Doppia iscrizione a ruolo per errore del cancelliere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 novembre 2024| n. 28468.

Doppia iscrizione a ruolo per errore del cancelliere

Massima: In caso di doppia iscrizione a ruolo, per errore del cancelliere, dello stesso atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, non costituitosi in nessuno dei due giudizi e dichiarato contumace, non si determina nullità della sentenza, perché la violazione dell’art. 168 c.p.c. non è tale da provocare alcuna lesione del diritto di difesa della parte convenuta.

 

Ordinanza|5 novembre 2024| n. 28468. Doppia iscrizione a ruolo per errore del cancelliere

Data udienza 13 settembre 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Iscrizione a ruolo doppia iscrizione a ruolo dell’atto di citazione – Errore del cancelliere – Mancata costituzione della parte convenuta – Contumacia del convenuto – Nullità della sentenza – Esclusione – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonetta – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco M. – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25583/2022 proposto da:

LO.PI., difeso in proprio (…) e dall’avv.ssa LA.TO.;

– ricorrente –

contro

TI.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6272/2022 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 10/10/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/9/2024 dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;

ritenuto che,

con sentenza resa in data 10/10/2022, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato la nullità della sentenza con la quale il giudice di primo grado ha condannato Ti.An. alla restituzione, in favore di Lo.Pi., della documentazione contabile alla stessa consegnata dal Lo.Pi. per l’adempimento, da parte della Ti.An., delle prestazioni di commercialista eseguite in favore dell’attore;

a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come il presente giudizio fosse stato introdotto dal Lo.Pi. con un atto di citazione notificato in data 6/6/2016 e iscritto al ruolo in data 20/6/2016 (R.G. n. 44950/2016 del Tribunale), mentre un identico giudizio (R.G. n. 45161/2016 del Tribunale) era stato iscritto a ruolo sulla base della stessa notificazione del 20/6/2016;

ciò posto, non essendo stati riuniti i due giudizi (avendo il Tribunale piuttosto dichiarata la cancellazione dal ruolo del giudizio iscritto per secondo), ed essendo rimasta contumace la Ti.An. nel giudizio proseguito fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, al caso di specie doveva trovare applicazione il principio (sancito dalla giurisprudenza di legittimità) che impone, in un caso consimile, il riconoscimento della nullità della sentenza di primo grado pronunciata ad esito del giudizio iscritto a ruolo per primo;

avverso la sentenza d’appello, Lo.Pi. propone ricorso per cassazione sulla base di undici motivi d’impugnazione;

Ti.An. non ha svolto difese in questa sede;

Doppia iscrizione a ruolo per errore del cancelliere

considerato che,

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione negli artt. 342 e 348-bis c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla controparte;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c. (così come a norma dell’art. 348-ter c.p.c.), integrante error in procedendo, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (v., explurimis, Sez. L , ordinanza n. 3612 del 4/02/2022 (Rv. 663837 – 01);

nel caso di specie, l’odierno ricorrente ha omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa l’atto d’appello della controparte allo scopo di verificare l’effettiva genericità (ex art. 342 c.p.c.) o l’effettiva manifesta infondatezza del gravame proposto (ex art. 348-bis c.p.c.) avverso la sentenza di primo grado, né ha riportato, nel motivo in scrutinio, l’atto di appello per la parte qui rilevante, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;

Doppia iscrizione a ruolo per errore del cancelliere

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 139 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività, avendolo la controparte proposto oltre il termine semestrale di legge, peraltro mediante una notificazione nulla in ragione del mancato invio della raccomandata di cui all’art. 139 c.p.c.;

il motivo è infondato;

dev’essere preliminarmente rilevata l’infondatezza di quanto affermato dall’odierno ricorrente con riguardo alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, che la Corte territoriale afferma coincidente con la data dell’8/5/2017 (a fronte della notificazione dell’appello in data 7/12/2017), laddove il Lo.Pi. si limita ad affermare la sola “emissione” della sentenza di primo grado in data 2/4/2017, senza neppure fornire alcun riscontro documentale in ordine all’eventuale errore contenuto nelle differenti indicazioni della Corte d’Appello;

ciò posto, quanto alla prospettata nullità della notificazione dell’atto d’appello (in ragione del preteso mancato invio della raccomandata di cui all’art. 139 c.p.c.), è appena il caso di rilevare come l’attuale ricorrente, costituendosi in appello, abbia sanato ogni eventuale vizio di nullità della notifica dell’atto di gravame, del cui tempestivo rilievo in quella sede, peraltro, non risulta aver fornito alcun adeguato riscontro;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c., nonché per omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il giudice d’appello erroneamente dichiarato la nullità della sentenza di primo grado senza avvedersi della riconducibilità degli errori connessi alla doppia iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado alla responsabilità della cancelleria e della stessa controparte che, pur essendo rimasta contumace, doveva ritenersi pienamente a conoscenza della pendenza del giudizio originariamente instaurato dal Lo.Pi.;

Doppia iscrizione a ruolo per errore del cancelliere

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come la Corte territoriale abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (in ragione della doppia iscrizione a ruolo dell’originario atto di citazione) in applicazione di una precedente pronuncia di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 4/07/2007, Rv. 599079 – 01) in cui il riconoscimento della nullità della sentenza emessa ad esito del giudizio iscritto a ruolo per primo fu pronunciato sul presupposto dell’avvenuta iscrizione a ruolo del secondo giudizio per iniziativa del convenuto (rimasto viceversa contumace nel giudizio iscritto a ruolo per primo) (v. partic. le pagg. 22-24 di Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 04/07/2007, cit.);

tale presupposto (ossia l’avvenuta iscrizione a ruolo del secondo giudizio per iniziativa del convenuto) deve ritenersi tale da aver assunto carattere effettivamente decisivo nella vicenda ilio tempore sottoposta all’esame di questa Corte, essendo del tutto evidente il pregiudizio verificatosi a danno del convenuto dichiarato contumace nel giudizio iscritto a ruolo per primo, giacché, laddove non vi fosse stato l’errore del cancelliere (id est, se il cancelliere avesse inserito gli atti del convenuto, presentatosi per l’iscrizione a ruolo, all’interno del fascicolo del giudizio già iscritto a ruolo per primo), la seconda iscrizione a ruolo da parte del convenuto avrebbe dovuto essere interpretata come costituzione in giudizio (v. Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 4/07/2007 in motivazione), così attuandosi nella sua integrità il contraddittorio relativo a quel (primo) giudizio, mentre, al contrario, il giudice di merito relativo a tale primo giudizio arrivo a sentenza (illegittimamente) con la parte convenuta contumace;

nel caso oggetto dell’odierno esame, al contrario, l’erronea duplicazione del giudizio fu determinata dal decisivo errore del cancelliere, che duplicò l’iscrizione a ruolo dello stesso atto introduttivo notificato non avvedendosi della già avvenuta (prima) iscrizione a ruolo;

a tale (erronea) duplice iscrizione a ruolo del primo grado dell’odierno giudizio, tuttavia, non seguì alcuna costituzione in giudizio della convenuta Ti.An., la quale rimase contumace per tutta la durata del giudizio di primo grado, pur essendo stata ritualmente raggiunta dall’originaria notificazione dell’atto di citazione;

da qui la diversità del caso in esame, rispetto al precedente caso di legittimità richiamato in termini decisivi dal giudice a quo (Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 4/07/2007, cit.), non essendosi la Ti.An. costituita in nessuno dei due giudizi iscritti a ruolo in primo grado (non iscrisse la causa a ruolo, né si costituì dopo aver ricevuto l’atto di citazione); giudizi che furono, il primo, condotto a sentenza sulla contumacia della Ti.An. (pur regolarmente citata) e, il secondo, cancellato dal ruolo, in ragione dell’avvenuto riconoscimento dell’erronea duplicazione dell’iscrizione a ruolo per mero errore della Cancelleria;

Doppia iscrizione a ruolo per errore del cancelliere

le considerazioni che precedono valgono dunque a giustificare il rilievo secondo cui l’obiettiva violazione dell’art. 168 c.p.c. (derivata dall’erronea duplicazione dell’iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado) non fu tale da provocare alcuna lesione dei diritti di difesa propri dalla parte convenuta;

in forza di tali premesse, dovendo ritenersi esclusa l’avvenuta consumazione di alcun pregiudizio ai danni dell’odierna controricorrente per effetto dell’erronea duplicazione dell’iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado, dev’essere riconosciuta, in accoglimento della censura in esame, la corrispondente erroneità della sentenza impugnata, con la conseguente relativa cassazione sul punto;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 39 e 273 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di rilevare la correttezza del provvedimento di estinzione (o di cancellazione dal ruolo) del giudizio di primo grado iscritto a ruolo per secondo;

con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 273 e 168 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’eccezione sollevata dalla controparte con riguardo alla pretesa violazione, da parte del giudice di primo grado, degli artt. 168 e 273 c.p.c. in relazione al giudizio iscritto a ruolo per secondo;

con il sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 161, 168, 273, 91 e 96 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente omesso di rilevare la responsabilità del cancelliere (e non già dell’attore) in caso di doppia iscrizione a ruolo del medesimo giudizio, con la conseguente erroneità della condanna del Lo.Pi. al rimborso delle spese di lite e alla condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., e per avere altresì erroneamente omesso di rilevare il passaggio in giudicato della sentenza emessa ad esito del giudizio iscritto a ruolo per primo, non tempestivamente impugnata dalla controparte;

con il settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 345 e 214 c.p.c., nonché degli artt. 2712 e 2719 c.c., per avere la Corte territoriale giudicato sulla base di documenti nuovi (indicati in ricorso), la cui ammissione non avrebbe mai potuto essere giustificata nel giudizio di appello, senza tener conto del già avvenuto disconoscimento dell’autenticità di tali documenti da parte dell’odierno istante;

con l’ottavo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2222-2229, 2235 e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale, in considerazione dell’erronea dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, omesso di delibare nel merito le deduzioni difensive dell’odierno istante, dalle quali evincerebbe la totale infondatezza delle considerazioni svolte dalla controparte, così come diffusamente argomentato in ricorso;

Doppia iscrizione a ruolo per errore del cancelliere

con il decimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente condannato l’odierno istante al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, senza avvedersi dell’integrale responsabilità del cancelliere del Tribunale per la duplicazione delle iscrizioni a ruolo dell’originario atto di citazione indicate come ragione della nullità della sentenza di primo grado;

con l’undicesimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 96 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente condannato l’odierno istante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore della controparte, senza avvedersi dell’integrale responsabilità del cancelliere del Tribunale per la duplicazione delle iscrizioni a ruolo dell’originario atto di citazione indicate come ragione della nullità della sentenza di primo grado, senza avvedersi dell’assenza di alcuna malafede o colpa grave dell’odierno istante;

il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il decimo e l’undicesimo motivo devono ritenersi assorbiti dalla rilevata fondatezza del terzo motivo;

con il nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di indicare le conclusioni delle parti e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione assunta;

Doppia iscrizione a ruolo per errore del cancelliere

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, in relazione alla censura in esame, trovi applicazione il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale l’omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nell’intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non sono state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte, mentre – se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti sono state esaminate e decise, nonostante l’omessa o erronea trascrizione – il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza (Sez. 5, Ordinanza n. 10465 del 17/04/2024, Rv. 670843 -01; Sez. 2, Sentenza n. 11150 del 9/05/2018, Rv. 648052 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12864 del 22/06/2015, Rv. 635880 – 01);

nel caso di specie, la circostanza che le conclusioni delle parti non siano state esaminate o considerate non risulta neppure allegata dall’odierno istante, con il riconoscimento della conseguente totale infondatezza della censura in esame;

sulla base di tali premesse, rilevata l’inammissibilità del primo motivo, l’infondatezza del secondo e del nono e la fondatezza del terzo motivo (assorbiti tutti i restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo; rigetta il secondo e il nono; accoglie il terzo motivo; dichiara assorbiti tutti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 13 settembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2024.

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