Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 10 ottobre 2014 n. 21493

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza del 12 ottobre 2007, il Tribunale di Savona accolse la domanda proposta da Vo.Da. , in qualità di tutore del padre Vo.Al. , dichiarando la nullità del matrimonio da quest’ultimo contratto con rito civile in Savona il (omissis) con V.M.G. , per incapacità d’intendere e di volere dell’uomo, deceduto nel corso del giudizio.
2. – L’impugnazione proposta dalla V. nei confronti di Vo.Da. , in qualità di erede del padre, è stata rigettata con sentenza del 13 giugno 2011, con cui la Corte d’Appello di Genova ha rigettato anche il gravame incidentale proposto dal Vo. .
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che le perplessità derivanti dall’inconciliabilità fra le risultanze della prova testimoniale assunta in primo grado e quelle dei certificati medici prodotti in giudizio fossero state superate in virtù della c.t.u. disposta in corso di causa, la quale aveva consentito di accertare, mediante un esame autoptico, che la sindrome demenziale da cui il Volomini era già affetto all’epoca della celebrazione del matrimonio era dovuta ad una malattia di i Alzheimer quantificabile come in una fase evolutiva di media gravità, pur non potendosi escludere un quadro misto di demenza dovuto a coesistenza del morbo di Alzheimer e deterioramento cognitivo su base vascolare, e che l’entità del deficit era tale da modificare la capacità di autodeterminazione del soggetto, compromettendo, oltre alle facoltà mnesiche, le funzioni corticali superiori, e privandolo della capacità d’introspezione e di elaborazione di concetti astratti, nonché di mutare strategia mentale dinanzi ad un evento. Ha affermato che il c.t.u. aveva fornito una risposta esaustiva e convincente al quesito propostogli, escludendo che le sue conclusioni, confortate anche dal ricorso ad uno specialista neurologo, fossero estranee all’oggetto della consulenza, in quanto lo stesso consisteva proprio nell’accertare se alla data di celebrazione del matrimonio il Vo. fosse affetto da una patologia incidente sulla capacità d’intendere e di volere. Ha ritenuto pertanto superfluo l’esame del filmino girato in occasione delle nozze o l’espletamento di ulteriori accertamenti peritali, osservando comunque che le perplessità manifestate dal Tribunale erano giustificate dalla circostanza che, all’epoca del matrimonio, il Vo. viveva da solo, assistito da una collaboratrice familiare soltanto per alcune ore al giorno.
3. – Avverso la predetta sentenza la V. propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, illustrati anche con memoria. Il Vo. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 120 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la Corte di merito ha fondato la propria decisione esclusivamente sulle indagini compiute dal c.t.u., le quali erano inidonee a giustificare l’annullamento del matrimonio, non avendo avuto ad oggetto l’accertamento dell’incapacità d’intendere e di volere al momento della celebrazione, ma soltanto l’esistenza di una patologia potenzialmente incidente su detta capacità.
La consulenza era stata infatti disposta esclusivamente per dirimere la controversia insorta nel procedimento penale svoltosi a carico di essa ricorrente in ordine al tipo di patologia da cui era affetto il Vo. , essendo pacifico che all’epoca della celebrazione egli era già malato, e discutendosi solo dei relativi effetti. Il c.t.u. si era inoltre limitato ad effettuare un esame autoptico ed a prendere visione delle certificazioni mediche prodotte, senza prendere in considerazione le prove testimoniali assunte ed il filmino girato in occasione delle nozze; egli aveva evidenziato i risultati dell’indagine istologica ed immuno-isto-chimica, eseguita a sette anni di distanza dal matrimonio, senza pronunciarsi in ordine alla capacità d’intendere e di volere del Vo. al momento della celebrazione, il cui accertamento, ove effettivamente avvenuto, doveva ritenersi inutilizzabile, in quanto estraneo al quesito proposto.
2. – Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 120 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel fondare la propria decisione sulla relazione del c.t.u., la Corte di merito non ha considerato che quest’ultimo non era giunto ad un’affermazione definitiva e certa in ordine alla patologia da cui era affetto il Vo. , ma si era espresso in termini meramente ipotetici, dando atto delle fluttuazioni cui sono soggette le condizioni dei pazienti affetti da patologie cognitive, senza nulla aggiungere a quanto già risultava dalle testimonianze acquisite nel giudizio penale ed in quello civile.
3. – Con il terzo motivo, la ricorrente insiste sulla violazione o sulla falsa applicazione dell’art. 120 cod. civ., nonché sull’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata alla relazione del c.t.u., fondata sull’esame autoptico e sulla documentazione medica prodotta, si pone in contrasto con la sottolineatura dell’inconciliabilità tra le risultanze della predetta documentazione e quelle delle deposizioni rese dai testi, le quali non risultavano peraltro incompatibili con l’esistenza di una malattia, ma solo con un’evoluzione della patologia tale da compromettere la capacità d’intendere e di volere.
4. – Con il quarto motivo, la ricorrente deduce ancora la violazione o la falsa applicazione dell’art. 120 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che ai fini della dichiarazione di nullità del matrimonio non era sufficiente il solo esame autoptico, occorrendo anche un’indagine psichiatrica, estranea alle competenze del c.t.u. nominato in primo grado, nonché l’esame del filmino girato in occasione delle nozze, visionato nel giudizio penale e completamente trascurato in quello civile.
5. – Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che, nel porre a fondamento della decisione la relazione del c.t.u., la sentenza impugnata ha conferito rilievo ad un elemento presuntivo, trascurando la prova diretta costituita dal filmino ed altri elementi presuntivi emergenti dalle prove testimoniali.
6. – I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti aspetti diversi della medesima questione, sono infondati.
Ai fini dell’accertamento dello stato d’incapacità naturale in cui versava il V. al momento in cui contrasse matrimonio con la Vo. , la Corte di merito ha infatti richiamato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, da essa ritenute idonee a dimostrare che l’uomo, affetto già da tempo da sindrome demenziale, era all’epoca in condizioni mentali talmente gravi da diminuire notevolmente la sua capacità d’intendere e di volere, in quanto presentava un deficit di entità tale da “modificare le sue capacità di autodeterminazione, compromettendo, oltre alle facoltà mnesiche, le funzioni corticali superiori (deputate all’elaborazione del ragionamento, alla risoluzione dei problemi ed alla valutazione-esecuzione di compiti di un certo impegno) e privandolo della capacità di introspezione e di elaborazione di concetti astratti e di mutare strategia mentale dinanzi ad un evento”. In quanto idonea a comprovare l’esistenza di uno stato patologico a carattere permanente in fase ormai avanzata e comunque tale da incidere significativamente sull’attitudine del Vo. a cogliere il valore dei propri atti ed autodeterminarsi di conseguenza, la predetta diagnosi deve ritenersi di per sé sufficiente a giustificare l’accoglimento della domanda, conformemente all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di annullamento per incapacità naturale, secondo cui, a tal fine, non è necessaria la prova che, al momento del compimento dell’atto, il soggetto fosse affetto da una malattia idonea ad escludere in modo totale ed assoluto le sue facoltà mentali, ma è sufficiente l’accertamento di un perturbamento psichico, anche transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, tale da menomare gravemente, pur senza farle venire completamente meno, le capacità intellettive e volitive, e quindi da impedire o ostacolare una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà (cfr. Cass., Sez. II, 8 giugno 2011, n. 12532; 28 marzo 2002, n. 4539; 8 agosto 1997, n. 7344).
6.1. – Nessun rilievo, ai fini dell’utilizzabilità delle indagini compiute dal c.t.u., può assumere la circostanza che egli si fosse limitato ad effettuare un esame autoptico sui resti mortali del paziente ed a verificare le certificazioni mediche prodotte in giudizio, senza valutare le risultanze delle prove testimoniali assunte e senza prendere visione del filmino girato in occasione delle nozze, dovendo considerarsi rimessa alla sua discrezionalità tecnica, sorretta dalla diligente utilizzazione delle conoscenze scientifiche in suo possesso e dalla consultazione della letteratura più aggiornata in materia, la scelta della metodologia più adeguata per l’espletamento dell’incarico, fermo restando il dovere di motivare in modo scientificamente corretto e logicamente coerente le proprie conclusioni. Nel contestare l’apprezzamento compiuto dal consulente, la ricorrente dimostra d’altronde di non essere in grado d’individuare carenze o errori nel ragionamento da lui seguito e fatto proprio dalla sentenza impugnata, limitandosi a ribadire il proprio assunto e ad insistere sull’esorbitanza delle indagini da lui svolte rispetto al quesito formulato dal Giudice di merito, la quale non è di per sé sufficiente ad escludere l’utilizzabilità dei relativi risultati, ove, come nella specie, gli stessi risultino comunque attinenti alla materia in discussione (cfr. Cass., Sez. II, 14 giugno 2002, n. 8579; 8 gennaio 2000, n. 117; Cass., Sez. lav., 7 gennaio 1995, n. 202).
6.2. – Ininfluenti devono considerarsi anche le perplessità, già emerse nel corso del procedimento penale promosso nei confronti della V. e riproposte nel giudizio civile di annullamento del matrimonio, relative al tipo di patologia da cui era affetto il Vo. , essendo sostanzialmente pacifico che le capacità intellettive e volitive di quest’ultimo risultavano all’epoca già grandemente scemate, ed apparendo pertanto superfluo chiedersi se tale compromissione fosse dovuta ad un morbo di Alzheimer in fase evolutiva di media gravità, come affermato dal c.t.u., oppure ad un deterioramento cognitivo su base vascolare, come sostenuto dalla ricorrente, o ancora ad un quadro misto di demenza dovuto ad entrambe le cause, come pure ipotizzato dal c.t.u. Se è vero, infatti, che, a differenza della patologia diagnosticata da quest’ultimo, che si caratterizza per la regolarità del processo degenerativo, quella indicata dalla ricorrente è soggetta a fluttuazioni, anche molto marcate, è anche vero però che sarebbe spettata alla ricorrente la dimostrazione che il matrimonio fu contratto in un momento in cui l’uomo era in grado di rendersi conto della natura dell’atto compiuto e della rilevanza delle sue conseguenze: questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che l’intervenuto accertamento di una patologia mentale a carattere permanente tale da determinare, sia pure transitoriamente, l’offuscamento delle facoltà cognitive e volitive del soggetto comporta l’insorgenza di una presunzione juris tantum d’incapacità per effetto della quale si verifica un’inversione dell’onere della prova, nel senso che incombe a chi abbia interesse a sostenere la validità dell’atto la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in una fase di lucido intervallo della malattia (cfr. Cass., Sez. II, 9 agosto 2011, n. 17130; 17 giugno 2003, n. 9662; 28 marzo 2002, n. 4539, cit.).
6.3. – Ai fini di tale prova, la ricorrente insiste in particolare sulle risultanze delle deposizioni rese dai testimoni escussi nel corso dell’istruttoria e sulla necessità di prendere visione del filmino girato in occasione delle nozze, la cui valutazione non è stata peraltro omessa dalla sentenza impugnata: quest’ultima, infatti, nel dare atto delle perplessità suscitate dalle predette deposizioni in ordine al deterioramento delle condizioni mentali del Vo. , ha ritenuto di dover dare comunque la prevalenza all’opinione espressa dal c.t.u., confortata anche dalla documentazione medica prodotta in giudizio, alla luce della quale ha ritenuto superfluo anche l’esame del filmino. Nell’invocare le predette deposizioni, la ricorrente omette d’altronde di trascriverne nel ricorso i passi più significativi, in tal modo rendendo impossibile qualsiasi apprezzamento in ordine all’idoneità delle stesse ad orientare in senso diverso la decisione della Corte di merito, e dimostrando pertanto di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione delle prove, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale è affidato in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le complessive risultanze processuali, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288).
7. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna V.M.G. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, ivi compresi Euro 5.000,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omessi le generalità e gli altri dati identifica

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