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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 maggio 2015, n. 9587. Poiché la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all’esito finale della lite anche in caso di giudizio seguito ad opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sia pure in – quand’anche minima – parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività di questo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronunzia che questo conclude, sebbene impropriamente rigettando il gravame avverso l’integrale accoglimento dell’opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme qualificate appunto come effettivamente dovute

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 maggio 2015, n. 9587 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2015, n. 8935. Qualora sia accertata la violazione delle distanze tra costruzioni, è preclusa al giudice ogni indagine sull’idoneità dell’intercapedine ad arrecare il pregiudizio per l’igiene e la salubrità dell’ambiente che le norme sulle distanze intendono impedire, in quanto la legge, imponendo l’osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che soltanto queste valgano presuntivamente a soddisfare le esigenze di sicurezza ed igiene

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 maggio 2015, n. 8935 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. ABETE Luigi...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 maggio 2015, n. 9237. In un procedimento di separazione personale, l’esistenza di un mandato a condurre trattative stragiudiziali con il coniuge può essere desunto anche in via presuntiva, qualora l’incarico conferito per iscritto preveda esclusivamente l’introduzione del giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 maggio 2015, n. 9237 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 maggio 2015, n. 10202. A fronte di quietanza in forma tipica, cioè di atto rilasciato dal creditore al debitore, al creditore quietanzante non è sufficiente, per superare la vincolatività della dichiarazione, provare di non avere ricevuto il pagamento, perché il modello di riferimento non è quello della “relevatio ab onere probandi” e dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza le dichiarazioni ricognitive asseverative di diritti ex art. 1988 cod. civ.. Il creditore è ammesso ad impugnare la quietanza non veridica soltanto attraverso la dimostrazione – con ogni mezzo – che il divario esistente tra realtà e dichiarato è conseguenza di errore di fatto o di violenza. Fuori di questi casi, vale il principio di autoresponsabilità, che vincola il quietanzante alla “contra se pronuntiatio” asseverativa del fatto dell’intervenuto pagamento, seppure non corrispondente al vero

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 19 maggio 2015, n. 10202 Motivi della decisione 2) La Corte d’appello ha ritenuto che la quietanza rilasciata nel rogito valeva a liberare gli acquirenti da ogni debito, essendo richiamata la pienezza del saldo, con rinuncia del venditore all’ipoteca legale. Ha osservato che era onere dell’attore fornire la...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2015, n. 10196. La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore i dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ. Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell’art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto. La presunzione in questione non può essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopr richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2015, n. 10196 Svolgimento del processo In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato in giudizio dalla condomina I.P. il condominio ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva originasse il danno, R.C.. Veniva inoltre...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 maggio 2015, n. 10131. Ai fini della responsabilità per attività pericolosa di cui all’art. 2050 c.c., costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione, ma anche nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui, di regola, l’attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati dalla detta norma. Il proprietario che fa eseguire nel suo fondo opere di escavazione, risponde direttamente del danno che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se l’esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 maggio 2015, n. 10131 Con atto di citazione ritualmente notificato M.A. , S.G. , C.G. (nato nel (…)), C.M. e Co.Gi. (nato nel (…)), esponevano: – che erano usufruttuarie le prime due e proprietari tutti gli altri di un immobile sito in (omissis) ; – che...