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Opposizione a decreto ingiuntivo e la definitiva caducazione del provvedimento monitorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 315.

L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello - anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l’esecuzione forzata

Divieto di patti successori e rinuncia a vantare diritti di uno dei futuri eredi
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Divieto di patti successori e rinuncia a vantare diritti di uno dei futuri eredi

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 gennaio 2024| n. 366.

E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.

Assistenza prestata dall’avvocato di un solo soggetto contro più soggetti e facoltà del giudice di aumento del compenso
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Assistenza prestata dall’avvocato di un solo soggetto contro più soggetti e facoltà del giudice di aumento del compenso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 376.

La facoltà riconosciuta al giudice dall’articolo 4 del Dm n. 55 del 2014 di aumentare il compenso anche nel caso in cui l’avvocato assista un solo soggetto contro più soggetti impone comunque a quest’ultimo l’onere di motivare, tanto opti per riconoscere l’aumento, quanto opti invece negarlo

Associazione in partecipazione e la Clausola volta ad attribuire agli associati alla cessazione del rapporto importi corrispondenti al valore patrimoniale dell’azienda
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Associazione in partecipazione e la Clausola volta ad attribuire agli associati alla cessazione del rapporto importi corrispondenti al valore patrimoniale dell’azienda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 gennaio 2024| n. 308.

In tema di associazione in partecipazione, poiché l’associato non partecipa direttamente all’affare o all’impresa o non ha, conseguentemente, un diritto immediato agli utili, egli non può pretendere che gli sia attribuita, quale utile, nel corso del rapporto o al suo termine, una parte dei beni eventualmente prodotti con l’attività associata, bensì soltanto che gli sia liquidata e pagata una somma di denaro corrispondente alla quota spettantegli di utili ed all’apporto. Ne consegue che la clausola inserita nel contratto la quale riconosca, al termine del rapporto, il diritto dell’associato alla restituzione anche di eventuali incrementi patrimoniali che si dovessero verificare nel corso dell’attività dell’impresa, deve ritenersi nulla, in quanto completamente distonica rispetto alla disciplina dell’associazione in partecipazione

Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata
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Diritto alla provvigione è necessario che tra l’intervento e la conclusione dell’affare vi sia un nesso di causalità adeguata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2024| n. 538.

Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di un giudizio ex post, ad affare compiuto, ed incombendo sul mediatore la relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza.

Il diritto unilaterale di recesso da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati
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Il diritto unilaterale di recesso da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 gennaio 2024| n. 421.

In tema di appalto, il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c. da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore. In tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera”. Una volta accertata la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull’attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l’appaltatore dei danni subiti dal committente, qualora i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall’appaltante.

L’eliminazione delle vedute abusive
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L’eliminazione delle vedute abusive

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|8 gennaio 2024| n. 438.

L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell'opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni.

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Assegno di mantenimento e quantificazione anche per il periodo della convivenza prematrimoniale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|18 dicembre 2023| n. 35385.

In tema di divorzio, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno previsto dall'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di "fatto" di quella medesima unione e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, ai fini della necessaria verifica del contributo fornito dal richiedente l'assegno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi, occorrendo vagliare l'esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all'interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio.

Spese processuali e compensazione per la natura del giudizio e mancato svolgimento di attività difensiva ad opera di controparte
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Spese processuali e compensazione per la natura del giudizio e mancato svolgimento di attività difensiva ad opera di controparte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 dicembre 2023| n. 35310.

La compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. è possibile ove vi sia soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero ancora - a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018 - qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ipotesi nelle quali non possono essere ricomprese la “natura del giudizio” ed il mancato svolgimento di attività difensiva della controparte

Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria
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Il privilegio riconosciuto riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica e non per quello costituito in forma societaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 dicembre 2023| n. 35314.

Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.