Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 febbraio 2014, n. 3196 Osserva in fatto Con citazione del 18/10/1999 O.A. citava in giudizio C.L. e M.N. e G.A. e, premesso che il primo in data 6/9/1999 aveva venduto agli altri due un appartamento con box al prezzo di lire 280.000.00, proponeva revocatoria ordinaria, ex art....
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 febbraio 2013, n. 6685. La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. Dalla motivazione della sentenza non risulta che, oltre ai denuncianti, altre persone almeno potenzialmente potessero essere disturbate dai latrati del cane degli imputati
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 febbraio 2013, n. 6685 Motivi della decisione Con sentenza in data 29 maggio 2012 il Tribunale di Foggia – per quanto qui rileva – ha condannato alla pena dell’ammenda di euro centocinquanta ciascuno E.D.F. ed E.G. per le contravvenzioni di disturbo delle occupazioni o del riposo delle...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 29 gennaio 2014, n. 1917. Non essendo la societa’ di persone dotata di personalita’ giuridica e godendo soltanto di autonomia patrimoniale, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale societa’ e’ sufficiente che siano presenti in giudizio tutti i soci, nei quali, sia dal punto di vista sostanziale che formale, si esaurisce la societa’ medesima
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 29 gennaio 2014, n. 1917 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 febbraio 2014, n. 2948. L’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 febbraio 2014, n. 2948 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza depositata il 22 aprile 2009, la Corte d’appello di Roma accolse parzialmente il gravame proposto da M.T.B. nei confronti della sentenza del Tribunale di Roma che, dopo che con sentenza non definitiva era stata pronunciata la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3010. Condanna al risarcimento dei danni arrecati da un incendio ad un edificio. Gli attori imputavano alla convenuta, incaricata di installare nell’appartamento abitato dagli attori una lampada alogena a stelo di 300 watt di potenza – di avere lasciato la lampada accesa e priva del vetro di protezione vicino ad una finestra con tenda in stoffa, dopo avere concluso il lavoro e abbandonato l’appartamento. Da quel punto si era sviluppato l’incendio, che aveva danneggiato l’intero edificio ed i suoi arredi
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 febbraio 2014, n. 3010 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 26 marzo 1996 R.B., F.P. e la s.r.l. P. Impiantistica, hanno convenuto davanti al Tribunale di Mantova la s.n.c. M. di M.V. e G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati da un...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3089. Ai fini della legittimità del recesso ex art. 1385 cod. civ., come della risoluzione, non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., dovendo il giudice tenere conto della effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva dello stesso. Per altro, la mancata indicazione di un termine essenziale non vale ad escludere che i ritardi nella stipula del definitivo possano costituire di per sé un inadempimento di non scarsa importanza, ove concretamente i ritardi nell’adempimento superino ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all’oggetto del contratto e alla natura del medesimo
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 11 febbraio 2014, n. 3089 Ritenuto in fatto Il Tribunale di Chiavari con sentenza n. 283 del 2004 rigettava la domanda proposta da L.A. (promissario acquirente di un fabbricato abitativo sito in (omissis) località (omissis) , per la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore P.M....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 febbraio 2014, n. 3021. In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilità contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, è configurabile anche la responsabilità extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest’ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 febbraio 2014, n. 3021 Svolgimento del processo Il C. citò in giudizio risarcitorio il B. per avergli venduto un cane senza pedigree. Il primo giudice accolse la domanda con sentenza poi riformata dal Tribunale di Lucca/Viareggio, il quale ritenne che nella specie era da identificarsi una mera...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 febbraio 2014, n. 2962. L’occupazione a fini di ricerca archeologica costituisce attività lecita della pubblica amministrazione, mirante a realizzare l’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio storico-artistico e alla promozione della cultura e della ricerca (art. 9 Cost.), essendo d’altro canto giustificati, per ragioni d’interesse culturale, anche il sacrificio definitivo della proprietà privata (art. 56 l. 1089/39), o, più in generale, la limitazione all’uso, al godimento, alla disponibilità (artt. 3 e 21). La proprietà delle cose che rivestono l’interesse storico, artistico, archeologico, nasce vincolata, e la connotazione culturale del bene è un carattere che incide sulla valutazione economica dello stesso, comportando, ad esempio, che in caso di esproprio, dell’eventuale minusvalore che il vincolo determini sul bene, a causa della sua limitata utilizzabilità, si debba tener conto in sede di determinazione dell’indennizzo, come per tutti i vincoli conformativi della proprietà. La riparazione del pregiudizio arrecato alla proprietà privata dall’occupazione a fini di ricerca archeologica non può essere ispirata ai caratteri di integralità del risarcimento, bensì assume i connotati dell’obbligazione indennitaria che, in quanto riferita alla lesione dell’altrui interesse a prescindere dal contegno illecito e dalla colpa, si risolve nell’obbligo di versare un compenso minore, per lo più limitato alla perdita della disponibilità del bene
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 febbraio 2014, n. 2962 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12.6.1996, la Edilstevi s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Ministero per i beni culturali e ambientali chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 1.149.954.960, con interessi e rivalutazione,...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 febbraio 2014, n. 2922. Le servitù coattive, pur trovando nella legge il loro presupposto, ai sensi dell’art. 1032 comma 1, c.c. (che prevede che la servitù coattiva, in mancanza di contratto è costituita con sentenza), vengono ad esistenza per il tramite di un titolo che può anche essere negoziale e che, con effetti costitutivi, ne determina la creazione; in altri termini il negozio giuridico di indole privatistica è idoneo ad integrare il titolo, oltre che delle servitù volontarie anche, delle servitù coattive. Non è necessario che dal negozio medesimo risulti evidenziato l’intento delle parti di fronteggiare quell’esigenza in adempimento del correlativo obbligo legale
La massima 1. Nei casi di servitù di passaggio in favore di fondo rimasto intercluso a seguito di atto di divisione, la divisione (o le convenzioni ad essi esplicitamente connesse) si rivela, di per sé sola, idonea a far presumere l’esistenza della determinazione delle parti di porre in essere una servitù coattiva di passo (come...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 febbraio 2014, n. 2815. All’ordinanza con la quale il Presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole, è riconosciuta esplicitamente dall’art. 189 disp. att. c.p.c. la natura di titolo esecutivo, riguardo alle obbligazioni già definite nell’ammontare (ad es., il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli), non anche per le spese che debbano essere affrontate il prosieguo. In linea con la giurisprudenza di questa sezione, va riaffermato che nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l’esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l’effettiva sussistenza delle condizioni di fatto che determinano l’insorgenza stessa dell’obbligo di esborso di quelle spese, e ne determini l’esatto ammontare
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 febbraio 2014, n. 2815 Svolgimento del processo Con la sentenza depositata il 22.3.2007, oggetto della presente impugnazione, il Giudice di pace di Terni, decidendo sull’opposizione di R.R. all’esecuzione (oltre che agli atti esecutivi) promossa da P.L. per il rimborso del 50% delle spese mediche e scolastiche relative...