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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21227. Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette, salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c., non al semplice chiamato all'eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione, conseguente alla successione, presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. In caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l'ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc). Qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi, ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti. In tal caso, viene a gravare sui convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 8 ottobre 2014, n. 21227 Svolgimento del processo Con sentenza in data 27-7-2005 il Tribunale di Alessandria, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione notificato il 23-5-2002 da V.G. nei confronti di O.G.B. , dichiarava che il convenuto era il padre naturale dell’attrice. O.G.B. proponeva appello...

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Corte di Cassazione, sezione unite, ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20661. L'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale viola la Costituzione

Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. BERNABAI Renato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20759. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente all'istanza di liquidazione degli onorari del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato ad alcuno, è inammissibile

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20759 Svolgimento del processo e motivi della decisione I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “1. – Con decreto del 24.2.2011 la Corte d’assise di...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2014, n. 20559. Il risarcimento accordato al passeggero della moto che subisca un grave incidente una volta quantificato e riconosciuto non può poi essere rimesso in discussione.

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2014, n. 20559 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 2 ottobre 2014, n. 4922. Se è vero che il diritto sul sepolcro è un diritto di natura reale assimilabile al diritto di superficie, suscettibile di possesso e di trasmissione sia inter vivos e mortis causa, nei confronti degli altri soggetti privati, è altrettanto vero che esso non preclude l'esercizio dei poteri autoritativi spettanti alla amministrazione concedente (con la precisazione che nel caso di emanazione di atti di revoca o di decadenza spetta la tutela prevista per le posizioni di interesse legittimo e che, in ogni caso, titolare del diritto reale, nonché della coesistente posizione di interesse legittimo nel caso di emanazione di atti autoritativi, è esclusivamente il concessionario, cui non può neppure essere assimilato né il richiedente la sub-concessione, in mancanza del formale provvedimento abilitativo, né chi abbia 'acquistato' – solo apparentemente, in ragione della nullità del relativo contratto – il bene demaniale).

Consiglio di Stato sezione V sentenza 2 ottobre 2014, n. 4922 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 743 del 2014, proposto dai signori MA.CR. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fe.La....