Vendita su campione: vizi, termine decadenza ex art 1495

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 gennaio 2025| n. 96.

Vendita campione vizi stesso termine denuncia

Massima: Qualora un contratto sia qualificato come “vendita su campione”, per l’ultimo comma dell’art. 1522 cod. civ. trova applicazione il termine decadenziale per la denuncia dei vizi previsto dall’art. 1495 cod. civ., con conseguente decadenza dall’azione se tale termine non viene rispettato.

Ordinanza|15 gennaio 2025| n. 968. Vendita campione vizi stesso termine denuncia

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita su campione – Difformità della cosa fornita – Eccezione entro otto giorni – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Cons. Rel.

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso 28518/2022 R.G. proposto da:

ER.LE. DI Ri.St. E. C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BA.TO. presso lo studio Fa.-Pl., rappresentata e difesa dall’avvocato FA.PO. giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

ED.CO. Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato DO.PR. giusta procura in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 1344/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/09/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

Vendita campione vizi stesso termine denuncia

Osserva

La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini di cui appresso.

1. ED.CO. Srl convenne in giudizio ER.LE. di Ri.St. E C. Sas.

Espose di avere stipulato con la convenuta un contratto per la fornitura di infissi esterni e controtelai per il complessivo corrispettivo di Euro 103.000,00, oltre IVA (aveva ricevuto dalla convenuta, su propria sollecitazione, la proposta il 17/10/2007, che aveva accettato, confermando l’ordine, il 29/10/2007).

La convenuta aveva consegnato presso il cantiere dell’attrice un campione incompleto di persiane e finestre, altresì difforme rispetto a quanto pattuito, sia per la qualità del legno (okumè, invece che pino di prima scelta), che per la non corrispondenza al disegno della committente.

Nonostante le reiterate richieste e l’acconto di Euro 27.600,00 incamerato, la convenuta non aveva provveduto all’adempimento.

Avvalendosi anche del risultato dell’accertamento tecnico preventivo, l’attrice chiese condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di Euro 21.170,00 (decurtata dall’importo versato l’ammontare di Euro 6.430,00, che ED.CO. Srl riconosceva dovuto quale corrispettivo di lavori da quest’ultima svolti), oltre accessori, nonché al risarcimento del danno derivato dal ritardo.

Per quel che ancora qui rileva, va ricordato che la convenuta, eccepita la decadenza di cui all’art. 1495 cod. civ., contestò nel merito la domanda, sostenendo che le modifiche apportate al prototipo erano state richieste da Ma.Sa., socio della ED.CO., che aveva visionato e trovato di proprio gradimento il campione di porte e finestre.

Sulla base di detto accordo si era proceduto a installare il prototipo, anch’esso approvato dal Ma.Sa., con l’intesa “che lo stesso, dopo essere stato visionato dall’architetto non presente in loco, avrebbe dovuto essere restituito presso la sede della sa ER.LE. per proseguire i lavori”; ma, nonostante i solleciti, il campione non era stato restituito.

1.1. L’adito Tribunale, sempre per quel che qui importa, risolto il contratto per inadempimento di ER.LE., condannò la convenuta a pagare la somma di Euro 21.170,00, oltre accessori.

2. La Corte d’Appello di Bari rigettò l’impugnazione di ER.LE..

2.1. È utile riprendere, sia pure in sintesi, i passaggi argomentativi che qui assumono rilievo.

– Il campione messo a disposizione dall’appellante non era stato accettato dalla controparte, che, per stessa ammissione di ER.LE., si era riservata il vaglio dopo l’esame dell’architetto.

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– Il teste Ma.Gi. aveva dichiarato che il prototipo avrebbe dovuto essere visionato dall’architetto.

– Da ciò doveva concludersi che si era in presenza di vendita su campione (art. 1522 cod. civ.), risultato difforme da quello richiesto dalla committente (richiama l’accertamento tecnico preventivo).

– L’eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ. (i vizi erano stati contestati con lettera raccomandata ricevuta il 14/6/2008, nel mentre il campione era stato consegnato presso il cantiere il 21/5/2008), sollevata in primo grado dalla ER.LE., non coglieva nel segno, versandosi in ipotesi di “aliud pro alio”, con conseguente non applicabilità del termine decadenziale alla relativa azione.

3. ER.LE. di Ri.St. E C. Sas ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria censura.

L’intimata resiste con controricorso.

4. La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1522, 1495 e 1497 cod. civ.

Qualificato il contratto quale vendita a campione, la Corte d’Appello aveva deciso, in violazione dell’ultimo comma dell’art. 1522 cod. civ., non avendo tratto la inevitabile conseguenza che l’acquirente era decaduta dall’azione per tardività della denuncia, non essendo controverso che essa era stata comunicata dopo gli otto giorni previsti dall’art. 1495 cod. civ.

Sotto altro profilo, la ricorrente nega che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l’opera potesse considerarsi non utilizzabile in assoluto per l’uso a cui era destinata, sussistendo, semmai, vizio redibitorio o mancanza di qualità essenziali e, quindi, non potevasi affermare che il bene venduto appartenesse a un “genus” diverso, così da potersi qualificare “aliud pro alio”.

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5. La doglianza è fondata.

Va doverosamente premesso che in questa sede la qualificazione giuridica del contratto non è controvertibile, essendosi su di essa formato il giudicato interno per mancata impugnazione sul punto della sentenza d’appello, la quale ha riportato il negozio al “contratto su campione o su tipo di campione”, nonostante che qui emergessero i caratteri dell’appalto, o, comunque, della vendita con riserva di gradimento, art. 1520 cod. civ.

Di conseguenza, trova applicazione, per espresso richiamo dell’ultimo comma dell’art. 1522 cod. civ., il termine decadenziale di cui all’art. 1495 cod. civ.

Ciò premesso, è pacifico il superamento del predetto termine.

Sotto altro profilo deve escludere versarsi in presenza di “aliud pro alio”.

Di recente questa Corte, ribadendo orientamento consolidato, ha precisato che sussiste consegna di “aliud pro alio”, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita (Sez. 2, n. 13214, 4/05/2024, Rv. 671131 – 01).

Non par dubbio che nel caso in esame il bene consegnato apparteneva al genus “infissi in legno” e alla destinazione tipica degli infissi era destinato. L’eventuale inidoneità ad assolvere in tutto o in parte allo scopo previsto costituiva, quindi, vizio della cosa, la cui denuncia è soggetta al termine decadenziale di legge.

6. Accolto, pertanto, il ricorso, il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda alla luce del principio di diritto sopra richiamato e regolerà, inoltre, le spese del giudizio di legittimità.

Vendita campione vizi stesso termine denuncia

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2025.

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