Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1450. L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damnz), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  27 gennaio 2015, n. 1450 Ritenuto in fatto 1. — Il Tribunale di Chieti, con sentenza del marzo 2004, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL), dichiarava inefficace nei confronti della medesima attrice l’atto di costituzione del fondo...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621. La convivenza costituisce limite generale, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Giudice ecclesiastico: si tratta di vizi accertati nell' "ordine canonico", nonostante la sussistenza dell'elemento essenziale del La convivenza coniugale: in tutti i casi si manifesterebbe una radicale a di tali vizi del matrimonio canonico con l'individuato limite di ordine pubblico. Diversamente opinando, sussisterebbe uno, inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, riservata dall'accordo di Villa Madama esclusivamente ai Tribunali Ecclesiastici: il giudice italiano,al fine di decidere sulla domanda di delibazione sotto il profilo della applicabilità dei predetto limite generale di ordine pubblico,dovrebbe procedere ad una interpretazione delle singole norme dei codice di diritto canonico, distinguendo tra esse ed eventualmente stabilendo una gerarchia, valicando così in modo inammissibile i confini della giurisdizione dell'ordine civile, a sé riservata dalle statuizioni dell'accordo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  28 gennaio 2015, n. 1621 Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata P.P. conveniva in giudizio A.R. davanti alla Corte di Appello di Perugia per sentir dichiarare l’efficacia nel nostro ordinamento di sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro del 10/03/2010, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 gennaio 2015, n. 485. Può essere revocato per «giusta causa» e tacitamente il mandato conferito per la stipula di un contratto di sponsorizzazione se la società che ha ricevuto l'incarico rimane inattiva

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 gennaio 2015, n. 485 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. NAZZICONE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 274. Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l'obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nella immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 274 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 gennaio 2015, n. 295. La responsabilita' per i danni cagionati da cosa in custodia ha carattere oggettivo. Perche' tale responsabilita' possa configurarsi in concreto, e' sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa stessa e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, ne' implica uno specifico obbligo di custodire, analogo a quello previsto per il depositario; funzione della norma e', in tal senso, quella di imputare la responsabilita' a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa. Si deve, pertanto, considerare custode chi di fatto controlla le modalita' d'uso e di conservazione della cosa. Ne consegue che tale tipo di responsabilita' e' esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non gia' ad un comportamento del responsabile, bensi' al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne e' fonte immediata, ma ad un elemento esterno. In tema di responsabilita' da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'articolo 2051 c.c., presuppone la dimostrazione, ad opera del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode e' estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilita' va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 gennaio 2015, n. 295 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 40. L'acquisto di un appartamento e la concessione in uso della mansarda al piano superiore non consentono al nuovo inquilino di apportare delle modifiche strutturali al vano scala per accedere più facilmente al piano sovrastante ove sia lo spazio oggetto del diritto reale di godimento. In tema di condominio, le azioni reali da esperirsi contro i singoli condomini (o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarita', al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose o parti dell'edificio condominiale che esulino dal novero degli atti meramente conservativi (al cui compimento l'amministratore e' autonomamente legittimato ex articolo 1130 c.c., n. 4) possono essere esperite dall'amministratore solo previa autorizzazione dell'assemblea, ex articolo 1131 c.c., comma 1, adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1136 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 40 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. GIUSTI...