Investimento pedone: velocità adeguata, non solo limite

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 gennaio 2025| n. 931.

Investimento pedone e la velocità adeguata non solo entro limite

Massima: In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d’investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l’ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.

 

Ordinanza|14 gennaio 2025| n. 931. Investimento pedone e la velocità adeguata non solo entro limite

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Responsabilita’ civile da incidenti stradali – In genere presunzione di cui all’art. 2054 c.c. – Superamento – Prova della velocità pari al limite massimo – Sufficienza – Esclusione – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magistrati Oggetto

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. SIMONE Roberto – Consigliere Rel.

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente ad. 13.11.2024
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.13837/2021 R.G., proposto da

Sc.Ro., Sc.Es., Sc.Sa., più altri omessi, Fr.Ba. in qualità di amministratrice di sostegno di Sc.Lu., Sc.Re., Tr.Gi., più altri omessi, rappresentati e difesi dall’avv. Mi.Mi. domiciliati come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,

– ricorrente –

contro

AM.AS. Spa, in persona del procuratore speciale Do.Fr., rappresentata e difesa dall’avv. Fr.Al., elettivamente domiciliati in Roma Al.Vi., per procura su foglio separato allegato al controricorso, ex lege domiciliata come da PEC

– controricorrente –

contro

Bo.Mo.,

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 1361/2021 della Corte d’Appello di VENEZIA pubblicata il 6.5.2021;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13.11.2024 dal Consigliere dott. Roberto Simone.

Investimento pedone e la velocità adeguata non solo entro limite

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I ricorrenti in epigrafe indicati, nonché Sc.Gi. e Sc.Sa., convennero dinanzi al Tribunale di Padova Bo.Mo. e AM.AS. Spa per sentire pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale occorso in località C, lungo la Strada (Omissis) (denominata “Strada (Omissis)”) nel tardo pomeriggio del 18.12.2014 in cui era deceduto Sc.Da. e la moglie, Sc.Ro., aveva riportato gravi lesioni.

Esponevano gli attori che, mentre stavano attraversando a piedi la Strada Statale, i due coniugi venivano investiti dall’autovettura condotta dal sig. Bo.Mo., assicurata per la R.C.A. presso AM.AS. Spa; a seguito del violento impatto, Sc.Da., dopo essere stato scaraventato nel fossato che costeggia a destra quel tratto di strada, decedeva istantaneamente, mentre Sc.Ro. riportava gravissime lesioni che la costringevano a subire, nei mesi successivi, un lungo iter ospedaliero e numerosi interventi chirurgici presso vari ospedali.

Gli attori chiedevano, pertanto, che, accertata e dichiarata la totale responsabilità nella causazione del sinistro, del conducente e proprietario dell’autovettura investitrice, fosse disposta la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro oggetto di controversia, oltre alla rifusione delle spese sostenute, così come in atti quantificati. In via subordinata, nel caso in cui fosse individuato un concorso di colpa in capo ai pedoni, chiedevano la liquidazione di somme adeguate, individuate in via equitativa.

I convenuti contestavano le domande attoree e deducevano che unici responsabili nella causazione del sinistro fossero stati i due pedoni investiti, per non aver correttamente osservato il codice della strada in punto di attraversamento stradale, avendo incautamente tentato di raggiungere il lato opposto della carreggiata, senza prestare attenzione alle autovetture che sopraggiungevano dalla loro destra e non concedendo alle stesse la dovuta precedenza.

2. A seguito di istruttoria orale e sulla base della consulenza resa per il Pubblico Ministero, il Tribunale di Padova con sentenza n. 2015/2018, pubblicata il 25.10.2028, rigettò le domande degli attori sul rilievo dell’imprevedibilità dell’attraversamento dei pedoni al buio, con abiti scuri e senza concedere la dovuta precedenza ai mezzi provenienti dalla loro destra assolutamente visibili in base ai fari. Il Tribunale disattendeva le deduzioni del consulente di parte attorea sia con riferimento all’avvistabilità dei pedoni a circa 40 m dall’impatto, in considerazione della circostanza che il Bo.Mo. aveva la visuale parzialmente ostruita dalla vettura che lo precedeva a circa 15 m e che neppure questo automobilista si era accorto della presenza dei pedoni; quanto alla velocità dell’autovettura investitrice, stimata dal CT di parte in circa 65 km/h, quella ricostruita dal CT del P.M. era maggiormente attendibile essendo fondata sui dati obiettivi rilevati dagli operanti intervenuti ed, in particolare, sulla localizzazione del punto d’urto; i danni riportati dall’auto investitrice erano compatibili, secondo la documentazione prodotta dal CT del PM con quelli riportati da auto dello stesso tipo viaggianti a 50 km/h. Assumeva da ultimo il Tribunale che era indimostrato che l’autista potesse avere avvistato i pedoni ancora sul lato sinistro della carreggiata e non era provato che un investimento a velocità inferiore avrebbe evitato la morte o comportato lesioni minori.

Investimento pedone e la velocità adeguata non solo entro limite

3. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza pubblicata il 6.5.2021 rigettò l’appello proposto dai congiunti delle vittime con l’aggravio delle spese del grado. Osservò la corte che la tesi degli appellanti, a cui dire l’autovettura investitrice stesse marciando ad una velocità maggiore di 60 Km/h, era smentita da dati obiettivi: l’individuazione del punto d’urto operata dai verbalizzanti e confermata dalle misurazioni effettuate anche dal Ct; la descrizione delle deformazioni rilevate su carrozzeria e parabrezza del mezzo; la dinamica di proiezione del corpo della Sc.Ro.

In sede di istruttoria il teste Ti.Si. aveva dichiarato che la zona del sinistro era isolata, senza abitazioni circostanti, e che era al seguito dell’auto del Bo.Mo. a circa 15 m di distanza. Tale dato rendeva concretamente verosimile che anche il Bo.Mo., come da lui stesso dichiarato, tenesse una distanza simile dal veicolo dietro il quale era incolonnato, essendo “ora di punta” ed essendo quella una distanza “di sicurezza” per evitare, alla velocità tenuta, eventuali e prevedibili tamponamenti.

Sempre dalla testimonianza Ti.Si., si desumeva che era buio e che i mezzi viaggiavano a circa 50/60 km/h. Il teste, inoltre, aveva riferito di avere visto il mezzo del Bo.Mo. “inchiodare improvvisamente” e di non avere, in precedenza, a sua volta “minimamente” notato i pedoni in fase di attraversamento lungo la carreggiata. Era così confutato quanto sostenuto dagli appellanti, ossia che i pedoni fossero visibili da maggior distanza grazie al raggio di illuminazione dei proiettori anabbaglianti e che gli stessi avessero attraversato la strada con “moto continuo”, potendo essere così avvistati prima dell’impatto durante l’attraversamento dell’altra parte di carreggiata. Diversamente, sarebbero stati visti in fase di attraversamento anche dal Ti.Si. Le altre testi, figlia e moglie del convenuto, non avevano fornito elementi differenti rispetto a quelli già indicati dal teste Ti.Si. e non ricorrevano radicali divergenze rispetto a quanto affermato alla Polizia Locale.

Quanto alle modalità del sinistro notò la corte che: a) il tempo di tre secondi stimato dal C.T.U. per l’attraversamento era riferito alla prima parte di carreggiata (m 3,90) e fino al punto d’urto e quindi con un percorso di circa 5,2 m; b) l’impatto dei corpi avvenne con l’auto del sig. Bo.Mo. posizionata al centro della carreggiata; c) l’uomo “colpì” il montante destro dell’auto e la moglie il centro del parabrezza; d) l’andatura dei pedoni era di circa 1,7/m sec. Nessuna “performance” agonistica sarebbe stata attuata dagli anziani coniugi, i quali avevano attraversato a passo molto svelto, “quasi di corsa”, almeno il secondo tratto di strada (pochissimi metri), confidando di potere raggiungere indenni l’altro marciapiede, ma mal considerando la distanza del veicolo. Non era improbabile che la Sc.Ro., la quale seguiva il marito, fosse inciampata (come ipotizzato dagli operanti) e che, per questo, i due fossero in posizione leggermente curva ed avessero rallentato di pochissimo, ma fatalmente.

Investimento pedone e la velocità adeguata non solo entro limite

Conclusivamente, non erano smentiti:

– la ricostruzione fattuale del sinistro operata in prime cure, in base alle testimonianze ed agli esiti delle consulenze, tutte correttamente esaminate congiuntamente e valutate nei punti di maggiore criticità;

– che il Bo.Mo., ad una velocità di circa 60 km/h, avesse visto i pedoni, vestiti con abiti scuri ed in attraversamento repentino, solo a distanza ravvicinata, stimata in circa 18 metri e con anticipo inferiore o pari al tempo di reazione psicotecnica per porre in essere un’adeguata azione diversiva o comunque efficacemente frenante.

Non era esigibile che il Bo.Mo. viaggiasse a 40 km/h, considerata dal Ct come adeguata ad evitare l’impatto: la velocità tenuta dal Bo.Mo. era conforme ai limiti vigenti nel luogo del sinistro. Considerato che si trattava di una strada provinciale avente in genere limiti superiori, essa era dunque già stata valutata preventivamente come adeguata alle condizioni esistenti in loco (nessuna illuminazione esterna in ora serale, zona isolata, presenza di fermate di autobus). Non era provato che i due coniugi fossero appena scesi da un autobus che si trovava ancora in zona e la presenza di fermate di mezzi pubblici non imponeva di per sé un rallentamento dell’andatura.

La condotta dei pedoni era stata anomala ed imprevedibile. I due coniugi, contro qualunque principio di prudenza e di buon senso, di sera, al buio, indossando abiti scuri, su strada scarsamente illuminata, senza attraversamenti pedonali, in presenza di condizioni di traffico intenso e di veicoli che procedevano a breve distanza l’uno dall’altro, facilmente individuabili in base alle luci proiettate dai fari, avevano intrapreso un attraversamento in condizioni di grave pericolo. Tale condotta non era prevedibile da un guidatore, che, per quanto accorto, poteva legittimamente confidare che nessuno avrebbe attraversato con quelle modalità e senza concedere la dovuta precedenza ai veicoli provenienti da destra. Non era provato, né in alcun modo inferibile da dati di esperienza, come motivato dal Giudice di primo grado, che un impatto a velocità inferiore a quella tenuta dal Bo.Mo. e superiore ai 40 km/h avrebbe causato lesività inferiori o avrebbe consentito di evitare la morte di Sc.Da.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorrono Sc.Ro., Sc.Es., Sc.Sa., più altri omessi, Fr.Ba. in qualità di amministratrice di sostegno di Sc.Lu., Sc.Re., Tr.Gi., più altri omessi, sulla base di cinque motivi. Risponde con controricorso AM.AS. Spa Bo.Mo. è rimasto intimato.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Investimento pedone e la velocità adeguata non solo entro limite

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 cod. civ. e 141 cod. strada in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. quanto alla ritenuta velocità regolare del sig. Bo.Mo.

Lamentano i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe falsamente applicato l’art. 141 cod. strada nella parte in cui, nonostante ricorressero condizioni tali da imporre di regolare la velocità (ora serale, scarsa illuminazione, presenza di fermate dell’autobus, traffico intenso e presenza di un incrocio a raso), ha ritenuto che il sig. Bo.Mo. potesse viaggiare in misura pari al limite previsto di 60 km/h, tanto più che alla velocità di 40km/h l’evento sarebbe stato evitato, come dato atto in sentenza (pag. 28, terz’ultimo cpv.: “Non si ritiene, in conformità, a quanto affermato dal Giudice di primo grado che fosse esigibile che il conducente viaggiasse a velocità di 40 km/h, considerata dal Ct come adeguata ad evitare l’impatto”).

La motivazione della sentenza, inoltre, sarebbe nulla parte in cui:

a) è stata giustificata l’andatura pari al limite, facendo riferimento in maniera del tutto congetturale ad indimostrate valutazioni fatte dal Bo.Mo. sui limiti di velocità superiori di altre strade provinciali;

b) è stato ritenuto che l’ora serale, l’assenza di illuminazione e la presenza di fermate di autobus giustificassero addirittura l’andatura pari al limite;

c) nulla è stato detto, nonostante che il profilo fosse stato sollevato in sede di appello, a proposito della presenza di un bar lungo la strada, circostanza tale da indurre il conducente dell’autoveicolo a moderare la velocità non essendo imprevedibile la possibilità di un attraversamento anche in assenza di strisce pedonali.

2 Il motivo è fondato quanto alla doglianza di falsa applicazione degli artt. 2054 cod. civ. e 141 cod. strada.

Ancora di recente è stato osservato che nel paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. il vizio denunciabile davanti a questa Corte è, com’è noto, individuato tanto nella violazione quanto nella falsa applicazione della norma di diritto essendosi, inoltre, ribadito “che il vizio di falsa applicazione sottende il c.d. vizio di sussunzione”, ipotizzabile “quando il giudice di merito”, dopo avere individuato e ricostruito – e ciò “sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all’esito dello svolgimento dell’istruzione cui ha proceduto” – “la “quaestio facti”, cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore” (v. Cass. 29 agosto 2019, n. 21772; cui adde così Cass. 11 marzo 2021, n. 6941; 25 settembre 2019, n. 23851; 14 gennaio 2019, n. 640; 31 maggio 2018, n. 13745; 30 aprile 2018, n. 10320; 13 marzo 2018, n. 6035; 13 ottobre 2017, n. 24155; 11 gennaio 2016, n. 165).

Investimento pedone e la velocità adeguata non solo entro limite

Pertanto, “la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all’attività di ricostruzione della “quaestio facti” e, dunque, all’apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all’attività di qualificazione “in iure” della “quaestio” per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo”, sicché “il relativo ragionamento” operato dal giudice di merito, “connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo “da mihi factum dabo tibi ius”) è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma del n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ.” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 21772 del 2019, cit.).

Si tratta di affermazione, questa, assurta ormai al rango di vero e proprio “diritto vivente”, essendo costante e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte – anche al suo più elevato livello nomofilattico – il principio secondo cui “il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa” (così, Cass. Sez. Un., sent. 18 gennaio 2001, n. 5; sez. lav., 16 agosto 2004, n. 15968; sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11037; sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22348; sez. III, 28 novembre 2007, n. 24756; sez. lav., 15 dicembre 2014, n. 26307; sez. III, 31 maggio 2018, n. 13747; 13 marzo 2018, n. 6035, nonché Cass. 21772/2019 cit.).

3. I ricorrenti non chiedono una rivisitazione del giudizio di fatto, il cui esame è riservato al giudice del merito, ma prospettano come erronea l’omessa inclusione della fattispecie concreta all’interno delle fattispecie astratte di cui all’art. 141 cod. strada e dell’art. 2054 cod. civ. in materia di responsabilità da circolazione. Infatti, la struttura argomentativa del motivo in esame assume la quaestio facti esattamente nei termini in cui è stata ricostruita dalla sentenza impugnata e non sollecita alcuna rivalutazione o diversa ricostruzione della stessa, ma procede a censurare la correttezza dell’apprezzamento di essa alla stregua delle norme generali in tema di responsabilità da circolazione dei veicoli ex art. 2054 cod. civ. e dell’art. 141 cod. strada nell’interpretazione resa dal diritto vivente.

I fatti evidenziati nell’illustrazione e risultanti dalla sentenza impugnata sono pienamente idonei a giustificare, senza mettere in discussione la ricostruzione del fatto fatta dalla corte marciana, che la velocità di 60 km/h non era adeguata. La sentenza avrebbe dovuto ritenere che la presenza nelle vicinanze di un bar, la presenza poco prima di una intersezione con una laterale ed un negozio di piastrelle, la presenza di due fermate contrapposte dell’autobus, la scarsa o nulla illuminazione costituivano circostanze che avrebbero dovuto suggerire di limitare la velocità ai di sotto del massimo consentito, in quanto suggerivano l’ipotesi che vi potessero essere pedoni. D’altra parte, anche la sola circostanza che si era in ora serale, congiunta a quella della scarsa illuminazione, di fronte ad un limite massimo di 60 km/h suggerivano necessariamente di stare al di sotto di esso. È palese che, quando l’ente proprietario della strada, che regola la velocità, lo fa stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni di luce ottimali.

Il giudice di rinvio considererà, dunque, sussistente una velocità superiore a quella che si sarebbe dovuta tenere nelle condizioni di tempo e di luogo e riterrà non superata la presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 cod. civ. a carico dell’automobilista. Il giudice di rinvio, inoltre, provvederà a stabilire l’incidenza della condotta sulla causazione degli eventi dannosi sulla base del dato certo della grave imprudenza commessa dalle vittime.

4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti, con cui è: denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2054 cod. civ. e 191 cod. ass. quanto al mancato riconoscimento del diritto di precedenza dei pedoni e alla esclusione di responsabilità del sig. Bo.Mo. (il secondo); si censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla mancata risposta al motivo di appello in ordine alla distanza percorsa dai pedoni (il terzo); la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla distanza di sicurezza del veicolo condotto dal Bo.Mo. (il quarto); si censura la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111, sesto comma, Cost., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., quanto all’affermazione secondo cui nessuna regola di esperienza dimostrerebbe che a velocità inferiore l’impatto avrebbe avuto conseguenze minori (il quinto).

5. La sentenza impugnata dev’essere, dunque, cassata per quanto di ragione in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti.

Investimento pedone e la velocità adeguata non solo entro limite

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbiti i restanti, cassa per quanto di ragione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione in data 13 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2025.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.