Rilievo d’Ufficio dell’Incompetenza dopo integrazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 gennaio 2025| n. 918.

Incompetenza rilevabile dopo integrazione e prima udienza utile

Massima: Quando viene disposta l’integrazione del contraddittorio, è tempestivo il rilievo ex officio dell’incompetenza, ex art. 38 c.p.c., se effettuato all’udienza immediatamente successiva all’adempimento ordinato. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui, il giudice, dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio, aveva sollevato d’ufficio la questione di incompetenza per valore e rinviato la causa per precisazione delle conclusioni, per poi emettere ordinanza declinatoria della competenza, all’esito dell’interlocuzione delle parti).

 

Ordinanza|14 gennaio 2025| n. 918. Incompetenza rilevabile dopo integrazione e prima udienza utile

Integrale

Tag/parola chiave: Competenza civile – Incompetenza – Rilevabilita’ d’ufficio rilievo d’ufficio ex art. 38 c.p.c. – Udienza di cui all’art. 183 c.p.c. – Individuazione – Udienza di rinvio per integrazione del contraddittorio – Rilievo dell’incompetenza – Tempestività – Decisione all’udienza – Necessità – Esclusione – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere Rel.

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6822/2024 R.G. proposto da:

TR.GI., elettivamente domiciliata in ROMA alla via CR.N., presso lo studio dell’avvocato ST.NI. (…), che la rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti

– ricorrente –

contro

PO.IT. Spa, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale EU.N., presso lo studio dell’avvocato BA.AL. (…), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato UR.AN. (…), domiciliazione telematica in atti

– controricorrente –

nonché contro

IN.SA. Spa, BANCA D’ITALIA

– intimate –

avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA in causa iscritta al n.r.g. 41371/2021, depositata il 22/02/2024;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2024, dal Consigliere relatore Cristiano Valle.

Incompetenza rilevabile dopo integrazione e prima udienza utile

FATTI DI CAUSA

L’ordinanza del Tribunale di Roma impugnata con regolamento di competenza così espone i fatti di causa, per quanto ancora qui rileva: con sentenza n. 14829/2018 pubblicata il 17/07/2018, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’appello proposto da Tr.Gi. dichiarando il diritto di “Tr.Gi. di procedere all’esecuzione forzata nei confronti di IN.SA. Spa limitatamente alla somma richiesta in precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di Euro 1.605,96, con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione ed entro il limite della somma complessivamente assegnata e dichiarata dovuta dal terzo, o accertata come dovuta, nell’ambito del processo esecutivo in cui si è formato il titolo esecutivo”. Compensava le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. La Tr.Gi. riassumeva la procedura esecutiva, chiedendo l’assegnazione delle somme. Con ricorso ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione la IN.SA. Spa, eccependo: a) in compensazione il credito vantato dall’odierna debitrice in virtù dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17673/2019 del 2/07/2019, con la quale la Tr.Gi. è stata condannata al pagamento in favore di In.Sa. della somma di Euro 3.118,24; b) l’impossibilità di procedere al pagamento in quanto Intesa sarebbe stata terza pignorata nell’ambito di un pignoramento esattoriale che vedeva la Tr.Gi. debitrice per oltre due milioni di Euro. Con atti di intervento depositati il 27/11/2019 tale Me.Mi. e la stessa Tr.Gi. chiedevano l’assegnazione di somme in virtù di titoli esecutivi vantati nei confronti del debitore esecutato.

Con ordinanza del 27/04/2021 il giudice dell’esecuzione così provvedeva: 1) rilevava il diritto della Tr.Gi. di agire unicamente gli interessi legali sulla somma di Euro 1.065,96, decorrenti dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione azionata (1/07/2003), al soddisfo e dunque pari ad Euro 298,27 e comunque entro il limite della somma oggetto della dichiarazione del terzo; 2) rilevava la tardività degli interventi spiegati dalla stessa Tr.Gi. e da Me.Mi.. In ragione di ciò, accoglieva l’istanza di sospensione, compensava le spese e assegnava termine perentorio per la riassunzione della causa.

Con atto di citazione in riassunzione la sola Tr.Gi. ha convenuto in giudizio IN.SA. Spa, chiedendo di “dichiarare l’infondatezza nel merito dell’opposizione all’esecuzione svolta da Spa INTESA nei confronti dell’esecutata e, per l’effetto, rigettare l’eccezione di compensazione proposta dalla Spa IN.SA. anche per inesigibilità dei crediti opposti in compensazione dall’originario insolvente in quanto gli stessi risultano pignorati da terzi soggetti a loro volta creditori del sub creditore. In adesione della nuova domanda svolta dall’attrice con il presente giudizio dichiarare che la medesima è creditrice della Spa IN.SA. di una somma superiore da quella opposta in compensazione dall’istituto bancario e comunque pari almeno ad Euro 5.100,00”. Il tutto con vittoria di spese di lite.

Regolarmente costituitosi con comparsa di costituzione e risposta, In.Sa. Spa ha preliminarmente eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito, per esser competente il Giudice di pace. Nel merito, ha quindi contestato la fondatezza dell’atto di citazione in riassunzione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Disposta con ordinanza del 30/03/2022 nei loro confronti l’integrazione del contraddittorio alla luce di Cass. n. 13533/2021, i terzi pignorati, pur ritualmente ricevuta la notifica, non si sono costituiti.

Il Tribunale ha, quindi, affermato che, con sentenza n. 14829/2018, lo stesso Tribunale di Roma aveva dichiarato la sussistenza del diritto di Tr.Gi. di procedere all’esecuzione

forzata nei confronti di IN.SA. Spa limitatamente alla somma richiesta nel precetto a titolo di interessi legali sulla sorte capitale di Euro 1.605,96, con decorrenza dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione (1/07/2003) e che ai sensi dell’art. 17 c.p.c., il valore delle cause di opposizione forzata si determina in base al credito per cui si procede. Nel caso di specie, esso si componeva dei soli interessi legali maturati sulla sorte capitale di Euro 1.605,96, che, alla data di notifica del precetto (avvenuta il 21/01/2011), ammontavano ad Euro 298,81, alla data di notifica del pignoramento (avvenuta il 5/05/2011) erano pari ad Euro 305,67 ed alla data del deposito del ricorso in riassunzione (18/07/2018) ad Euro 433,47 e, che, pertanto, competente a decidere la controversia è il Giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c. applicabile. Il Tribunale ha:

– da un lato, escluso che l’eccezione di compensazione per Euro 3.118,24 (pari alle spese di lite liquidate dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 17673/2019), formulata da IN.SA. Spa con l’opposizione alla esecuzione, estendesse il valore della procedura, mirando unicamente a paralizzare la pretesa esecutiva e, pertanto, non valendo a modificare la competenza ai sensi dell’art. 35 c.p.c.;

– rilevato che alcuno spostamento di valore poteva esser rintracciato negli atti di intervento spiegati solamente il 27/11/2019 nella procedura R.G.E. 19715/2011, in quanto tardivi;

– sancito l’irrilevanza, infine, delle conclusioni dall’attore, laddove chiede di “far acclarare l’esistenza di un credito attoreo maggiore di quello opposto in compensazione dalla banca e comunque per una somma superiore ad Euro. 5.100,00 circostanza che impone di determinare la competenza per valore del presente giudizio nell’ambito di quella disciplinata dagli artt. 9 e 12 cpc”: tanto dovendo ritenersi, più propriamente, una difesa volta a paralizzare l’eccezione di compensazione formulata dalla banca

esecutata, sicché neppure in tal caso la circostanza poteva radicare la competenza dinnanzi al Tribunale.

L’ordinanza è impugnata con due motivi per regolamento di competenza da Tr.Gi..

PO.IT. Spa ha depositato memoria.

In.Sa. Spa e la Banca d’Italia sono rimasti intimati.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto.

La ricorrente ha depositato memoria per l’adunanza camerale del 25/11/2024, alla quale il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Incompetenza rilevabile dopo integrazione e prima udienza utile

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso si articola in due motivi.

Il primo motivo è per inammissibilità della pronuncia sull’eccezione di incompetenza per tardività della pronuncia di incompetenza per valore pronunciata dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. e tanto sulla base dell’art. 38 c.p.c., secondo il quale l’incompetenza per territorio inderogabile e quella per valore può essere sollevata e decisa d’ufficio solo alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., mentre nella specie il Tribunale aveva declinato la competenza a conoscere della controversia per ragione di valore ben oltre detto limite e dopo avere assunto la causa in riserva su questioni diverse da quella di competenza.

Tale motivo è infondato, in quanto, a prescindere dall’epoca di dispiegamento dell’eccezione di incompetenza di Ba.In. Spa, il Tribunale ha rinviato per integrazione del contraddittorio nei confronti di PO.IT. Spa e della Banca d’Italia, attività preliminare necessaria anche ai fini della statuizione della competenza, e quindi ha rilevato la questione subito dopo il momento in cui è stato infine integro il contraddittorio, immediatamente dopo rinviando per precisazione delle conclusioni, decidendo, all’esito dell’interlocuzione delle parti, con ordinanza declinatoria della competenza.

Né è imposto al giudice, oltre che di rilevare immediatamente l’incompetenza per valore, anche di deciderla in prima udienza: sicché la tesi della consumazione della relativa potestà del giudicante va disattesa.

Il secondo motivo è posto per illegittimità della pronuncia sulla competenza con riguardo agli artt. 7, 10 e 35 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto Tr.Gi. aveva chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti di In.Sa. Spa nella misura di oltre cinquemila e cento euro, cosicché risultava superato l’ambito di competenza per valore del Giudice di pace e il Tribunale aveva, quindi, erroneamente ritenuto che detta domanda non fosse qualificabile quale riconvenzionale e dunque non valesse a che la causa permanesse nella competenza per valore dello stesso Tribunale.

Il secondo motivo è fondato. La domanda della Tr.Gi., quale si ricava dal tenore testuale dell’atto con cui è stata dispiegata, ha ad oggetto l’accertamento di un proprio controcredito rispetto a quello dedotto in via di eccezione da In.Sa. Spa; pertanto, essa, benché formulata in termini vaghi e neppure del tutto qui chiariti, integra una domanda riconvenzionale e riguardante un credito il cui valore è dedotto quale superiore a Euro cinquemila e cento; di conseguenza, è idonea a determinare, astrattamente e nei limiti della cognizione consentita a questa Corte in sede di regolamento di competenza, la individuazione quale giudice competente a conoscere della controversia del Tribunale.

Infatti, il criterio di cui all’art. 17 c.p.c. attiene certamente alla competenza per valore in tema di esecuzione forzata e non disegna – invece – un’ipotesi di competenza per materia o funzionale, sicché la sua applicazione non sfugge alla necessaria combinazione con la regola generale di cui all’art. 10, comma secondo, c.p.c., che disciplina il cumulo di domande proposte, nello stesso processo, nei confronti del medesimo soggetto, ai fini della competenza per valore. Del resto, neppure una eventuale pretestuosità della domanda ulteriore od accessoria (di norma, consentita al creditore convenuto in opposizione esecutiva) potrebbe privare il giudice così adito della potestà di esaminarla; mentre perfino in un’ipotesi di nullità dell’atto di dispiegamento di quella domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., sarebbe pur sempre il giudice concretamente adito ad essere munito della potestà di conoscerla, ma pure di quella di rilevarla per consentire alla parte di sanarla.

A tanto consegue la statuizione della competenza, per ragione di valore, a conoscere della complessiva controversia, in relazione alle domande delle parti contrapposte, il Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.

Le spese di lite possono essere compensate, in quanto il primo motivo dell’istanza di regolamento è manifestamente infondato e il secondo motivo si fonda sulla prospettazione di una domanda riconvenzionale meramente ipotetica, la cui effettiva ammissibilità e fondatezza andranno vagliate dal giudice del merito, cosicché possono ritenersi integrate le ragioni che, secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 7/03/2018), legittimano la compensazione delle spese di lite oltre il testo letterale dell’art. 92, comma secondo, codice di rito civile. D’altra parte, la Banca d’Italia non ha qui svolto attività difensiva ed è stata chiamata in giudizio ai soli fini dell’integrità del contraddittorio quale terza pignorata.

Incompetenza rilevabile dopo integrazione e prima udienza utile

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, in data 25/11/2024 e, a seguito di riconvocazione, in data 13 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2025.

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