cassazione 9

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 19 maggio 2015, n. 10196

Svolgimento del processo

In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato in giudizio dalla condomina I.P. il condominio ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva originasse il danno, R.C.. Veniva inoltre autorizzata la chiamata in causa dell’assicurazione del condomino C..
Il giudizio veniva interrotto e all’esito della riassunzione il giudice di primo grado lo dichiarava estinto.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello I.P. ed il giudice di secondo grado, confermando la pronuncia impugnata Iha affermato, per quel che ancora interessa
Non può ritenersi i come sostiene l’appellante che non si sia verificata l’interruzione del procedimento per il decesso del procuratore del C. sul rilievo che anche la parte fosse codifensore di sé stess& perché il nuovo procuratore si era costituito in via esclusiva e sostitutiva del C.;
– La notifica dell’atto di riassunzione a R.C. è nulla perché eseguitct presso via XXX, 71 a Roma (ove si erano verificati i danni lamentati dall’appellante) i ovvero in un luogo diverso dalla residenza e dall’ufficio del C., agevolmente verificabili.
– Il termine semestrale, ratione temporis applicabile, si è consumato senza che ne sia stato richiesto uno diverso per la rinnovazione della notificazione prima del suo spirare;
il giudizio, di conseguenza, deve dichiararsi estinto.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso I.P., affidato a sette motivi. Hanno resistito con controricorso il Condominio e R.C.. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 85,86 e 301 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello considerato che il mandato conferito all’avv. M., poi deceduto, non rendeva la parte priva di rappresentanza processuale, in quanto difensore di s. stesso`. La procura conferita non è esclusiva e la dichiarazione resa a verbale d’udienza dal procuratore non incide sulla volontà manifestata dal mandante.
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 291, 302, 303 e 305 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello considerato che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza è ordinatorio mentre è perentorio quello riguardante il deposito del ricorso in riassunzione, nella specie pienamente osservato. Una volta eseguito tempestivamente il deposito sopraindicato) l’eventuale vizio riscontrato dal giudice nella notificazione successiva non si comunica alla riassunzione perfezionatasi con il deposito,ma determina in via analogica l’applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ.¡ ovvero impone al giudice di disporre la rinnovazione della notificazione assegnando un nuovo termine¡ da ritenersi, questo si, perentorio. Il principio esposto è frutto di orientamento del tutto consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Nel terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello ritenuto non validamente riassunto il processo interrotto V nel omicilio di via Cortina d’Ampezzo dell’avv. C..
Nel quarto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 302, 303 e 305 cod. proc. civ. per non avere la Corte d’Appello ritenuto sanante la costituzione del C. in primo grado, confermando l’estinzione del processo.
Nel quinto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 180, 183, 302, 303 e 305 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello ritenuto tempestiva l’eccezione di estinzione proposta dal C. pur se specificata soltanto nelle note autorizzate depositate successivamente alla costituzione in giudizio.
Nel sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140, 303 e 305 cod. proc. civ. per essere stata dichiarata l’estinzione anche nei confronti delle altre parti del processo,ancorchë non litisconsrti necessarie.
Nel settimo motivo viene dedotta la violazione e falsa vere la Corte d’Appello condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite anche nei confronti del Condominio e dell’Ina Assitalia, ovvero verso parti che non avevano eccepito l’estinzione ne si erano associate alle difese del C..
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Nell’atto contenente la procura notarile alle liti rilasciata dall’avv. C. all’avv. M., esaminabile anche in sede di giudizio di legittimità, attesa la natura del vizio denunciato e comunque, per la parte che interessaitestualmente riprodotto nel motivo, non vi è alcuna menzione del conferimento esclusivo e sostitutivo della procura solo al predetto avv. M.. Nell’atto si legge esclusivamente che l’avv. C. delega alla rappresentanza e difesa nella causa civile pendente ( …) l’avv. M. Mario.
Secondo il più recente e consolidato orientamento di questa Corte “La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo
procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa
sia fatta in sostituzione del primo procuratore i dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ. (Cass. 2071 del 2002; 9260 del 2005, 16709 del 2007) . Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell’art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto.
La presunzione in questione non può essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopr richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca, come invece risulta in un isolato precedente di questa ßorte (Cass.23589 del 2004), essendo tale opzione disancorata dall’ordinaria disciplina legale del mandato che costituisce il sistema di principi mediante il quale integrare il regime giuridico processuale della procura alle liti.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei rimanenti motivi. Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata e deve essere disposta la rimessione al giudice di secondo grado ai sensi del combinato disposto degli artt. 308 e 354 secondo comma cod. proc. civ., così come interpretati dai più recenti p ma univoci orientamenti di questa Corte.
Secondo la giurisprudenza richiamata, poiché le ipotesi di rimessione al primo giudice hanno carattere tassativo ed eccezionale, deve riconoscersi all’art. 354 cod. proc. civ. una portata applicativa limitata a due ipotesi : quella nella quale l’estinzione viene dichiarata dal giudice istruttore, nelle cause a trattazione collegiale, con ordinanza reclamabile; quella in cui il giudice monocratico dichiara l’estinzione negli stessi modi, ai sensi dell’art. 308 cod. proc. civ. (richiamato in via esclusiva dall’art. 354, secondo comma, cod. proc. civ.) ovvero come diretta conseguenza anche temporale della formulazione dell’eccezione o del rilievo officioso. Al contrario quando l’estinzione venga dichiarata ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 307 cod. proc. civ. con sentenza emessa dopo gli adempimenti ex art. 189 cod. proc. civ., il giudice d’appello se ritiene estinzione, deve decidere nel merito (Cass.1443 del 2008; 11722 del 2011; 2880 del 2015).
Nel caso di specie l’estinzione è stata dichiarata dal giudice di primo grado ai sensi delt’ultimo comma dell’art. 307 cod.proc.civ., dopo che il procedimento riassunto aveva avuto pieno sviluppo istruttorio ed era stato deciso ex art. 189 cod.proc.civ. Deve, pertanto, ritenersi che ialla luce dei principi sopra richiamati, alla cassazione della declaratoria di estinzione non debba seguire la rimessione al giudice di primo grado~ma a quello di secondo grado che deve decidere il merito.

P.Q.M.

La Corte,
accoglie il primo motivo. Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.

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