Corte_de_cassazione_di_Roma

Suprema Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza 19 dicembre 2013, n. 28430

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. CURZIO Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA sul ricorso 14878-2009 proposto da: SOCIETA’ (OMISSIS) S.N.C. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti; – ricorrente – contro (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti; – controricorrente – nonche’ contro I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS); – Intimato – avverso la sentenza n. 390/2008 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 13/06/2008 R.G.N. 86/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per l’inammissibilita’ e in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La societa’ (OMISSIS) s.n.c. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro in funzione di giudice del lavoro, che l’aveva ritenuta responsabile dell’infortunio occorso al dipendente (OMISSIS) il (OMISSIS), a seguito di azione di regresso esercitata nei suoi confronti dall’inail, citando nel giudizio di gravame sia l’Inail che la societa’ (OMISSIS) dalla quale pretendeva esser garantita. L’adita Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 4 – 13 giugno 2008, accolse l’impugnazione e rigetto’ la domanda proposta dall’Inail, dichiarando che nulla era dovuto dalla societa’ appellante all’istituto assicuratore per il suddetto infortunio e compenso’ integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la societa’ ” (OMISSIS)” che affida l’impugnazione ad un solo motivo. Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS), mentre rimane solo intimato l’Inail. Le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un solo motivo, proposto per violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell’articolo 112 c.p.c. ed in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la societa’ (OMISSIS) s.n.c. si duole dell’omessa pronunzia della Corte cagliaritana sulla domanda di condanna della societa’ ” (OMISSIS)” al pagamento delle spese legali da essa ricorrente sostenute in primo grado per resistere all’azione del dipendente danneggiato (OMISSIS). Sostiene la ricorrente che la Corte d’appello, nel compensare integralmente fra tutte le parti le spese dei due gradi di giudizio, ha finito per non pronunziarsi sulla condanna della predetta societa’ assicuratrice al rimborso delle spese di prime cure ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3, domanda, questa, motivata dalla necessita’ per essa ricorrente di aver dovuto resistere all’azione di rivalsa dell’Inail per far accertare che non era stata provata la sua responsabilita’ in ordine all’infortunio sul lavoro occorso al proprio dipendente (OMISSIS), il quale aveva azionato la relativa domanda risarcitoria. Pertanto, la ricorrente chiede di accertarsi che la domanda formulata dall’assicurata ai sensi dell’articolo 1917 c.c., comma 3, per ottenere la statuizione di condanna dell’assicuratrice al pagamento delle spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato e’ diversa ed autonoma rispetto a quella di cui all’articolo 1917 c.c., comma 1, proposta dalla medesima assicurata al fine di essere tenuta indenne dalla societa’ assicuratrice di tutto quanto, in conseguenza del fatto accaduto nel periodo di vigenza della copertura assicurativa, deve pagarsi al terzo danneggiato. Il motivo e’ infondato. Osserva, invero, la Corte che non vi e’ dubbio sul fatto che nell’assicurazione per la responsabilita’ civile, la costituzione e difesa dell’assicurato, giustificata dall’instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, e’ svolta anche nell’interesse dell’assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all’obbiettivo ed imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo di indennizzo, sicche’ l’assicuratore e’ tenuto a sopportare le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti dall’articolo 1917 cod. civ., comma 3 (v. in tal senso Cass. Sez. 3 n. 5300 del 28/2/2008). Si e’, infatti, gia’ avuto modo di affermare in passato (Cass. Sez. 3 n. 6340 del 26/6/1998) che “il regime dell’assicurazione della responsabilita’ civile contenuto nell’articolo 1917 cod. civ. – non modificato, per quanto attiene al rapporto tra assicurato e assicuratore, dalla Legge sulla assicurazione della R.C.A. 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 18 che ha attribuito al danneggiato l’azione diretta contro l’assicuratore – regola da un lato (comma 1) la rifusione da parte dell’assicuratore di tutto quanto l’assicurato debba pagare al terzo danneggiato e quindi anche le spese che essendo state sostenute dal danneggiato vittorioso debbano essergli rimborsate dall’assicurato, dall’altro (comma 3) il rimborso da parte dell’assicuratore, entro limiti prestabiliti, delle spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato. Trattandosi di obbligazioni oggettivamente distinte, l’adempimento di esse puo’ essere domandato dall’assicurato sia congiuntamente con l’unica domanda giudiziale, sia disgiuntamente con due distinte domande, riferite ad oggetti diversi. Cio’ comporta, altresi’, che l’assicurato convenuto in giudizio dal danneggiato puo’ chiamare in causa l’assicuratore (articolo 1917, comma 4) chiedendone la condanna anche soltanto all’obbligazione principale, e riservarsi di chiedere in un successivo giudizio l’adempimento dell’obbligazione accessoria“. Tuttavia, nella fattispecie la ricorrente ha depositato per la prima volta la nota relativa alle spese di cui chiede il rimborso solo in data 18 giugno 2008, cioe’ successivamente alla data di pubblicazione della sentenza d’appello risalente al 13 giugno del 2008, cosi’ come si ricava dalla lettura dell’elenco degli atti inserito in calce al ricorso. In tal modo risulta, pero’, violato il divieto di deposito di documenti nuovi nel giudizio di legittimita’ di cui all’articolo 372 cod. proc. civ., comma 1 per cui l’inammissibilita’ di una tale produzione documentale, posta a base dell’unico motivo di impugnazione, non puo’ che condurre al rigetto dello stesso ricorso. Tale norma stabilisce, infatti, che non e’ ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullita’ della sentenza impugnata e l’ammissibilita’ del ricorso e del controricorso. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente societa’ e vanno liquidate, come da dispositivo, in favore della societa’ (OMISSIS). Non va, invece, emessa alcuna statuizione sulle spese nei confronti dell’Inail che nel presente giudizio e’ rimasto solo intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio nei confronti della (OMISSIS) nella misura di euro 2500,00 per compensi professionali e di euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Inail.

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