato il decesso, che, contestualmente, i medesimi difensori si erano “costituiti in prosecuzione per gli eredi De.St. e Sa.Ev.”, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare interrotto il processo in considerazione della mancata costituzione degli altri eredi o chiamati, De.An. e De.Si., che il processo doveva comunque essere ritenuto interrotto indipendentemente dalla dichiarazione del Tribunale, a seguito della dichiarazione di decesso, che il processo, interrotto automaticamente il 10 settembre 2015, non essendo stato riassunto nei confronti di De.An. né di Co.Le. e Co.An. (non di De.Si. in quanto anch’egli nel frattempo deceduto), si era estinto ai sensi dell’art. 305 c.p.c. il 10 dicembre 2015;
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2. il motivo è, nei limiti di cui infra, fondato.
2.1. Al contrario di quanto sostiene il ricorrente nella seconda parte del motivo, a seguito della dichiarazione del decesso di De.An. da parte dei di lui procuratori, non si è verificata l’automatica interruzione del processo posto che, contestualmente -come il ricorrente stesso ricorda- si sono costituiti quali eredi di De.An., De.St. e Sa.Ev. e che la costituzione di alcuni eredi è sufficiente ad evitare l’interruzione. Si richiama, al riguardo, la seguente statuizione di questa Corte: “Deceduta dopo la costituzione in giudizio una delle parti, e costituitisi volontariamente in giudizio uno o taluni degli eredi della stessa, tale costituzione equivale alla legale comunicazione del decesso, prevista dall’art.300 cod. proc. civ., essendo insita nella cennata costituzione la dichiarazione di cui parla il citato articolo, nella impossibilità dell’acquisto della qualità di erede senza la morte della persona, dalla quale essa si ripete. Tuttavia tale deduzione in giudizio del decesso di una parte non determina l’interruzione del processo, in quanto tale evento è impedito appunto dalla contemporanea costituzione volontaria di uno o di alcuni di coloro ai quali, come eredi della parte defunta, spettava di proseguirlo. La circostanza che taluno degli eredi non si sia costituito determina soltanto, trattandosi di causa inscindibile, la incompletezza del contraddittorio e quindi la necessità della relativa integrazione, affinché, nel caso di decesso avvenuto nelle more del giudizio d’appello, la causa sia decisa nei confronti di tutte le parti, nei cui riguardi era stata pronunziata la sentenza di primo grado. Omesso dal giudice d’appello ogni provvedimento in ordine alla necessaria integrazione, la sentenza emessa da tale giudice deve riconoscersi affetta da nullità, senza, peraltro, che dalla nullità derivi l’estinzione del processo per la decorrenza del termine di cui all’art.305 cod. proc. civ. La nullità importa soltanto che la causa debba essere rinviata dal supremo collegio al giudice d’appello per nuova decisione nei confronti di tutte le parti” (Cass. Sez. 2, sentenza n. 22 del 09/01/1952 (Rv. 881544 – 01).
È escluso quindi quanto sostiene il ricorrente ossia che, a seguito del decesso di De.An., il processo si sia interrotto e si sia poi estinto per non essere stato proseguito nel termine di cui all’art. 305 c.p.c. da tutti o nei confronti di tutti i di lui eredi.
2.2. Quanto agli effetti della mancata integrazione del contraddittorio da parte del Tribunale e del mancato rilievo del difetto da parte dei giudici di appello, si tratta di effetti coincidenti con quelli che conseguono alla fondata censura formulata dal ricorrente nella prima parte del motivo riguardo alla necessità di integrazione del contraddittorio sulla domanda riconvenzionale.
2.3. La domanda riconvenzionale di accertamento dell’usucapione e della proprietà esclusiva, proposta da De.An., di beni in comproprietà tra il medesimo convenuto, Sa.Ra. e gli altri convenuti, doveva essere proposta nei confronti di tutti i comunisti “perché comportava l’accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di ogni interessato” (Cass. 15619/2018). È invece accaduto che, essendo rimasti contumaci tutti gli altri originari convenuti e non essendo stata disposta la notifica della riconvenzionale nei loro confronti ex art. 292 c.p.c., la domanda riconvenzionale è stata accolta senza che sulla stessa i medesimi convenuti abbiano avuto modo di prendere posizione.
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Né, al contrario di quanto sostiene la controricorrente De.St. è, nel caso di specie, invocabile il principio per cui “La norma dell’art. 292 cod. proc. civ., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell’esclusivo interesse del contumace con la conseguenza che l’inosservanza dell’obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all’atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata” (così, tra molte, Cass. Sez. 3, sentenza n.574 del 17/01/2001).
Il principio non si applica nel caso di specie essendo i contumaci litisconsorti necessari rispetto alla domanda riconvenzionale di usucapione ed essendo dato al giudice del merito di conoscere della domanda solo nel contradditorio di tutti i comproprietari (v. Cass. 15619/2018, cit.).
Il difetto del contradditorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche nel giudizio di legittimità, quando, come nel caso di specie, la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito e sulla questione non si sia formato giudicato (Cass. Sez. 2, sentenza n.10968 del 20/12/1994);
3. il primo motivo di ricorso deve essere accolto, nei limiti sopra specificati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Latina, in persona di altro giudicante. Deve applicarsi il principio per cui “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.” (Cass. Sez. 3 – , ordinanza n.4665 del 22/02/2021);
4. restano assorbiti il secondo motivo e il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta, rispettivamente, “violazione o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.” per avere la Corte di Appello errato nel ritenere che De.St. ed Sa.Ev. avessero assolto l’onere della prova del fondamento della domanda di usucapione proposta dal loro dante causa De.An., e “violazione o falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 1111 e 1158 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.” per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto in toto “assorbita” la domanda di divisione dei beni ereditari -beni indicati con i numeri da 1 a 6, alle pagine 5 e 6 del ricorso- come effetto dell’accoglimento della domanda di usucapione proposta da De.An. non per ciascuno ma per uno solo dei beni suddetti;
5. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del presente giudizio;
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P.Q.M.
la Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Latina in persona di altro giudice.
Così deciso in Roma il 10 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2025.
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