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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2014, n. 11517. l'accertamento del diritto e dell'entità all'assegno vada effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. Ricostruita, dunque, in concreto la situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, il giudice è chiamato ad accertare il tenore di vita dei medesimi durante il matrimonio, a tal fine dovendo reputare rilevante il complessivo andamento della vita familiare, anche con riguardo a viaggi, collaboratori familiari, acquisto di vestiario costoso, ed altro; quindi, al fine di quantificare l'assegno di mantenimento, occorre verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservare quel tenore di vita indipendentemente dalla percezione di detto assegno. L'insussistenza di “mezzi adeguati” in capo al coniuge richiedente rileva dunque non in senso assoluto, ma relativo alla posizione dell'altro, con riguardo al detto tenore di vita.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  23 maggio 2014, n. 11517 Svolgimento del processo Con sentenza del 14 maggio 2012, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di primo grado – che aveva, dopo la pronuncia di separazione dei coniugi, respinto le rispettive domande di addebito e le altre pretese delle...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 maggio 2014, n. 11489. Nel procedimento di revisione delle condizioni del divorzio intervenuto tra le parti, quando è definitivamente accertato il conseguimento dell'indipendenza economica da parte dei figli viene meno con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del procedimento stesso, l'obbligo paterno di contribuzione al loro mantenimento nonché e conseguentemente il titolo che aveva legittimato la ex moglie a percepire dall'ex marito il contributo per i figli. D'altra parte, la ritenzione non può nemmeno ritenersi giustificata in ragione dei principi in tema di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni alimentari, posto che tali principi non operano indiscriminatamente ed in virtù di teorica assimilabilità alle prestazioni alimentari dell'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma implicano che in concreto gli importi riscossi per questo titolo abbiano assunto o comunque abbiano potuto assumere analoga funzione alimentare

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 maggio 2014, n. 11489 Svolgimento del processo Con decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Palermo il 19.10.2004, A.A., tenuto a corrispondere all’ex moglie V.G. l’assegno mensile di e 632,51, quale contributo per il mantenimento delle tre figlie delle parti, intimava alla G. di restituirgli la complessiva somma...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11346. Un bimbo scivolò e cadde all'interno del parco divertimenti e i genitori lamentando la mancanza di personale addetto a controllare l’accesso degli utenti con richiesta di risarcimento del danno convennero in giudizio la società che gestiva tale parco. Per la Cassazione salire su un gonfiabile galleggiante non può ritenersi pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 maggio 2014, n. 11346 Svolgimento del processo 1. Il 15.6.1997 il sig. F.F. , minorenne all’epoca dei fatti, scivolò e cadde all’interno del parco divertimenti denominato “Aquafelix”, sito a Civitavecchia e gestito dalla società Gestioni Parchi Acquatici s.r.l. (che successivamente muterà la propria ragione sociale in “Euro...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza dell'8 maggio 2014, n.9930. Se è vero che, in tema di prescrizioni presuntive l'ammissione di non avere estinto il debito, da parte del debitore, può legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma, l'ammissione, per essere giuridicamente rilevante e determinare, ai sensi dell'art. 2959 cod. civ. il rigetto dell'eccezione, deve essere resa in giudizio, assumendo altrimenti valore soltanto di atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2944 cod. civ.

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza dell’8 maggio 2014, n.9930 Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21685-2012 proposto da: R I – RICORRENTE – contro E – CONTRORICORRENTE – avverso la sentenza n. 11/2012 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA del 22.12.2011, depositata il 28/02/2012; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE  ...

In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c.
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In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 maggio 2014, n. 11353. In tema di locazione di immobili urbani, nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex art. 1609 c.c., non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell’immobile (elettrico, idrico, termico) per l’erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento. Il...