Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20786 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21494. L'intento perseguito attraverso l'elargizione, consistente nel beneficiare il destinatario attraverso l'acquisto a del bene anziché con la mera somministrazione di una somma di denaro, rappresenta soltanto il criterio per l'individuazione dell'oggetto della liberalità, costituito nel primo caso dal bene e nel secondo dall'importo in denaro, e l'elemento di differenziazione tra la fattispecie della donazione indiretta, ricorrente nella prima ipotesi, e quella diretta, configurabile nella seconda. Tale criterio assume rilievo ai fini dell'individuazione della forma necessaria per la realizzazione dello scopo di liberalità, che nel caso della donazione diretta è costituita dall'atto pubblico, richiesto a pena di nullità dall'art. 782 cod. civ., mentre per la donazione indiretta è quella prescritta per il negozio tipico utilizzato per il conseguimento del predetto scopo, in quanto l'art. 809 cod. civ., nel dichiarare applicabili le norme che disciplinano la donazione agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769, non richiama anche l'art. 782; l'applicazione di tale principio consente pertanto di affermare la validità della donazione indiretta, ancorché posta in essere in forma diversa dall'atto pubblico, ma non esclude la necessità della relativa prova, che nel caso dell'acquisto effettuato con denaro del donante presuppone la dimostrazione dell'effettiva dazione del relativo importo all'alienante o al donatario.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 ottobre 2014, n. 21494 Svolgimento del processo 1. – M.A. convenne in giudizio la moglie P.F. , chiedendo accertarsi che un appartamento ed un box auto siti in (…), alla strada (omissis) , acquistati dalla donna in comunione con il fratello P.M. , costituivano, per la quota...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21227. Nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa "legitimatio ad causam" si trasmette, salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 c.c., non al semplice chiamato all'eredità, bensì, in via esclusiva, all'erede, tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione, conseguente alla successione, presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità, nemmeno nella ipotesi in cui il destinatario della riassunzione del procedimento rivesta la qualifica di erede necessario del "de cuius", occorrendone, pur sempre, la materiale accettazione. In caso di riassunzione del processo dopo la morte della parte, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta – o conoscibile con l'ordinaria diligenza – alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc). Qualora il venir meno del titolo non risulti da atti o fatti agevolmente conoscibili dai terzi, ma da cause o da eventi non ancora verificatisi alla data della notificazione dell'atto, la riassunzione è da ritenere regolare, qualora la legittimazione passiva sussista con riferimento a quanto legalmente risulta allo stato degli atti. In tal caso, viene a gravare sui convenuti in riassunzione l'onere di dimostrare il contrario e se del caso di chiarire la loro posizione in tempo utile
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 8 ottobre 2014, n. 21227 Svolgimento del processo Con sentenza in data 27-7-2005 il Tribunale di Alessandria, in accoglimento della domanda proposta con atto di citazione notificato il 23-5-2002 da V.G. nei confronti di O.G.B. , dichiarava che il convenuto era il padre naturale dell’attrice. O.G.B. proponeva appello...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21596. In tema di addebito della separazione, la relazione della moglie appare " relativamente giustificata ", alla luce di quella più duratura, ostinata e risalente del marito, essendo iniziata quando ormai si era deteriorato il rapporto coniugale. Del resto non era stata neppure allegata dal marito la circostanza di una situazione di crisi tra i coniugi anteriore alla sua relazione, che – secondo la pronuncia impugnata – provocò una crisi tra i coniugi di cui la successiva relazione della moglie appunto costitutiva una diretta conseguenza.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 ottobre 2014, n. 21596 Il Tribunale di Trieste, con sentenza in data 6/8/2010, dichiarava la separazione giudiziale tra) B.A. e C.C., con addebito al marito. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 4/8/2011, confermava la sentenza di primo grado. Ricorre per cassazione il marito....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 ottobre 2014 n. 21493. In tema di nullità di matrimonio, ai fini dell'accertamento dello stato d'incapacità naturale in cui versava il coniuge al momento in cui contrasse matrimonio; l'intervenuto accertamento di una patologia mentale a carattere permanente tale da determinare, sia pure transitoriamente, l'offuscamento delle facoltà cognitive e volitive del soggetto comporta l'insorgenza di una presunzione juris tantum d'incapacità per effetto della quale si verifica un'inversione dell'onere della prova, nel senso che incombe a chi abbia interesse a sostenere la validità dell'atto la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in una fase di lucido intervallo della malattia
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 ottobre 2014 n. 21493 Svolgimento del processo 1. – Con sentenza del 12 ottobre 2007, il Tribunale di Savona accolse la domanda proposta da Vo.Da. , in qualità di tutore del padre Vo.Al. , dichiarando la nullità del matrimonio da quest’ultimo contratto con rito civile in Savona...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21414. Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché – a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 – solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21414 Svolgimento del processo 1. M.T.G. convenne dinanzi al Tribunale di Roma, Sez. distaccata di Ostia, la Eurospin – C.L.A.S.I. s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno per essere stata colpita da alcuni scatoloni caduti dagli scaffali del supermercato gestito dalla convenuta. Eurospin restò contumace....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21339. C.T.U.; ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5 citato, occorre che il -basso di importanza e di difficoltà della prestazione, che la legge prescrive debba essere "eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima. Ne consegue che è errata l'applicazione dell'aumento (che può essere anche parziale) predetto, qualora non sia stato attribuito il compenso massimo previsto dal decreto.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 ottobre 2014, n. 21339 Svolgimento del processo 1) La controversia qui esaminata è venuta più volte all’esame di questa Corte. La sentenza n. 25131 del 2008 di questa Corte ha così riassunto la vicenda: “Con Decreto del 9.10.2001 il giudice istruttore del Tribunale di Catania liquidava la...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 ottobre 2014, n. 21356. In base al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., è consentito alle parti di sottrarsi alla regola della tipicità dei diritti reali su cose altrui attraverso la costituzione di rapporti meramente obbligatori. Pertanto, invece di prevedere l'imposizione di un peso su un fondo (servente) per l'utilità di un altro (dominante), in una relazione di asservimento del primo al secondo che si configura come una "qualitas fundi", le parti ben possono pattuire un obbligo personale, configurabile quando il diritto attribuito sia previsto per un vantaggio della persona o delle persone indicate nel relativo atto costitutivo, senza alcuna funzione di utilità fondiaria.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 9 ottobre 2014, n. 21356 Ritenuto in fatto G.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna B.I. , D.D. , Fe.Se. e Fo.Ar. , chiedendo la rimozione del cancelletto che i convenuti avevano collocato sulla loro proprietà, che diminuiva in modo rilevante la servitù di passaggio riconosciuta a...
Corte di Cassazione, sezione unite, ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20661. L'esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale viola la Costituzione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere Dott. BERNABAI Renato...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20759. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento attinente all'istanza di liquidazione degli onorari del difensore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere proposto nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché esso, ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato ad alcuno, è inammissibile
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 ottobre 2014, n. 20759 Svolgimento del processo e motivi della decisione I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “1. – Con decreto del 24.2.2011 la Corte d’assise di...