Accertamento data scrittura privata nel fallimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 novembre 2024| n. 28214.

Accertamento data scrittura privata nel fallimento

Massima: Nella verifica del passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell’art. 2704, comma 1, c.c., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l’inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell’anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell’opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d’ufficio l’anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un’espressa rinuncia del curatore all’eccezione concernente il difetto di data certa.

Ordinanza|4 novembre 2024| n. 28214. Accertamento data scrittura privata nel fallimento

Data udienza 17 ottobre 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento ed altre procedure concorsuali – Fallimento – Passivita’ fallimentari (accertamento del passivo) – In genere anteriorità della scrittura privata che documenta il credito – Accertamento – Soggezione all’art. 2704, comma 1, c.c. – Configurabilità – Domanda del curatore in separato giudizio per l’inadempimento del creditore rispetto alla scrittura – Rilevanza – Riconoscimento dell’anteriorità della scrittura – Rilievo anche d’ufficio da parte del giudice dell’opposizione allo stato passivo.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. ABETE Luigi – Presidente

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Relatore

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso n. 915/2019 r.g. proposto da

De.Ba. Spa, con sede in M, alla Piazza (Omissis), Codice Fiscale (Omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, dr. Mu.Ac., rappresentata e difesa dall’avv. Gi.Re., giusta procura in calce al ricorso, con il quale è elett.te dom.to in Roma alla via Vi.Co. presso lo studio dell’Avv. Al.Di. (studio #(Di.Ca. – Sa.)#).

– ricorrente –

contro

Fa.CO. Spa – codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli (Omissis), in persona dei curatori Dott. Di.Ma. e Avv. Pe.Li.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli n. cronol. 2971/2018 del 21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

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FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione allo stato passivo avanzata ai sensi degli artt. 98 e 99 L.Fall. da De.Ba. Spa, nei confronti del Fa.CO. Spa, avverso il provvedimento del g.d. con il quale era stata negata la richiesta di ammissione al passivo per un credito da saldo di conto corrente bancario e per crediti nascenti da un contratto di finanziamento.

2. L’istante De.Ba. Spa – già Banca d’America e d’Italia Spa – aveva, infatti, formulato domanda ex art. 101 L.f. di ammissione al passivo della predetta società per i seguenti importi e causali (i) Euro 732.902,34, quale saldo debitore relativo a capitale e interessi riliquidati al 15.04.2014 del c/c n. 499/30412, intestato alla fallita presso la banca istante; (ii) Euro 413.791,9, relativo alla posizione a sofferenza n. 49659/22, inerente rate insolute, capitale residuo ed interessi riliquidati al 15.04.2014 del finanziamento a medio termine n. 678, per la quota parte di propria spettanza a suo tempo concesso alla CO.DA. Spa; (iii) per crediti da accordo di ristrutturazione ex art. 67, 3 co., lett. d), L.F. stipulato il 14.09.2012 tra i finanziatori e CO. e SP.PA. ITALIA, garantito da pegno sul 100% delle quote CO.Br. Ltd; (iv) Euro 1.564.542,28, per saldo debitore dei conti anticipi relativi ad anticipazioni export.

3. Il g.d. provvedeva tuttavia a rigettare le domande di ammissione della banca per la maggior parte, conformemente alle conclusioni della curatela, ammettendo unicamente il credito per Euro 413.791,97 in privilegio e per Euro 1.554.142,78 in chirografo.

4. Con ricorso ex artt. 98 e 99 L.f. la De.Ba. Spa proponeva opposizione, impugnando il provvedimento di parziale ammissione ed il Tribunale, con il decreto sopra indicato in epigrafe, ha affermato che (a) gli estratti conto contenenti l’enunciazione delle singole operazioni non erano opponibili alla curatela in sede di verifica del passivo, essendo organo terzo, a cui non si applicavano le previsioni degli artt. 2709 e 2710 c.c.; (b) neanche risultava la notifica al correntista degli estratti conto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., con la conseguenza che l’opponente avrebbe dovuto fornire la prova delle singole operazioni; (c) nessun rilievo assumeva l’utilizzazione dei documenti esibiti dalla banca per l’esercizio di azioni revocatorie da parte della curatela, trattandosi in quel caso di dichiarazioni confessorie provenienti dalla stessa banca; (d) nella fattispecie in esame nemmeno erano stati prodotti gli estratti conto integrali; (e) il contratto non soltanto appariva privo di data certa, ma contenente esso stesso clausole affette da palese nullità per indeterminatezza.

5. Il decreto, pubblicato il 21.11.2018, è stato impugnato da De.Ba. Spa con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Il Fa.CO. Spa, intimato, non ha svolto difese.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la banca ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., “violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 2730, 2733, 2734, 2735 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 co.1 c.p.c., nonché violazione dei principi di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c. e degli artt. 263 e ss. c.p.c.”.

1.1 Sostiene la ricorrente che la decisione – con la quale il Tribunale aveva rigettato la sua opposizione, in ragione della mancanza di prova dell’esistenza del credito azionato e l’iter motivazionale che la sorreggeva – sarebbero illegittimi e meritevoli di censura perché le pretese contrapposte erano fondate sul medesimo estratto conto e sui medesimi saldi passivi. Osserva, infatti, la banca ricorrente che la curatela fallimentare, nella citazione del 4.12.2017 introduttiva del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, aveva espressamente ammesso che l’azione si fondava sui medesimi saldi di c/c, poi oggetto invece di contestazione in sede di opposizione allo stato passivo. Sarebbe noto alla ricorrente l’orientamento giurisprudenziale prevalente che muove dall’esclusione del valore probatorio a favore del creditore istante delle scritture contabili dallo stesso tenute, dal momento che l’art. 2710 c.c.,

costituendo deroga al principio generale secondo cui la documentazione predisposta dalla parte non costituisce prova in favore della medesima, non sarebbe applicabile in sede di formazione dello stato passivo del fallimento poiché il curatore non è qualificabile imprenditore ed è estraneo all’eventuale rapporto d’impresa tra il fallito e il creditore istante; tuttavia – aggiunge la ricorrente – in altro giudizio inter partes i medesimi documenti (id est gli estratti conto) e i saldi su di essi presenti erano stati invocati dalla curatela fallimentare per fondare la propria domanda di revocatoria fallimentare.

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2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli art. 1832 e 1857 c.c., nonché violazione dell’art. 2697 c.c.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 135 co. 3 c.p.c. e 99 co.11 L.f., sul rilievo che la decisione sarebbe stata resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione e, in subordine, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

4. Il quarto mezzo denuncia violazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 135 co. 3 c.p.c. e 99 co.11 L.f., sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sempre sul rilievo che la decisione sarebbe stata resa in base a motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione e comunque in violazione dell’art. 1419 c.c.

4.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimento delle ulteriori censure sopra ricordate.

Sul punto giova ricordare che secondo i principi espressi da questa Corte di legittimità “nella verifica del passivo fallimentare, l’accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata che documenta la pretesa creditoria è soggetto alle regole dell’art. 2704, primo comma, cod. civ., essendo il curatore terzo rispetto ai creditori concorsuali e allo stesso fallito, e la questione può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Tuttavia, la domanda proposta dal curatore in un separato giudizio per sentir accertare l’inadempimento del medesimo creditore alle pattuizioni trasfuse nella scrittura implica il riconoscimento dell’anteriorità della scrittura stessa, atteso che il dovere di lealtà e probità ex art. 88 cod. proc. civ. non consente alla parte di scindere la propria posizione processuale a seconda della convenienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, il giudice dell’opposizione allo stato passivo, tenuto a verificare anche d’ufficio l’anteriorità del credito insinuato, deve considerare certa la data della scrittura, pur in difetto di un’espressa rinuncia del curatore all’eccezione concernente il difetto di data certa” (così espressamente Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13282 del 26/07/2012; in tema di data certa, v. anche Sez. U, Sentenza n. 4213 del 20/02/2013).

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Coglie pertanto nel segno l’obiezione sollevata dalla parte ricorrente secondo cui non sarebbe possibile per la curatela fallimentare scindere la sua posizione processuale a seconda delle ragioni di convenienza sottese ai due rapporti processuali in corso, di talché la questione della data certa e dell’opponibilità della documentazione esibita dalla parte istante in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo avrebbe dovuto essere regolata dal giudice a quo secondo i principi sopra ricordati e qui di nuovo affermati.

A ciò si aggiunga – anche in accoglimento del vizio di motivazione (pur enunciato in rubrica) – che risulta a dir poco incomprensibile l’argomentazione utilizzata dal Tribunale per superare la sopra riferita obiezione della società creditrice, posto che, a fronte della sopra rilevata posizione processuale della curatela nel diverso giudizio di revocatoria, non è dato comprendere il significato della seguente espressione “nessun rilievo assumeva l’utilizzazione dei documenti esibiti dalla banca per l’esercizio di azioni revocatorie da parte della curatela, trattandosi in quel caso di dichiarazioni confessorie provenienti dalla stessa banca”.

5. Anche la denunciata violazione di legge, in relazione alla regolazione delle spese di lite (“violazione dell’art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55”), rimane pertanto assorbita.

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P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2024.

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