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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 dicembre 2013, n. 27302. Deve considerarsi ammissibile una pertinenza in comunione al servizio di piu’ immobili appartenenti in proprieta’ esclusiva ai condomini della pertinenza stessa, dal momento che l’asservimento reciproco del bene comune (accessorio) consente di ritenere implicitamente sussistente la volonta’ dei comproprietari di vincolare i beni accessori comuni a favore delle rispettive proprieta’ esclusive (beni principali)

Suprema Corte di Cassazione sezione II Sentenza 5 dicembre 2013, n. 27302 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. CARRATO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 dicembre 2013, n. 27854. Fondo patrimoniale: l’annotazione di cui all’art. 162, comma 4, cod. civ., che è norma speciale, è l’unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all’art. 2647 cod. civ., che è norma generale, ha funzione di mera pubblicità-notizia

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 dicembre 2013, n. 27854 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 30 maggio 2005 A.M. , L.B. , S.M.P. e C.G. proposero opposizione avverso il pignoramento notificato da Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a. in virtù di decreto ingiuntivo in base al quale il creditore...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 dicembre 2013 n. 27940. La comproprietà non dà diritto al parcheggio nel cortile condominiale

Il testo integrale [1]   La Corte territoriale ha chiarito che correttamente era stato impedito il parcheggio in quanto il relativo esercizio oltre a rendere scomodo il raggiungimento a piedi delle singole unità immobiliari, avrebbe impedito all’altro condomino, l’ordine maltese, di utilizzare il cortile per l’introduzione di automezzi nei vani di sua proprietà posti a...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 12 dicembre 2013, n. 27846. A norma dell’art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell’impugnazione

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 12 dicembre 2013, n. 27846 Svolgimento del processo 1. Con citazione del 15 dicembre 2009, M..P. citava dinnanzi al Tribunale di Orvieto Banca Intesa san Paolo s.p.a. chiedendo, come titolare del contratto di deposito titoli sul quale era stato effettuato in data 26 febbraio 1999 l’acquisto di obbligazioni...