Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69
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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2015, n. 1925. Ai fini dell'individuazione del regime di impugnabilità di una sentenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla data della sua pubblicazione. Pertanto, le sentenze che abbiano deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l'appello, in forza dell'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infine, in cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere appellabili, essendo stato soppresso l'ultimo periodo dell'art. 616 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 3 febbraio 2015, n. 1925 Ritenuto in fatto E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la decisione ora impugnata la Corte d’Appello di Bari ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta da G.L.T., così confermando il rigetto dell’opposizione già pronunciato con la sentenza del Tribunale di Foggia...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 817. Agisce con colpa grave e quindi è tenuto al risarcimento il soggetto che – sapendo le possibili conseguenze economiche di una pronuncia penale – muti la propria posizione di proprietario di un terreno per il quale sia stato condannato, cedendo (con contratto ritenuto dalla parte stessa simulato) numerose quote alla moglie. Il tutto con evidente danno per l’amministrazione risultata vincente in sede civile e penale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 817 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 818. Chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo sulla base di titoli cambiari, nel successivo giudizio di opposizione è inibito al ricorrente invocare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza d'un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 818 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere Dott. PELLECCHIA...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1668. Qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 cod. civ., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte. La volontà di alcuni dei coeredi di rimanere in comunione tra loro e la richiesta dell'erede di conseguire lo stralcio della sua sola quota costituiscono, dunque, mere modalità di realizzazione della divisione ex art. 720 cod. civ. Nella specie, da un lato, i coeredi della attuale ricorrente avevano chiesto di restare in comunione, dall'altro costei aveva chiesto di ottenere l'attribuzione della propria quota in natura, avuto riguardo alla possibilità giuridica, evidenziata dalla produzione documentale, di una divisione della villa padronale in diverse unità immobiliari.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 gennaio 2015, n. 1668 Svolgimento del processo 1.- Con atto di citazione notificato il 6 luglio 1992 G.B. , premesso che il 28 marzo 1989 era deceduto il padre, Gi.Pi. , lasciando eredi legittimi la moglie, M.E. , ed i figli Fr. , F. , f. ,...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 gennaio 2015, n. 1674. La responsabilità dei condomini nel caso di obbligazioni pecuniarie è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell'interesse del condominio si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 29 gennaio 2015, n. 1674 Ritenuto in fatto B.M. , partecipante al condominio di via (omissis) , quale proprietario di un magazzino al piano scantinato e di locali adibiti ad esercizio commerciale, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Velletri, il predetto condominio e i condomini singolarmente –...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n.1451. Il principio dell'apparenza del diritto nella sua declinazione di apparenza colpevole, operante in materia di rappresentanza negoziale nei confronti del rappresentato apparente nel concorso, necessario, dell'esistenza di una situazione di fatto difforme da quella di diritto, della sussistenza della buona fede del terzo che abbia stipulato con il falso rappresentante, nonché della sussistenza di un comportamento colposo del rappresentato (oggettivamente idoneo ad ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente), trova applicazione anche nei confronti delle associazioni non riconosciute al fine di rendere le stesse obbligate in via principale, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., per l'attività posta in essere da soggetto privo dei poteri rappresentativi dell'associazione stessa.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 27 gennaio 2015, n.1451 Ritenuto in fatto L’associazione “N——” si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole dalla C.———- Viaggi per l’importo di Euro 16.060,00, oltre accessori e spese, a titolo di corrispettivo dell’attività di organizzazione viaggi effettuati tra il 2004 ed il 2005, adducendo la carenza della condizioni dell’azione,...