Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 23 dicembre 2014, n. 27359

Svolgimento del processo

1 – Con atto notificato il 2.081999 la Cooperativa Santa Marinella a r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Roma, C. Q. per sentir dichiarare risolto il rapporto costituito tra le parti con sentenza del tribunale di Roma n. 4884/1996 pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. Invero con tale pronuncia il tribunale aveva disposto in favore del convenuto il trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare sita in Roma, alla via Casilina n. 1294, pal. A/1 ed aveva subordinato l’indicato trasferimento al pagamento da parte del Q. della somma di lire 22.300.000. Deduceva l’attrice che tale pagamento non era stato mai effettuato dal convenuto nonostante fossero decorsi oltre 3 anni dalla citata sentenza, di talchè il suo comportamento costituiva inadempimento, idoneo come tale a determinare la risoluzione del rapporto che aveva avuto origine dalla stessa pronuncia. 2 – Si costituiva C. Q. contestando la domanda attrice, negando in specie che a suo carico fosse configurabile siffatto gravissimo inadempimento lamentato dalla Cooperativa, che a sua volte era inadempiente nei suoi confronti, sottolineando che già prima della notifica della citazione egli le aveva offerto stragiudizialmente il pagamento delle somme dovute senza ricevere alcuna risposta, considerato peraltro che egli si era accollato il mutuo fondiario gravante sull’immobile provvedendo a pagare le relative rate.
3- Con sentenza n. 31063 il tribunale accoglieva la domanda attrice dichiarando risolto il rapporto costituito con la sentenza n. 4881/1996 pronunciata ex art. 2932 c.c. e condannava il Q. a restituire alla Cooperativa l’unita immobiliare in questione e quest’ultima a restituire a sua volta allo stesso Q. la somma di € 2.732,22, con gli interessi legali. 4 – Avverso la sentenza proponeva appello il Q. lamentando che il tribunale avesse completamente omesso di valutare la sussistenza a suo carico della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c., non avendo a tale fine tenuto conto del complessivo reciproco comportamento delle parti contrattuali, così come delle rilevanti inadempienze della Cooperativa ed anche dell’offerta stragiudiziale della somma da lui effettuata prima del giudizio.
5 – Resisteva la Cooperativa Santa Marinella, e l’adita Corte d’Appello di Roma, con sentenza 387/2008 depositata in data 31.1.2008, rigettava l’impugnazione. Confermava la corte capitolina la gravità dell’inadempimento dell’appellante, che non aveva mai corrisposto il residuo prezzo alla Cooperativa in forza della menzionata sentenza ex art. 2932 c.c., nei tre anni antecedenti la domanda di risoluzione , né successivamente aveva effettuato offerta reale di tale somma, laddove la cooperativa invece, nelle more della causa, aveva eseguito il pagamento delle spese di causa cui era stata condannata nel giudizio in questione. Non aveva peraltro rilievo ai fini di un preteso inadempimento della Cooperativa, il disinteresse da lei dimostrato nel pretendere dal Q. il pagamento del prezzo residuo.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre C. Q. sulla base di n. 4 mezzi; resiste con controricorso la Cooperativa Santa Marinella a r.l. , illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo il ricorrente denunzia la “violazione ed falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché l’omessa o insufficiente motivazione su di un fatto controverso e decisivo.
Lamenta il mancato esame e l’omessa pronuncia della corte capitolina dei denunciati e svariati inadempimenti della Cooperativa che costituivano oggetto di specifiche eccezioni sollevate nel giudizio d’appello da esso ricorrente. In modo particolare, la corte non aveva valutato né l’eccezione d’inadempimento dei
creditore né quella di compensazione del credito. In effetti l’importo da lui ancora dovuto alla Cooperativa in esecuzione della sentenza n. 4881/96 era notevolmente inferiore a quello che essa ancora doveva , ” atteso che con la medesima sentenza la cooperativa era stata condannata al pagamento della somma di Lit. 4.100.000 a titolo di spese legali oltre interessi ed accessori di legge (Lit. 4.773.000 comprensive di IVA e Cpa ed esclusi gli interessi)” Inoltre la “cooperativa non aveva neppure adempiuto all’obbligo di restituzione di una cambiale di Lit. 20.000.000, tratta dal Q. in favore della Cooperativa, cui
quest’ultima era stata condannata con sentenza 4881/96. ” Quindi, considerato l’ulteriore credito del Q. nei confronti della Cooperativa di Lit. 12.070.000 oltre accessori di legge, per una terza sentenza emessa inter partes avente sempre ad oggetto lo stesso immobile per cui è causa, la differenza da lui dovuta alla Cooperativa al momento della pronuncia di primo grado si era ridotta a lit. 2.947.600 e non a lit. 22.300.000 come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
Il motivo è corredato dal seguente quesito di diritto:
“Dica la Suprema Corte se in un giudizio promosso per la risoluzione del rapporto costituito con sentenza ex art. 2932 c. c. l’omessa considerazione dell’eccezione d’inadempimento del creditore e la compensazione del credito integri la violazione dell’art. 112 c. p. c. ”
2 – Con il 20 motivo si deduce il vizio di motivazione e la violazione ed errata applicazione dell’art. 1455 e 1460 c.c. L’esponente evidenzia ancora di aver contestato nell’atto d’appello la sentenza di primo grado per aver considerato grave l’inadempimento del medesimo agli obblighi scaturenti dalla sentenza 4881/96 omettendo però ogni valutazione in ordine all’importanza del proprio inadempimento e quindi con erronea applicazione dell’art. 1455 c.c. Su tale doglianza la motivazione della corte capitolina era insufficiente e contraddittoria; invero si era genericamente parlato di un inadempimento della Cooperativa al disposto della sentenza 4881/96, ma unicamente per decidere la spese dei due gradi del giudizio, senza minimante considerare che il residuo prezzo da corrispondere da parte del Q. si riduceva soltanto a Lit. 2947,600, in considerazione dei rapporti debito-credito esistenti tra le parti, nascenti dai titoli giudiziali costituiti sia dalla sentenza n. 4881/96 che dalla sentenza n. 2166/00 emessa inter partes dalla Corte d’Appello di Roma.
Il quesito di diritto è il seguente:
” Dica la S. C. se nel giudizio promosso per la risoluzione del rapporto costituito con sentenza ex art. 2932 c. c. , che ha subordinato l’effetto traslativo del bene al pagamento del prezzo, l’accertata mancanza d’interesse del creditore all’esecuzione della sentenza unitamente alla sussistenza d’inadempimenti dello stesso creditore verso la controparte del rapporto, escluda la gravità dell’inadempimento.”
3- Con il 3° motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. e vizio di motivazione. Assume che non poteva essere valutato ai fini della gravità dell’inadempimento – come ha invece fatto la corte romana – il comportamento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione, con riferimento al fatto che la Cooperativa aveva adempiuto, ma solo nelle more del giudizio, all’obbligo del pagamento delle spese processuali a cui era stata condannata con la sentenza n. 4881/96. Invero ai fini della gravità inadempimento si doveva necessariamente tener conto del comportamento delle parti antecedente all’instaurazione del giudizio di risoluzione.
II quesito di diritto è il seguente:
” Dica la S. C. se la valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del rapporto costituito con sentenza ex art. 2932 c.c. debba essere effettuato con riferimento al comportamento tenuto dalle parti in data antecedente all’instaurazione del giudizio di risoluzione stante il disposto di cui all’art. 1453, ultt co. c.c.”
4- Ritiene il Collegio di esaminare congiuntamente i suddetti motivi, in considerazione della loro stretta connessione, in quanto attengono tutti in definitiva alla dibattuta questione della corretta valutazione dei reciproci inadempimenti di entrambe le parti . In effetti la Corte capitolina ha preso in considerazione il pacifico e riconosciuto inadempimento della Cooperativa verso il Q. ( pagamento delle spese legali a seguito di condanna nel giudizio n. 4881/96) ma solo ed unicamente per giustificare la compensazione delle spese dei due gradi di questo giudizio. Si è poi limitata a dare atto, in modo lapidario, che la Cooperativa aveva pagato le predette spese nelle more del giudizio di primo grado. La corte capitolina dunque non ha adeguatamente valutato la questione sottoposta al suo giudizio alla luce delle norme vigenti, atteso che la valutazione della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del rapporto costituito con sentenza ex art. 2932 c.c. occorreva far riferimento al comportamento tenuto dalle parti unicamente in data antecedente all’instaurazione del giudizio di risoluzione.
Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza di questa S.C. , secondo cui : ” In materia di risoluzione del contratto per inadempimento, la disposizione dell’art. 1453, secondo comma, c.c. – secondo cui non può più chiedersi l’adempimento una volta domandata la risoluzione – comporta la cristallizzazione definitiva delle posizioni delle parti sino alla pronuncia giudiziale, sicché il giudice dovrà accertare l’esistenza di un inadempimento imputabile al debitore soltanto con riguardo alle prestazioni già scadute e non anche con riferimento a quelle ancora da scadere “… ( Cass. Sentenza n. 19559 del 10/09/2009).
Ed ancora, secondo questa S.C.: ” Nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 di cui all’art.1453 c.c. sono simmetriche, giacché, come non è consentito all’attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la
proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale. Ne consegue che il perdurare dell’inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente “non grave” in un inadempimento “grave” e, perciò, tale da legittimare l’accoglimento della domanda di risoluzione. (La decisione impugnata, nel pronunciare la risoluzione del contratta eliminare di vendita chiesta dal promittente venditore, aveva ritenuto la gravità dell’inadempimento del promissario acquirente in considerazione delle rate di mutuo non pagate maturate nel corso del giudizio; la Corte ha cassato la sentenza, rilevando che la valutazione della gravità dell’inadempimento doveva essere compiuta con riferimento al comportamento tenuto dall’obbligato al momento della proposizione della domanda di risoluzione) ( Cass. Sentenza n. 9200 dei 14/05/2004).
Poste tali considerazioni, le doglianze in esame si appalesano fondate: la Corte doveva infatti ben evidenziare l’avvenuta compensazione tra i crediti delle parti, con la conseguente ragguardevole riduzione di quello ascritto al Q., ciò che aveva indubbio rilievo anche con riferimento alla dibattuta questione della rilevanza dell’inadempimento del medesimo ai fini della richiesta risoluzione del rapporto.
5 – Passando all’esame dell’ultimo mezzo, con esso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. e 1455 c.c. nonché il vizio di motivazione sul punto. Deduce l’erronea rilevanza attribuita dalla sentenza all’offerta non formale di pagamento da parte del Q., ai fini di escludere la gravità dell’inadempimento.
La doglianza non ha fondamento. Per realizzare la mora credendi ai sensi dell’art. 1214 c.c. ( secondo gli usi) è necessario pur sempre che l’offerta sia reale e non meramente promessa o condizionata, come nel caso di specie, atteso il tenore assai generico della lettera del difensore del ricorrente che parlava di una certa generica intenzione di adempiere l’obbligazione in questione .
6- In conclusione: va rigettato il 4° motivo ed accolti gli altri; la sentenza impugnata dev’essere cassata in ragione del motivo accolto, con rinvio della causa anche spese, ad altra sezione della Corte Appello di Roma, che si pronunzierà tenuto conto delle considerazioni di cui sopra.

P.Q.M.

Rigetta il 4° motivo del ricorso ed accoglie i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in ragione dei motivi accolti e rinvia la causa anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’ Appello di Roma.

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